Sentenza — n. 27989/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon sentenza del 18 maggio 2020, la corte di appello di Firenze confermava la sentenza del 7 marzo 2019 del tribunale di Firenze, con la quale Delia Pavlin e Crespo Guerra erano stati condannati in ordine al reato di cui all'art. 74 comma 1 DPR 309/90. Avverso la suindicata sentenza Delia Pavlin e Crespo Guerra propongono ricorsi, mediante il proprio difensore, deducendo cinque motivi di impugnazione.
Regesto Legislator
Generato dall'IAarticolo 6 c.p, art. 6 cod. pen, art. 620 cod. proc. pen, art. 630 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 27989/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Di converso, appaiono inammissibili le censure proposte al riguardo, che si traducono in una mera rivalutazione dei medesimi dati e quindi in una revisione della decisione assunta sul punto, come tale inammissibile siccome diretta a proporre un sindacato di merito sulla motivazione. Tanto più che il vizio dedotto espressamente in ricorso non attiene alla articolazione della motivazione ex art. 606 comma 1 lett.
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la seguente 20 LUG 202 SENTENZA IL CANCE I RE S ERTO AndA'a sul ricorso proposto da ffr gryr Delia Pavlin nato in Albania il 04/04/1980; Crespo Guerra Riben nato in Spagna il 04/05/1975; avverso la sentenza del 18/05/2020 della corte di appello di Firenze; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Giuseppe Noviello; udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Luigi Giordano, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; uditi i difensori degli imputati, avv.ti Viggiano Filippo e Camerini Stefano che hanno concluso chiedendo l'accoglimento dei motivi di ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 18 maggio 2020, la corte di appello di Firenze confermava la sentenza del 7 marzo 2019 del tribunale di Firenze, con la quale Delia Pavlin e Crespo Guerra erano stati condannati in ordine al reato di cui all'art. 74 comma 1 DPR 309/90.
2. Avverso la suindicata sentenza Delia Pavlin e Crespo Guerra propongono ricorsi, mediante il proprio difensore, deducendo cinque motivi di impugnazione.
3. Con il primo, deducono la violazione ed erronea interpretazione dell'articolo 6 c.p. in relazione alla affermata giurisdizione italiana. Si contesta il riferimento a raccolte di denaro e a riunioni organizzative effettuate in Italia e funzionale a radicare parte della condotta associativa in Italia e, quindi, ad affermare la giurisdizione italiana, osservandosi come il tema della "raccolta" avrebbe plurimi significati possibili, potendo riguardare tanto la sola coltivazione che i mezzi operativi della associazione. Quanto alle citate riunioni organizzative, nessuna meriterebbe, per il concreto articolarsi, un tale termine, non emergendo alcuna attività organizzativa effettiva, come tale espressiva dell'operatività del sodalizio. Si aggiunge che i giudici avrebbero fatto riferimento, in ordine al tema in esame, ad argomenti congetturali.
4. Con il secondo, rappresentano i vizi ex art. 606 comma 1 lett.
b) ed e) cod. proc. pen. in ordine alla sussistenza del reato associativo. Si osserva come al riguardo gli unici dati disponibili consisterebbero in una o più erogazioni di denaro al Guerra e nella esistenza di una coltivazione di sostanza stupefacente all'estero. Non sarebbero invece idonee a suffragare la sussistenza del sodalizio le conversazioni intercettate, in assenza di elementi fattuali dimostrativi del sodalizio. Si lamenta altresì, come la motivazione del primo giudice non consenta di comprendere le ragioni della decisione, indugiando la stessa soprattutto nella elencazione di lunghe conversazioni.
E si descrivono in proposito lacune motivazionali, in ordine a talune conversazioni, contestandone l'interpretazione, oltre a elencare taluni fatti ritenuti dal primo giudice sintomatici della associazione, criticando tale giudizio sul rilievo della assenza di idoneità dimostrativa dei medesimi fatti ovvero della reale sussistenza di taluni di essi. Quanto alla sentenza impugnata, viene contestata per essere stata sostituita la prova del reato con un mero precedente, e si contesta che la partecipazione del Pavlin sarebbe stata desunta dalla circostanza dell'essere stato ristretto per la detenzione di marjuana, dato quest'ultimo attestante, secondo il giudice, la disponibilità da parte del Pavlin di "canali" per smerciare la droga in Italia.
