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Sentenza — n. 27984/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 27984/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 27984/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con sentenza del 17 settembre 2019, la Corte d'appello di Bari ha confermato la sentenza del Tribunale di Foggia del 26 gennaio 2018, con la quale l'imputato era stato condannato, in ordine ai reati di cui agli artt. 515, 516, 517, 517-bis, 517-quater cod. pen., per aver contraffatto prodotti agroalimentari destinati al pubblico - rinvenuti a seguito di una ispezione effettuata dal servizio N.A.S. di Foggia sia presso il market di sua proprietà che nel locale ad uso deposito - mediante l'alterazione delle etichette riportanti una data di scadenza difforme e ,(W successiva rispetto a quella originaria, nonché una denominazione di origine e provenienza diversa, traendo così in errore il consumatore finale.

Regesto Legislator

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art. 515 cod. pen, art. 530 cod. pen, art. 56 cod. pen, art. 516 cod. pen, art. 516-quater cod. pen; Sentenza — n. 27984/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Nella fattispecie in esame, secondo quanto emerge dal ricorso e dal provvedimento impugnato, si versava in condizioni analoghe a quelle prese in considerazione dalle menzionate decisioni, perché la merce veniva rinvenuta in parte negli scaffali del market ed in parte nel locale magazzino, cosicché la 3 /4_ destinazione all'immissione in commercio dei prodotti risulta, secondo la corretta valutazione dei giudici, evidente. Ad ogni modo, il reato di cui all'art. 515 cod. pen. è stato contestato nella forma tentata - sebbene sia mancata formalmente nella rubrica l'indicazione specifica dell'art. 56 cod. pen. - e l'affermazione di responsabilità del ricorrente è stata correttamente ritenuta da entrambi i giudici di merito nella forma tentata. 1.2.

Parole chiave

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contraffazione di merci indicazioni nutrizionali etichettatura e immissione sul mercato additivi alimentari materiali che entrano in contatto con gli alimenti frode fiscale in materia doganale

Disposizioni normative citate

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art. 515 cod. pen
Come più volte rilevato da questa Corte, l'art. 515 cod. pen.
art. 530 cod. pen
art. 56 cod. pen
pen., o semmai riconoscergli l'ipotesi tentata ai sensi dell'art. 56 cod. pen., anziché condannarlo con una motivazione contraddittoria ed illogica rispetto alle risultanze probatorie.
art. 516 cod. pen
Il secondo motivo di ricorso - sostanzialmente riferito all'erronea applicazione dell'art. 516 cod. pen., in riferimento al quale non si ritiene raggiunta la prova della mancata genuinità dei prodotti - è infondato.
art. 516-quater cod. pen
Con un secondo motivo di ricorso, si lamentano l'erronea applicazione della legge penale, nonché il vizio di motivazione del provvedimento impugnato, nella parte in cui il giudice avrebbe affermato la responsabilità dell'imputato, per il reato di cui all'art. 516 cod.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Pirro Raffaele, nato a San Giovanni Rotondo il 28/06/1958 avverso la sentenza del 17/09/2019 della Corte d'Appello di Bari visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Alessandro Maria Andronio; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Valentina Manuali, ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d.l. 137/2020, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 17 settembre 2019, la Corte d'appello di Bari ha confermato la sentenza del Tribunale di Foggia del 26 gennaio 2018, con la quale l'imputato era stato condannato, in ordine ai reati di cui agli artt. 515, 516, 517, 517-bis, 517-quater cod. pen., per aver contraffatto prodotti agroalimentari destinati al pubblico - rinvenuti a seguito di una ispezione effettuata dal servizio N.A.S. di Foggia sia presso il market di sua proprietà che nel locale ad uso deposito - mediante l'alterazione delle etichette riportanti una data di scadenza difforme e ,(W successiva rispetto a quella originaria, nonché una denominazione di origine e provenienza diversa, traendo così in errore il consumatore finale.

2. Avverso la sentenza l'imputato ha proposto, tramite il difensore, ricorso per cassazione, chiedendone l'annullamento. 2.1. Con un primo motivo di doglianza, si deducono l'erronea applicazione della legge penale e il vizio di motivazione quanto all'elemento oggettivo del reato di frode in commercio di cui all'art. 515 cod. pen., sul rilievo che il giudice non avrebbè correttamente applicato la norma in punto di qualificazione della condotta tipizzata. A parere della difesa, la norma richiede che si realizzi la consegna all'acquirente del prodotto non conforme a quello convenuto, da intendersi quale vendita del bene e non mera messa in vendita dello stesso; in mancanza di una prova sulla consegna materiale da parte dell'imputato ad un avventore della merce contraffatta, la Corte avrebbe dovuto assolvere il ricorrente, ex art. 530 cod. pen., o semmai riconoscergli l'ipotesi tentata ai sensi dell'art. 56 cod. pen., anziché condannarlo con una motivazione contraddittoria ed illogica rispetto alle risultanze probatorie. 2.2.

Con un secondo motivo di ricorso, si lamentano l'erronea applicazione della legge penale, nonché il vizio di motivazione del provvedimento impugnato, nella parte in cui il giudice avrebbe affermato la responsabilità dell'imputato, per il reato di cui all'art. 516 cod. pen., motivando sulla scorta del verbale di sequestro operato dai N.A.S. di Foggia, senza verificare in concreto che i prodotti posti in vendita con data di scadenza superata fossero effettivamente nocivi per la salute e come tali non genuini. 2.3. In terzo luogo, si deduce l'erronea applicazione degli artt. 56, 517, 517- bis cod. pen. e 530 cod. proc. pen., oltre che il vizio di motivazione, sul rilievo che il giudice avrebbe erroneamente equiparato la mera detenzione di etichette riproducenti quelle originali con la messa in vendita di prodotti contraffatti.

