Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 27996/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 27996/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 27996/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

Con ordinanza del 29 settembre 2020, la Corte d'appello di Ancona ha rigettato la dichiarazione di ricusazione avanzata dall'imputata nei confronti della dott.ssa Antonella Marrone, chiamata a svolgere le funzioni di Giudice dell'udienza preliminare nel procedimento n. 2450/18 R.G.N.R. presso il Tribunale di Pesaro, ove precedentemente era stata componente del Collegio di Riesame, ricoprendo il ruolo di Giudice estensore dell'ordinanza confermativa - per quanto qui rileva - del decreto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca, diretta e per equivalente, emesso nei confronti dell'imputata, per il reato di cui all'art. 2 del d.lgs. n. 74 del 2000, perché, in qualità di amministratore della società Pink S.r.l., utilizzava un considerevole numero di fatture per operazioni inesistenti; richiesta motivata sulla base di una pretesa indebita manifestazione di convincimento sui fatti oggetto dell'imputazione, nell'esercizio delle funzioni (art. 37, comma 1, lettera b, cod. proc. pen.), che sarebbe emersa dalla motivazione del provvedimento di rigetto della richiesta di riesame proposta dall'imputata.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 34 cod. proc. pen; Sentenza — n. 27996/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Con un terzo motivo aggiunto, si lamenta l'omessa motivazione con riferimento all'integrale analisi del contenuto dell'ordinanza del riesame e delle deduzioni svolte nella dichiarazione di ricusazione. La difesa ribadisce che la Corte d'appello si è erroneamente concentrata sul solo giudizio, certamente indebito, espresso in punto di elemento soggettivo, senza però procedere a una concreta analisi dell'intero provvedimento del riesame, né delle deduzioni contenute nell'istanza di ricusazione, da cui sarebbe emersa, in maniera ancor più evidente, l'integrale valutazione di merito circa la colpevolezza dell'odierna imputata compiuta dal Tribunale del riesame.

Parole chiave

Generato dall'IA
fatture impagate documenti mancanti pena pecuniaria non riscuotibile insufficienza di prove recupero delle spese esecutive ordinanze probatorie

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 34 cod. proc. pen
Dunque, il Gip o il componente del Tribunale del riesame che, nell'adottare o confermare una misura cautelare reale, abbia espresso una valutazione di merito tale da risultare pregiudicante rispetto ad una successiva fase di "giudizio", ha l'obbligo di astenersi, non già perché incompatibile ex art. 34 cod.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Agostini Giada, nata a Cattolica il 08/03/1995 avverso l'ordinanza del 29/09/2020 della Corte d'appello di Ancona visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Alessandro Maria Andronio; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Simone Perelli, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 29 settembre 2020, la Corte d'appello di Ancona ha rigettato la dichiarazione di ricusazione avanzata dall'imputata nei confronti della dott.ssa Antonella Marrone, chiamata a svolgere le funzioni di Giudice dell'udienza preliminare nel procedimento n. 2450/18 R.G.N.R. presso il Tribunale di Pesaro, ove precedentemente era stata componente del Collegio di Riesame, ricoprendo il ruolo di Giudice estensore dell'ordinanza confermativa - per quanto qui rileva - del decreto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca, diretta e per equivalente, emesso nei confronti dell'imputata, per il reato di cui all'art. 2 del d.lgs. n. 74 del 2000, perché, in qualità di amministratore della società Pink S.r.l., utilizzava un considerevole numero di fatture per operazioni inesistenti; richiesta motivata sulla base di una pretesa indebita manifestazione di convincimento sui fatti oggetto dell'imputazione, nell'esercizio delle funzioni (art. 37, comma 1, lettera b, cod. proc. pen.), che sarebbe emersa dalla motivazione del provvedimento di rigetto della richiesta di riesame proposta dall'imputata.

2. Avverso l'ordinanza l'imputata ha proposto, tramite il difensore, ricorso per cassazione, chiedendone l'annullamento. 2.1. Con un primo motivo di doglianza, si censurano la violazione dell'art. 37, comma 1, lettera b), cod. proc. pen. e il vizio di motivazione, per avere la Corte d'appello affermato che le precedenti valutazioni di merito, effettuate dal giudice ricusato, risultano imposte o comunque giustificate dalla sequenza procedimentale prevista per la fase del riesame e che, pertanto, non costituiscono manifestazione di indebito convincimento sui fatti oggetto dell'imputazione. 2.2.

Con un secondo motivo di ricorso, si lamentano ancora la violazione dell'art. 37, comma 1, lettera b), cod. proc. pen. e il vizio di motivazione, per avere la Corte omesso l'integrale analisi dell'ordinanza del Tribunale di riesame, essendosi limitata esclusivamente ad un controllo sul giudizio - indebito a detta della difesa - espresso in punto di elemento soggettivo. A parere della ricorrente, il Tribunale di Pesaro, nell'ordinanza di rigetto dell'istanza di riesame, ha analizzato in concreto la totalità degli indizi a carico dell'imputata, ricostruendo in maniera precisa l'astratta configurabilità del reato contestatole.

