Sentenza — n. 27985/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon sentenza dell'8 ottobre 2019, la Corte d'appello di Firenze ha parzialmente confermato la sentenza del Tribunale di Firenze del 22 novembre 2016, con la quale - per quanto qui rileva - l'imputato odierno ricorrente era stato condannatwalla pena di nove mesi di reclusione, per contravvenzioni urbanistiche, paesaggistiche, antisismiche (capi A, B, C, nei limiti determinati dal Tribunale), per il reato di cui all'art. 483 cod. pen. (capo F), nonché: per il reato di cui agli artt. 110 cod. pen. e 44, comma 1, lettera c), del d.P.R. n. 380 del 2001, per avere, quale legale rappresentante della società proprietaria dell'immobile e in concorso con il direttore dei lavori e con la legale rappresentante della società esecutrice, omesso, in difformità dalla s.c.i.a. n. 1804 del 2013, presentata in data 12 marzo 2013, in variante della s.c.i.a. n. 853 del 2012, di eseguire le opere e gli interventi necessari per eliminare le barriere architettoniche (in particolare, uno scalino avente un'altezza di 15 cm), che ostacolavano l'accesso a un fabbricato adibito a farmacia (capo G: accertato il 2 aprile 2016); per il reato di cui agli artt.110 cod. pen. e 19 della legge n. 241 del 1990, per avere, nella stessa qualità e in concorso con gli stessi soggetti del capo precedente, dichiarato falsamente nella comunicazione di fine lavori oggetto delle s.c.i.a. di cui sopra, depositata presso il Comune il 3 dicembre 2013, che i lavori erano stati eseguiti in conformità al progetto contenuto nei predetti titoli abilitativi; dichiarazione non rispondente al vero, in quanto non risultavano eseguiti i lavori di eliminazione delle barriere architettoniche indicati nella s.c.i.a. del 2013 (capo H: accertato il 3 dicembre 2013).
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 483 cod. pen, artt. 110 cod. pen, art. 49 cod. pen, art. 131-bis cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 27985/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Con un terzo motivo di doglianza, si prospetta la violazione dell'art. 49 cod. pen. e, comunque, del principio di offensività, per il mancato riconoscimento dell'innocuità del falso oggetto dell'imputazione. La difesa ammette la mancata realizzazione della rampa oggetto della s.c.i.a., ma sostiene che l'apposizione del cartello con il campanello fosse l'unico modo per eliminare le barriere architettoniche, perché il consulente tecnico di parte aveva affermato che la realizzazione della rampa era fisicamente impossibile. Per tale ragione, la farmacia aveva realizzato un ingresso apposito "evidentemente levando il cartello e spostando il campanello" apposti dalla proprietà al momento della vendita dei locali.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Zanzuri Davide, nato in Libia il 07/07/1959 avverso la sentenza del 08/10/2019 della Corte d'appello di Firenze visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Alessandro Maria Andronio; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Valentina Manuali, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile; udito il difensore, avv. Giacomo Passigli.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza dell'8 ottobre 2019, la Corte d'appello di Firenze ha parzialmente confermato la sentenza del Tribunale di Firenze del 22 novembre 2016, con la quale - per quanto qui rileva - l'imputato odierno ricorrente era stato condannatwalla pena di nove mesi di reclusione, per contravvenzioni urbanistiche, paesaggistiche, antisismiche (capi A, B, C, nei limiti determinati dal Tribunale), per il reato di cui all'art. 483 cod. pen. (capo F), nonché: per il reato di cui agli artt. 110 cod. pen. e 44, comma 1, lettera c), del d.P.R. n. 380 del 2001, per avere, quale legale rappresentante della società proprietaria dell'immobile e in concorso con il direttore dei lavori e con la legale rappresentante della società esecutrice, omesso, in difformità dalla s.c.i.a. n. 1804 del 2013, presentata in data 12 marzo 2013, in variante della s.c.i.a. n. 853 del 2012, di eseguire le opere e gli interventi necessari per eliminare le barriere architettoniche (in particolare, uno scalino avente un'altezza di 15 cm), che ostacolavano l'accesso a un fabbricato adibito a farmacia (capo G: accertato il 2 aprile 2016); per il reato di cui agli artt.110 cod. pen. e 19 della legge n. 241 del 1990, per avere, nella stessa qualità e in concorso con gli stessi soggetti del capo precedente, dichiarato falsamente nella comunicazione di fine lavori oggetto delle s.c.i.a. di cui sopra, depositata presso il Comune il 3 dicembre 2013, che i lavori erano stati eseguiti in conformità al progetto contenuto nei predetti titoli abilitativi; dichiarazione non rispondente al vero, in quanto non risultavano eseguiti i lavori di eliminazione delle barriere architettoniche indicati nella s.c.i.a. del 2013 (capo H: accertato il 3 dicembre 2013).