Si aggiunge che sarebbe una mera illazione l'affermazione della corte di appello, per cui il Sutera e il Guerra, essendosi recati a trovare Pavlin, si fidavano diluì, e si lamenta la mancata dimostrazione della condivisione da parte di tutti i ritenuti associati del programma criminoso. Si deduce un vizio di motivazione a fronte del dato per cui "dopo l'intervento in Spagna il programma indeterminato si determina cessando".
5. Con il terzo motivo, deducono la violazione dell'art. 74 comma 2 del DPR 309/90 e la mancanza o manifesta illogicità della motivazione sulla partecipazione del Pavlin. Si osserva la carenza di qualsiasi manifestazione di volontà proveniente dal Pavlin, al di fuori di un suo interessamento al sequestro spagnolo e che le condanne sarebbero fondate solo sul fatto per cui gli altri sodali sarebbero andati a trovarlo spesso e sulla circostanza per cui egli disponeva di importanti canali di smercio della droga.
6. Con il quarto motivo rappresentano il vizio di violazione o erronea interpretazione dell'art. 74 comma 1 DPR 309/90 e mancanza o manifesta illogicità della motivazione in ordine alla partecipazione al sodalizio del Guerra. Nessuna argomentazione sarebbe stata formulata circa l'attività di direzione del sodalizio ascritta al Guerra, e quanto al ritenuto ruolo di organizzatore, si evidenzia come lo stesso si sarebbe limitato soltanto ad organizzare la coltivazione di stupefacenti in Spagna e i soggetti evocati non farebbero parte della rinvenuta associazione.
7. Con il quinto motivo si deduce l'incompatibilità delle condanne con una sentenza di primo grado, con la quale i coimputati Sutera Giovanni e Renato sono stati giudicati separatamente, ed assolti "perché il fatto non sussiste". Nel caso in esame, con la sentenza confliggente sul tema della associazione,verrebbe meno il numero minimo legale del reato associativo. Si osserva che ai sensi dell'art. 620 lett.
h) cod. proc. pen. la corte potrebbe annullare senza rinvio la sentenza più sfavorevole, ricorrendo per il caso in esame la medesima ratio sottesa alla predetta norma.
8. La difesa ha inviato il 10.4.2021 in cancelleria copia della sentenza immediatamente sopra citata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il primo motivo è manifestamente infondato. Si premette che questa Suprema Corte ha più volte sottolineato che in tema di reati associativi, per determinare la sussistenza della giurisdizione italiana, occorre verificare in quale luogo è divenuta concretamente operativa la struttura dell'associazione, potendosi attribuire importanza anche al luogo in cui sono stati realizzati i singoli delitti commessi in attuazione del programma criminoso, quando essi stessi rivelino, per il numero e la consistenza, l'area di operatività della predetta struttura (da ultimo Sez. 6, n. 10088 del 19/01/2011 Rv. 249636 - 01).
Tale principio deve essere in ogni caso valutato alla luce del dettato letterale di cui all'art. 6 cod. pen., secondo cui, premesso al primo comma che chiunque commetta un reato in territorio italiano è punito secondo la legge italiana, "il reato si considera commesso nel territorio dello Stato quando l'azione o l'omissione che lo costituisce è ivi avvenuta in tutto o in parte ovvero si è verificato l'evento che è la conseguenza dell'azione od omissione". In linea con quest'ultima indicazione letterale, per cui il reato si considera commesso nel territorio dello Stato quando l'azione o l'omissione che lo costituisce è ivi avvenuta in tutto o in parte e in tali casi sussiste la giurisdizione italiana a conoscere di un'associazione per delinquere operante sia all'estero, sia in Italia, si è espressa anche la Suprema Corte con la sentenza della Sez. 1^, n. 5777 del 20/11/1998 (dep. 08/02/1999) Rv. 212448 - 01.