La difesa ritiene che tali valutazioni di merito, oltre a essere ultronee e non necessarie in sede di riesame, hanno cristallizzato il giudizio di colpevolezza dell'odierna imputata, laddove il Tribunale di Pesaro, indebitamente, ha sancito la non credibilità e la consapevolezza della stessa circa le condotte delittuose attribuitele. Infine, a parere della difesa, l'ordinanza impugnata è viziata da motivazione illogica e contradditoria, laddove la Corte d'appello, da un lato, ha ammesso che il giudice, in funzione di componente del collegio della cautela, ha compiuto valutazioni approfondite a carico dell'imputata e, dall'altro, ha affermato che tali esternazioni non sono indebite, in quanto imposte e giustificate dalla sequenza procedimentale.

3. Con tre motivi aggiunti depositati il 18 febbraio 2021, la difesa dell'imputata ribadisce quanto già sostenuto nel ricorso e allega, a sostegno di esso, la recente sentenza della Corte di cassazione, Sez. 2, n. 36250 del 24 novembre 2020, sul rilievo che la medesima concernerebbe una questione analoga a quella relativa al caso di specie.3.1. Con un primo motivo aggiunto, si ribadisce la censura di violazione dell'art. 37, comma 1, lettera b), cod. proc. pen., con riferimento alla valutazione dell'elemento soggettivo operata nell'ordinanza del Tribunale del riesame - dedotta nella dichiarazione di ricusazione - per la quale, la Corte d'appello ha negato la sussistenza di una indebita valutazione di merito, essendo imposta e giustificata dalla sequenza procedimentale. 3.2.

Con una seconda doglianza, si lamentano la manifesta illogicità e la contraddittorietà della motivazione dell'ordinanza impugnata, per avere la Corte d'appello: in primo luogo, ammesso l'esistenza, nel provvedimento di riesame, di una valutazione sul merito della vicenda sotto il profilo dei gravi indizi di colpevolezza in capo all'imputata, in tal modo riconoscendo implicitamente e conseguentemente l'esistenza di un pregiudizio all'imparzialità del giudice ricusato; in secondo luogo, negato la sussistenza di tale pregiudizio, censurabile ai sensi dell'art. 37, comma 1, lettera b), ritenendolo legittimato dalla sequenza procedimentale. 3.3.

Con un terzo motivo aggiunto, si lamenta l'omessa motivazione con riferimento all'integrale analisi del contenuto dell'ordinanza del riesame e delle deduzioni svolte nella dichiarazione di ricusazione. La difesa ribadisce che la Corte d'appello si è erroneamente concentrata sul solo giudizio, certamente indebito, espresso in punto di elemento soggettivo, senza però procedere a una concreta analisi dell'intero provvedimento del riesame, né delle deduzioni contenute nell'istanza di ricusazione, da cui sarebbe emersa, in maniera ancor più evidente, l'integrale valutazione di merito circa la colpevolezza dell'odierna imputata compiuta dal Tribunale del riesame.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso - le cui censure possono essere esaminate congiuntamente - è infondato. 1.1. Deve preliminarmente rilevarsi che, nella giurisprudenza della Suprema Corte, sono pacifici e consolidati i principi di diritto, in tema di ricusazione del giudice ai sensi dell'art. 37, comma 1, lettera b), cod. proc. pen., espressi dalla difesa nei motivi originari di ricorso e in quelli aggiunti. Recentemente, invero, sono stati ribaditi gli insegnamenti, secondo i quali, qualora il giudice, in un provvedimento emesso in una determinata fase procedimentale, quale il riesame di misura cautelare reale, abbia espresso valutazioni di merito inerenti alla responsabilità dell'indagato o imputato, non potrà in seguito partecipare al giudizio nei confronti del medesimo, ricorrendo l'obbligo di astenersi ex art. 36, comma 1, lettera h), cod. proc. pen., potendo in difetto essere ricusato dalle parti ai sensi dell'art. 37, comma 1, lettera b), cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 36250 del 24/11/2020).

La pacifica giurisprudenza di legittimità condivide gli insegnamenti della Corte costituzionale, espressi con l'ordinanza n. 181 del 2004, secondo cui «anche nel caso in cui una valutazione di merito tale da risultare pregiudicante rispetto ad una successiva fase di "giudizio" non è di norma imposta dal tipo di atto compiuto dal giudice - come affermato dalla sentenza n. 66 del 1997 per il caso di adozione o conferma di un provvedimento di sequestro preventivo - un'eventuale valutazione sul merito dell'accusa compiuta in tale sede, all'interno dello stesso procedimento, deve essere accertata in concreto e devono in tal caso trovare applicazione, ove ne sussistano i presupposti, gli istituti dell'astensione o della ricusazione, posto che, alla luce della sentenza n. 113 del 2000, deve ritenersi, ai fini dell'obbligo di astensione, che le gravi ragioni di convenienza di cui all'art. 36, comma 1, lettera h), cod. proc. pen. riguardino non soltanto "situazioni private del giudice", ma anche l'attività giurisdizionale comunque svolta in precedenza».