La Corte d'appello - per quanto qui rileva - ha dichiarato non doversi procedere in relazione ai reati dei capi A, B e C, in quanto estinti per prescrizione; ha assolto l'imputato dal reato di cui al capo F, perché il fatto non costituisce reato; ha riqualificato il reato di cui al capo H ai sensi dell'art. 483 cod. pen. e, ritenuta la continuazione, ha rideterminato la Pena, quanto ai residui capi G e H, in tre mesi e quindici giorni di reclusione.
2. Avverso la sentenza l'imputato ha proposto, tramite il difensore, ricorso per cassazione, chiedendone l'annullamento. 2.1. Con un primo motivo di doglianza, si lamenta la manifesta illogicità della motivazione quanto alla responsabilità penale, sul rilievo che il sopralluogo per l'accertamento della mancata eliminazione delle barriere architettoniche sarebbe stato effettuato il 2 aprile 2014, ovvero mesi dopo il deposito della dichiarazione di fine lavori del 2 dicembre 2013, in un momento in cui la proprietà era già passata dalla società dell'imputato alla titolare della farmacia, Miceli Cecilia.
Si afferma che nessun controllo era stato effettuato sullo stato dei luoghi al momento della cessione dei locali, cosicché nessuna responsabilità per la loro "eventuale modifica" potrebbe essere con certezza addebitata all'imputato. Si richiama, sul punto, la comunicazione di abuso di edilizio del 14 maggio 2014, con la quale si evidenziava che mancava la rampa necessaria al superamento dello scalino di accesso alla farmacia; comunicazione dalla quale non emergeva - secondo la prospettazione difensiva - la responsabilità del precedente proprietario.2.2.
In secondo luogo, si censura la violazione degli artt. 29 e 44 del d.P.R. n. 380 del 2001, perché non vi sarebbe stata una inosservanza di quanto dichiarato nella s.c.i.a., in quanto il superamento della barriera architettonica, rappresentata dallo scalino di ingresso alla farmacia, sarebbe stato effettuato tramite l'apposizione di specifico campanello e cartello. Ciò configurerebbe una parziale difformità dalla s.c.i.a., mentre le sanzioni penali sarebbero applicabili soltanto in caso di interventi in totale difformità dalla stessa. Quanto, in particolare, al richiamato art. 29, lo stesso opererebbe una distinzione soggettiva tra il committente e il progettista, in quanto nella procedura di s.c.i.a. vi sarebbe un'unica figura tecnicamente qualificata, mentre il committente non avrebbe le capacità tecniche necessarie per ricoprire una posizione di garanzia. 2.3.
Con un terzo motivo di doglianza, si prospetta la violazione dell'art. 49 cod. pen. e, comunque, del principio di offensività, per il mancato riconoscimento dell'innocuità del falso oggetto dell'imputazione. La difesa ammette la mancata realizzazione della rampa oggetto della s.c.i.a., ma sostiene che l'apposizione del cartello con il campanello fosse l'unico modo per eliminare le barriere architettoniche, perché il consulente tecnico di parte aveva affermato che la realizzazione della rampa era fisicamente impossibile. Per tale ragione, la farmacia aveva realizzato un ingresso apposito "evidentemente levando il cartello e spostando il campanello" apposti dalla proprietà al momento della vendita dei locali.
E la presenza iniziale del cartello e del campanello renderebbero innocuo il falso commesso, non essendovi stati effetti nocivi in concreto. 2.4. Si lamenta, infine, l'inosservanza dell'art. 131-bis cod. pen., per la mancata esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto. Si contesta, sul punto, la motivazione della sentenza impugnata secondo cui la contravvenzione edilizia residua non sarebbe l'unica accertata a carico dell'imputato, per la mancata considerazione del fatto che il superamento della barriera architettonica era comunque avvenuto attraverso l'apposizione del campanello e del cartello.
Ci si duole, altresì, del mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, sul rilievo che, una volta ceduta la proprietà, l'imputato non avrebbe potuto apporre la rampa e sull'ulteriore dle rilievo che le contestazioni oggetto del presente procedimento coinvolgevano una minima parte dell'intero edificio realizzato, per il resto del tutto regolare.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.1.1. Il primo motivo di doglianza è inammissibile, perché è basato su una alternativa ricostruzione dei fatti meramente congetturale e formulata in modo perplesso. La difesa contesta l'idoneità del sopralluogo, effettuato dopo la cessione della proprietà dell'immobile, rispetto all'accertamento della mancata eliminazione delle barriere architettoniche da parte dell'imputato, ma sostanzialmente ammette che la rampa oggetto della s.c.i.a. presentata non era stata realizzata dall'imputato, il quale si era limitato all'apposizione di un cartello e di un campanello.