La motivazione della sentenza impugnata è conforme con tali indirizzi giurisprudenziali e normativi: i giudici infatti, hanno sostenuto che i profili integranti il sodalizio criminoso e la sua operatività, hanno riguardato, in un contesto per certi versi ancora in nuce, in assenza di reati fine, l'aspetto organizzativo, progettuale e di finanziamento e hanno a tal fine sottolineato come gli elementi espressivi di tali dati, individuati in riunioni organizzative e consegne di denaro per finanziare il sodalizio, si siano verificati tutti nel territorio italiano.
Tale ricostruzione invero, mostra di tenere conto delle peculiarità della fattispecie incriminatrice in esame, che incidono sulla possibilità di ricondurre condotte organizzative già nell'alveo della costituzione di un sodalizio • penalmente rilevante. Infatti, non va dimenticato che l'associazione per delinquere è un reato di pericolo, che è già perfetto non appena si è creato il vincolo associativo e si è concordato, seppure in modo anche non espresso, e realizzato seppur rudimentalmente, il piano organizzativo per l'attuazione del programma delinquenziale, del tutto indipendentemente dalla concreta esecuzione dei singoli delitti.
Come tale, detta figura criminosa non consente - come, d'altronde, tutti i reati di pericolo - l'ipotizzabilità del tentativo. Invero, gli eventuali atti, diretti alla formazione di un'associazione per delinquere, o sono meramente preparatori e non interessano la sfera giuridico-penale - diversamente dal caso in esame in cui si ricostruisce un accordo criminoso tradottosi nella concreta predisposizione di ruoli, risorse e profili organizzativi - ovvero hanno il carattere della idoneità ed inequivocità e determinano la consumazione del delitto, perché, dal loro venire ad esistenza, è già compromesso, come nel caso in esame, l'ordinato svolgimento della vita sociale e si è, quindi, attuata la minaccia all'ordine pubblico (Sez. 1, n. 130 del 07/04/1989 (dep. 12/01/1990) Rv. 182993 - 01).
Di converso, appaiono inammissibili le censure proposte al riguardo, che si traducono in una mera rivalutazione dei medesimi dati e quindi in una revisione della decisione assunta sul punto, come tale inammissibile siccome diretta a proporre un sindacato di merito sulla motivazione. Tanto più che il vizio dedotto espressamente in ricorso non attiene alla articolazione della motivazione ex art. 606 comma 1 lett.
e) cod. proc. pen., bensì a quello di violazione di legge, in concreto prospettabile, diversamente dal caso di specie, in presenza di dati obiettivi, che debbano necessariamente ricondurre a date qualificazioni giuridiche.
2. Quanto al secondo motivo dedotto, deve premettersi che ricorre un caso di cd. "doppia conforme" in presenza della quale «le sentenze di primo e di secondo grado si saldano tra loro e formano un unico complesso motivazionale, qualora i giudici di appello abbiano esaminato le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei a quelli usati dal primo giudice e con frequenti riferimenti alle determinazioni ivi prese ed ai fondamentali passaggi logico-giuridici della decisione e, a maggior ragione, quando i motivi di gravame non abbiano riguardato elementi nuovi, ma si siano limitati a prospettare circostanze già esaminate ed ampiamente chiarite nella decisione impugnata» (cfr.
Sez.3, n.13926 del 01/12/2011 Rv.252615 Valeri; Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013 Argentieri). 2.1. Deve altresì aggiungersi che «in tema di integrazione delle motivazioni tra le conformi sentenze di primo e di secondo grado, se l'appellante si limita alla riproposizione di questioni di fatto o di diritto già adeguatamente esaminate e correttamente risolte dal primo giudice, oppure prospetta critiche generiche, superflue o palesemente infondate, il giudice dell'impugnazione ben può motivare per relationem; quando invece sono formulate censure o contestazioni specifiche, introduttive di rilievi non sviluppati nel giudizio anteriore o contenenti argomenti che pongano in discussione le valutazioni in esso compiute, è affetta da vizio di motivazione la decisione di appello che si limita a respingere con formule di stile o in base ad assunti meramente assertivi o distonici dalle risultanze istruttorie le deduzioni proposte (cfr.