Sulla base di queste pronunce del giudice delle leggi, la più recente giurisprudenza di questa Corte afferma che è solo sul piano del rispetto concreto dell'eventuale violazione dei principi di imparzialità e terzietà che si gioca la partita dell'incompatibilità del giudice del merito, che abbia adottato un provvedimento cautelare reale, e che la soluzione del caso concreto deve passare attraverso la necessaria verifica del contenuto della valutazione effettivamente operata dal giudice della cautela reale, chiamato a comporre il collegio decidente di merito (Sez. 2, n. 36250 del 24/11/2020;

Sez. 5, n. 15689 del 24/02/2020). Dunque, il Gip o il componente del Tribunale del riesame che, nell'adottare o confermare una misura cautelare reale, abbia espresso una valutazione di merito tale da risultare pregiudicante rispetto ad una successiva fase di "giudizio", ha l'obbligo di astenersi, non già perché incompatibile ex art. 34 cod. proc. pen., bensì in presenza di «altre gravi ragioni di convenienza» (diverse rispetto a quelle indicate,nelle precedenti lettere), ipotesi prevista dall'art. 36, comma 1, lettera h), cod. proc. pen.; nel caso in cui però, pur in presenza della descritta situazione, il giudice non si astenga, potrà essere ricusato dalle parti in forza del disposto della lettera b) dell'art. 37, «se nell'esercizio delle funzioni e prima che sia pronunciata sentenza, egli ha manifestato indebitamente il proprio convincimento sui fatti oggetto dell'imputazione».

In proposito, va ricordato il principio di diritto statuito in una risalente pronuncia delle Sezioni Unite di questa Corte, poi ribadito dalla successiva giurisprudenza di legittimità, secondo cui costituisce indebita manifestazione del proprio convincimento da parte del giudice, prevista come causa di ricusazione dall'art. 37, comma 1, lettera b), cod. proc. pen., l'anticipazione di valutazioni sul merito della res iudicanda, ovvero sulla colpevolezza od innocenza dell'imputato in ordine ai fatti oggetto del processo, compiuta sia all'interno del medesimo procedimento che in un procedimento diverso, senza che tali valutazioni siano imposte o giustificate dalle sequenze procedimentali previste dalla legge od allorché esse invadano senza necessità e senza nesso funzionale con l'atto da compiere l'ambito della decisione finale di merito, anticipandone in tutto od in parte gli esiti (Sez. 2, n. 36250 del 24/11/2020;

Sez. U, n. 41263 del 27/09/2005). 1.2. L'ordinanza impugnata fa puntuale applicazione dei principi di diritto sopra richiamati, in quanto la Corte d'appello è correttamente pervenuta alla decisione di rigetto dell'istanza di ricusazione del succitato giudice all'esito dell'analisi dello specifico contenuto dell'ordinanza del Tribunale del riesame, e non sulla base del solo rilievo generale e astratto secondo cui l'adozione di una misura cautelare reale prescinde da qualsiasi valutazione sulla sussistenza o meno dei gravi indizi di colpevolezza.

La motivazione - al contrario di quanto lamentato dalla difesa - non risulta insufficiente o manifestatamente illogica, essendosi la Corte territoriale confrontata con le concrete valutazioni, presenti nell'ordinanza di rigetto dell'istanza di riesame, e le deduzioni svolte nella dichiarazione di ricusazione. In species, la Corte d'appello, all'esito della dovuta verifica in concreto della valutazione compiuta in fase cautelare dal Tribunale del riesame, di cui il Gup ricusato era componente - oltre che estensore del provvedimento - ha evidenziato che non vi è stata indebita manifestazione del convincimento del giudice, sul rilievo che lo stesso istante ha prospettato nella dichiarazione di ricusazione come le valutazioni espresse dal giudice cautelare siano state improntate alla verifica della sussistenza o meno del fumus e del periculum.

Ebbene, secondo la Corte territoriale, il Tribunale del riesame, chiamato a decidere sulla istanza di riesame del disposto sequestro preventivo, non poteva, pur rimanendo nell'ambito di valutazione a lui spettante - quello relativo ai presupposti della misura cautelare - evitare di "toccare" il profilo psicologico della vicenda, senza però con ciò manifestare indebitamente il proprio convincimento o anticipare il giudizio di merito, essendosi limitato a valorizzare, nell'ambito della valutazione circa il fumus necessario e sufficiente per procedere al sequestro preventivo, la circostanza che l'imputata amministrava non solo la società Pink S.r.l., ma anche altre società, tutte riconducibili al padre - imputato per avere attuato un meccanismo criminoso di frode carosello - con cui lavorava a stretto e continuo contatto.