Tale modo di procedere trovava, infatti, giustificazione - secondo la prospettazione difensiva - nella sostanziale impossibilità di realizzare la rampa oggetto della s.c.i.a. Né può in questa sedere rilevare l'omessa realizzazione della rampa da parte della successiva proprietaria della farmacia, perché estranea all'oggetto dell'imputazione. Peraltro, il ricorrente non giunge compiutamente ad affermare - contro l'evidenza delle risultanze istruttorie che lui stesso richiama - che vi fosse una rampa realizzata dall'imputato e poi eliminata dalla successiva proprietaria. 1.2.
Il secondo motivo di doglianza è manifestamente infondato. La difesa sostiene che non vi sarebbe stata una inosservanza di quanto dichiarato nella s.c.i.a., in quanto il superamento della barriera architettonica, rappresentata dallo scalino di ingresso alla farmacia, sarebbe stato effettuato tramite l'apposizione di specifico campanello e cartello. Così facendo, però, da un lato, ammette la violazione della s.c.i.a., dall'altro non considera la motivazione della sentenza impugnata, secondo cui il campanello e il cartello erano del tutto inadeguati al superamento della barriera 'architettonica, perché sostanzialmente irraggiungibili da chi avesse bisogno di usufruirne.
E risulta generica e manifestamente infondata la dedotta violazione dell'art. 29 del d.P.R. n. 380 del 2001, in quanto basata, in punto di fatto, sull'indimostrata incompetenza tecnica del committente, oltre che, in punto di diritto, su una limitazione della responsabilità penale al solo tecnico progettista che non trova alcun riscontro nel tenore della disposizione. 1.3. Il terzo motivo di doglianza - con cui si lamenta la - mancata considerazione dell'innocuità del falso oggetto dell'imputazione - è inammissibile. La difesa, pur ammettendo nuovamente la mancata realizzazione della rampa oggetto della s.c.i.a., che sarebbe stata omessa perché fisicamente impossibile, sostiene che l'apposizione del cartello con il campanello fosse l'unico modo per eliminare la barriera architettonica.
Così argomentando, non tiene conto, però, della motivazione della sentenza impugnata nella parte - già sopra richiamata - in cui evidenzia l'inidoneità del campanello, in quanto apposto in posizione irraggiungibile da chi avesse avuto bisogno di utilizzarlo; proprio tale irraggiungibilità rende del tutto inidoneo l'accorgimento utilizzato in sostituzione di quello indicato nella s.c.i.a. e rende dunque non innocuo il falso posto in essere.E ciò, a prescindere dalla considerazione che era stato lo stesso imputato committente, nella s.c.i.a. presentata, ad indicare la rampa, da lui poi non realizzata, come soluzione per il superamento della barriera architettonica. 1.4.
Inammissibile è anche l'ultimo motivo di doglianza. Quanto alla pretesa inosservanza dell'art. 131-bis cod. pen., per la mancata esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, è sufficiente qui richiamare l'affermazione della sentenza impugnata - la cui veridicità non è stata contestata dalla difesa - secondo cui la contravvenzione edilizia residua non sarebbe l'unica accertata a carico dell'imputato e, di nuovo, l'inidoneità dell'apposizione del campanello e del cartello per il superamento della barriera architettonica. Quanto al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, va osservato che l'imputato non ha, neanche con il ricorso per cassazione, richiamato elementi positivi di giudizio che sarebbero stati pretermessi o scorrettamente valutati dai giudici di merito.
Tali non possono essere considerati né l'avvenuta cessione della proprietà dell'immobile privo della rampa, che denota, anzi, un disvalore aggiuntivo della condotta sotto il profilo del disinteresse per l'effettivo superamento della barriera architettonica, né la mera indimostrata asserzione secondo cui le contestazioni oggetto del presente procedimento avrebbero riguardato solo una minima parte delle opere edilizie realizzate.
2. Il ricorso, per tali motivi, deve essere dichiarato inammissibile. Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00.
P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. ( e, sensi dell'art. 546, comma 2, cod. proc. pen., conformemente alle indicazioni contenute nel decreto del Primo Presidente, n. 163/2020 del 23 novembre 2020 - recante "Integrazione linee guida sulla organizzazione della Corte di cassazione nella emer '• i del 2020" - la presente or inanza viene sottoscritta I. • eside \.delcollegio per imped