Sez.6, n. 28411 del 13/11/2012 Rv. 256435 Santapaola e altri). 2.2. Di rilievo, in tema di valutazione delle censure proposte in presenza di una cd. "doppia conforme", è anche il principio per cui «in tema di ricorso in cassazione ai sensi dell'art. 606, comma primo lett. e), la denunzia di minime 5 (2, incongruenze argomentative o l'omessa esposizione di elementi di valutazione, che il ricorrente ritenga tali da determinare una diversa decisione, ma che non siano inequivocabilmente munite di un chiaro carattere di decisività, non possono dar luogo all'annullamento della sentenza, posto che non costituisce vizio della motivazione qualunque omissione valutativa che riguardi singoli dati estrapolati dal contesto, ma è solo l'esame del complesso probatorio entro il quale ogni elemento sia contestualizzato che consente di verificare la consistenza e la decisività degli elementi medesimi oppure la loro ininfluenza ai fini della compattezza logica dell'impianto argomentativo della motivazione. (cfr.
Sez. 2, n. 9242 del 08/02/2013 Rv. 254988 Reggio.; Sez. 1, n. 46566 del 21/02/2017 Rv. 271227 M e altri). 2.3. Dalla combinata lettura delle due sentenze, emerge una coerente e puntuale argomentazione. Con essa i giudici di merito, valorizzando il contenuto, talvolta anche inequivoco, di numerose conversazioni, assieme agli accorti spostamenti in Italia e in Spagna del Crespo Guerra e del Sutera Renato, hanno posto in luce l'emersione di intervenuti accordi delineanti un sodalizio finanziato attraverso decine dì migliaia di euro ( di cui buona parte appaiono riconducibili al Sutera), strutturato secondo l'organizzazione assicurata dal Crespo e da Sutera Renato - entrambi particolarmente attivi non solo nella raccolta dei finanziamenti ma anche nella predisposizione dei mezzi, a partire dalle case ove impiantare la programmata coltivazione di marjuana, oltre che nell'arruolamento di addetti alla lavorazione e nella previsione delle modalità di trasporto e consegna della droga e dei destinatari della stessa per l'ulteriore smercio -, connotata da una esplicita separazione di funzioni e di aree di azione (in particolare il Crespo in Spagna e il Sutera in Italia).
Tra i ruoli assunti poi, non ultimo risulta quello rivestito dal Delia Pavlin, destinatario, per l'ulteriore smercio, della droga prodotta. Ruolo, quest'ultimo, ricostruito non in ragione del solo precedente penale a carico, come erroneamente sostenuto dalla difesa, bensì sulla base di plurimi dati, quali la predisposizione per lo stesso, in luogo di contatti telefonici italiani, di un cellulare con gestore spagnolo, l'esistenza di interlocuzioni telefoniche costanti in ordine allo stato di produzione dello stupefacente, a fronte della sua manifestata, impellente esigenza di riceverlo, e l'essere destinatario egli stesso di visite degli altri due sodali prima citati, peraltro preoccupati di perderne il coinvolgimento in caso di violazione della misura degli arresti domiciliari cui era, nel frangente temporale delle investigazioni, ancora sottoposto.
In ordine alla sussistenza del sodalizio e all'inquadramento nello stesso dei ricorrenti, esemplificativo quanto esaustivo è altresì il riepilogo - formulato dal primo giudice e sostanzialmente ripreso dal secondo - dei diversi dati su cui è fondata la ricostruzione dell'associazione: l'uso di un comune linguaggio convenzionale, comprensivo del termine "bambine" con riferimento alle piante in coltivazione, il consolidato contatto tra correi risalente all'ottobre 2016, il riferimento ad ampio strumentario predisposto e da predisporre per la coltivazione, la programmazione dell'attività e del suo ampliamento mediante l'acquisizione di magazzini o capannoni più grandi, e la previsione di svariati mezzi di trasporto, oltre alla realizzazione di accorte forme di confezionamento per sviare le tracce olfattive promananti dallo stupefacente da smistare.