La Corte d'appello, sulla base di tali motivazioni, ha rilevato che le esternazioni sull'elemento soggettivo dell'imputata risultano imposte e comunque giustificate dalla sequenza procedimentale, prevista per la fase del riesame, e quindi non si atteggiano come valutazioni di merito, espresse senza necessità e al di fuori dell'inevitabile collegamento con l'esercizio delle funzioni che il giudice stava esercitando, nell'ambito della specifica fase procedimentale.Dunque, la Corte d'appello ha fatto corretta applicazione del principio di diritto consolidato nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui l'indebita manifestazione del convincimento da parte del giudice rileva come causa di ricusazione solo se il giudice abbia anticipato la valutazione sul merito della res iudicanda, ovvero sulla colpevolezza dell'imputato, senza che tale valutazione sia imposta o giustificata dalle sequenze procedimentali, nonché quando essa anticipi in tutto o in parte gli esiti della decisione di merito, senza che vi sia necessità e nesso funzionale con il provvedimento incidentale adottato. 1.3.

A fronte di tali analitici e coerenti rilievi, la ricorrente solleva due censure, deducendo la violazione dell'art. 37, comma 1, lettera b), cod. proc. pen. e il vizio di motivazione, ribadite con tre motivi aggiunti, con cui lamenta carenza di motivazione per l'omessa valutazione completa delle argomentazioni espresse nell'ordinanza cautelare, contraddittorietà e manifesta illogicità per avere la Corte d'appello negato la sussistenza di una indebita valutazione di merito, ritenuta imposta e giustificata dalla sequenza procedimentale. L'iter argomentativo, seguito dalla Corte d'Appello, resiste alle censure del ricorrente, atteso che la motivazione è, come visto, incentrata su una valutazione in concreto - come richiesto sia dalla giurisprudenza costituzionale che dalla giurisprudenza di legittimità - delle specifiche argomentazioni svolte dal giudice in sede cautelare.

Per quanto attiene in particolare alla valutazione dell'elemento soggettivo dell'imputata, svolta dal Tribunale di riesame e censurata dalla difesa, è necessario ribadire che tale accertamento è stato compiuto a fronte degli stessi motivi di gravame, proposti dalla difesa contro il decreto di sequestro preventivo, che si fondavano sulla ritenuta inconsapevolezza dell'imputata del meccanismo criminoso di frode carosello contestato al padre, sul rilievo che la stessa non fosse in alcun modo a conoscenza di ciò. Dunque, il Tribunale del riesame, in sede di risposta a tali censure e nei limiti dell'accertamento del fumus necessario alla conferma della misura cautelare reale, ha valutato le risultanze delle indagini preliminari per ritenere che fosse inverosimile che l'imputata potesse essere all'oscuro dei meccanismi illeciti azionati dal padre.

Deve infine rilevarsi che, la recente sentenza di questa Corte, allegata dalla difesa con i motivi aggiunti e già più volte sopra richiamata, ha per oggetto una fattispecie concreta differente da quella oggetto del presente ricorso. Nel caso oggetto della pronuncia della Sez. 2, n. 36250 del 2020, il giudice di merito aveva rigettato l'istanza di ricusazione - proposta nei confronti di un giudice prima componente del Tribunale del riesame, che aveva confermato una misura cautelare reale, e poi del collegio giudicante nel giudizio di cognizione - senza operare alcuna valutazione in concreto ma sulla base del solo rilievo generale, secondo il quale l'adozione di una misura cautelare reale prescinde da qualsiasi valutazione sulla sussistenza o meno dei gravi indizi di colpevolezza.

Al contrario, la Corte d'appello, nell'ordinanza impugnata, si è direttamente confrontata con le argomentazioni in concreto svolte dal Tribunale del riesame, di cui era componente ed estensore il giudice ricusato, non limitandosi a richiamare il profilo formale e astratto del giudizio cautelare reale, ma svolgendo una valutazione sostanziale e concreta dell'ordinanza di rigetto dell'istanza di riesame.

2. Alla luce di tali complessive considerazioni, il ricorso deve essere rigettato, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 09/03/2021. Si dà atto che, ai sensi dell'art. 546, comma 2, cod. proc. pen., conformemente alle indicazioni contenute nel decreto del Primo Presidente, n. 163/2020 del 23 novembre 2020 - recante "Integrazione linee guida sulla organizzazione della Corte di cassazione nella emergenza COVID-19 a seguito del d.l. n. 137 del 2020" - la presente ordinanza