E ancora, la consapevolezza comune dell'avvio di un traffico internazionale di stupefacenti, il cambio di utenze tra membri del gruppo (si pensi innanzitutto a quella spagnola predisposta per Pavlin), l'arruolamento di addetti alla lavorazione delle piante, l'esistenza, in ultima analisi, di una programmazione logistica e commerciale dell'attività del sodalizio. Come tale deputato, come in contestazione, alla coltivazione e commercializzazione dello stupefacente. Rispetto alla complessiva motivazione emergente dalle due sentenze, sopra sinteticamente riportata, corredata da una più che attenta analisi di numerose conversazioni, esaminate anche in correlazione tra loro, si oppone in ricorso una lettura personale, oltre che frazionata, di singoli passaggi colloquiali intercorsi tra taluni dei correi, diretta a eludere, anche mediante generici accorpamenti di più conversazioni, come tali obliteranti i particolari emergenti nella gran parte di esse, i dati emergenti dalla considerazione complessiva e organica di tutti i colloqui captati.
Così da incorrere nella redazione di un motivo manifestamente infondato. Invero, va sottolineato come il motivo proposto sia lontano, per le modalità frammentarie in cui è articolato oltre che per la rappresentazione di mere riletture di dati, dalla adeguata rappresentazione di vizi motivazionali, - che sono rilevanti in questa sede solo se evincibili ictu °cui/ - e quindi mira a sospingere verso una rivalutazione dei fatti inammissibile, atteso che, come noto, il sindacato del giudice di legittimità sulla motivazione del provvedimento impugnato deve essere volto solo a verificare che quest'ultima:
a) sia "effettiva", ovvero realmente idonea a rappresentare le ragioni che il giudicante ha posto a base della decisione adottata;
b) non sia "manifestamente illogica", perché sorretta, nei suoi punti essenziali, da argomentazioni non viziate da evidenti errori nell'applicazione delle regole della logica;
c) non sia internamente "contraddittoria", ovvero esente da insormontabili incongruenze tra le sue diverse parti o da inconciliabilità logiche tra le affermazioni in essa contenute;
d) non risulti logicamente "incompatibile" con "altri atti del processo" (indicati in termini specifici ed esaustivi dal ricorrente nei motivi posti a sostegno del ricorso), in misura tale da risultarne vanificata o radicalmente inficiata sotto il profilo logico (Sez. 1, n. 41738 del 19/10/2011 Rv. 251516 - 01 Longo). Circostanze non emergenti nel caso in esame.3. Le considerazioni sopra esposte, anche con riferimento al Pavlin e al Crespo Guerra, rendono manifestamente infondato anche il terzo e quarto motivo di impugnazione, puramente assertivi e distanti dai dati valorizzati dai giudici.
4. Anche l'ultimo motivo è inammissibile. E' sufficiente evidenziare che la sentenza evocata e trasmessa in cancelleria, come riconosciuto dal ricorrente, integra una decisione di primo grado non irrevocabile. In proposito, occorre premettere che l'art. 620 lett.
h) c.p.p., citato in ricorso, trova il suo precedente nell'art. 539 del previgente codice di rito, in ordine al quale la suprema Corte ha già rilevato come la fattispecie ivi contemplata, in maniera non dissimile da quella in esame, è ispirata al fine di prevenire la duplicità di giudicati (Sez. 3, n. 9640 de/ 14/06/1988 Rv. 179321 - 01) ed ha, come presupposto, la contraddizione fra due sentenze e la irrevocabilità di una di esse, cioè di quella anteriore alla sentenza impugnata. Essa inoltre, occorre sottolinearlo, ha come principio risolutivo quello della prevalenza della sentenza anteriore irrevocabile. Appare quindi evidente che nel caso in esame nessuno spazio trovi, tantomeno in via analogica (in assenza di situazione simile), la citata disposizione di cui all'art. 620 cod. proc. pen. Ed anche del tutto irrilevante appare la citazione dell'art. 630 cod. proc. pen., che assume spazi di operatività distinti e diversi.
5. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che i ricorsi debbano essere dichiarati inammissibili, con conseguente onere per i ricorrenti, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che i ricorsi siano stati presentati senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che i ricorrenti v