In ogni caso, nei locali dell'imputato si sarebbero rinvenute esclusivamente etichette con la data di scadenza contraffatta e giammai con marchi o denominazione di origine protetta contraffatta, per cui la Corte avrebbe ritenuto sussistente il reato contestato - nella forma consumata e non già tentata - pur in assenza di prove, producendo una motivazione contraddittoria, illogica ed apparente. 2.4. Con un quarto motivo, si censurano l'inosservanza della legge penale ed il vizio di motivazione della sentenza impugnata, nella parte in cui la Corte avrebbe ritenuto il ricorrente responsabile del reato di cui all'art. 516-quater cod. pen., sena alcuna prova in ordine alla messa 'in vendita di prodotti contraffatti o comunque con indicazione geografica e denominazione di origine alteratte senza derubricare l'ipotesi delittuosa in tentativo.2.5.

Con un quinto motivo di ricorso, si lamenta l'erronea applicazione degli artt. 163 e 164 cod. pen., in relazione al diniego del beneficio della sospensione condizionale della pena, poiché il giudice, nella relativa valutazione, non avrebbe considerato che i precedenti riferibili all'imputato, oltre ad essere piuttosto risalenti, erano altresì rappresentati da reati puniti esclusivamente con la pena pecuniaria, da cui non potersi desumere un pericolo di reiterazione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato. 1.1. Il primo motivo di doglianza - con cui si lamenta la mancanza dell'elemento oggettivo del reato di frode in commercio - è infondato. Come più volte rilevato da questa Corte, l'art. 515 cod. pen. si riferisce alla condotta di colui che, nell'esercizio di un'attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita. La consumazione del reato coincide con la consegna materiale della merce all'acquirente ma, per la configurabilità del tentativo, non è affatto necessaria la sussistenza di una qualche forma di contrattazione finalizzata alla vendita:

è sufficiente l'accertamento della destinazione alla vendita di un prodotto diverso per origine, provenienza, qualità o quantità da quelle dichiarate o pattuite (ex plurimis, Sez. 3, n. 45916 del 18/09/2014, Rv. 260915; Sez. 3, n. 9310 del 14/02/2013; Sez. 3, n. 41758 del 25/11/2010; Sez. 3, n. 6885 del 18/02/2009; Sez. 3, n. 23099 del 14/06/2007; Sez. 3, n. 42920 del 29/11/2001,). Configura, inoltre, il tentativo, anche la mera detenzione in magazzino di merce non rispondente per origine, provenienza, qualità o quantità a quella dichiarata o pattuita, trattandosi di dato pacificamente indicativo della successiva immissione nella rete distributiva di tali prodotti (Sez. 3, n. 3479 del 26/01/2009;

Sez. 3, n. 1454 del 16/01/2009; Sez. 3, n. 36056 del 8/09/2004) e ciò anche nel caso in cui la merce sia detenuta da un commerciante all'ingrosso, dovendosi pacificamente riconoscere, in considerazione delle condotte tipizzate, che la disposizione in esame tuteli tanto i consumatori quanto gli stessi commercianti, ovvero quando presso il magazzino di prodotti finiti dell'impresa di produzione sia detenuta merce con false indicazioni di provenienza destinata non al consumatore finale ma ad utilizzatori commerciali intermedi (Sez. 3, n. 22313 del 6/06/2011).

Nella fattispecie in esame, secondo quanto emerge dal ricorso e dal provvedimento impugnato, si versava in condizioni analoghe a quelle prese in considerazione dalle menzionate decisioni, perché la merce veniva rinvenuta in parte negli scaffali del market ed in parte nel locale magazzino, cosicché la 3 /4_ destinazione all'immissione in commercio dei prodotti risulta, secondo la corretta valutazione dei giudici, evidente. Ad ogni modo, il reato di cui all'art. 515 cod. pen. è stato contestato nella forma tentata - sebbene sia mancata formalmente nella rubrica l'indicazione specifica dell'art. 56 cod. pen. - e l'affermazione di responsabilità del ricorrente è stata correttamente ritenuta da entrambi i giudici di merito nella forma tentata. 1.2.

Il secondo motivo di ricorso - sostanzialmente riferito all'erronea applicazione dell'art. 516 cod. pen., in riferimento al quale non si ritiene raggiunta la prova della mancata genuinità dei prodotti - è infondato. La Corte d'appello motiva sulla doglianza in maniera adeguata ed immune da vizi logici, evidenziando come, da un complesso di elementi convergenti, emersi dal verbale di sequestro operato dai N.A.S., si potessero considerare sussistenti le condizioni per la configurabilità del reato in questione, trattandosi di alimenti con data di scadenza contraffatta, in cattivo stato di conservazione presso luoghi non assolutamente confacenti con la conservazione degli stessi - in particolare, le pareti presentavano scrostature e macchie di muffa di notevoli dimensioni - ed inidonei al rispetto delle corrette condizioni igieniche e di sicurezza alimentare.

Sul punto pacifico è l'orientamento di questa Corte, autorevolmente affermato dalle Sezioni Unite, secondo cui la messa in vendita di prodotti scaduti di validità integra il delitto di cui all'art. 516 cod. pen. (vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine) solo qualora sia concretamente dimostrato che la singola merce abbia perso le sue qualità specifiche, atteso che il superamento della data di scadenza dei prodotti alimentari non comporta necessariamente la perdita di genuinità degli stessi (Sez. U, n. 28 del 25/10/2000, Rv. 217296).

Nel caso di specie, per come emerso dagli accertamenti dei N.A.S., non solo era risultato che i prodotti agroalimentari fossero scaduti di validità ma, soprattutto, si era verificato che la merce aveva perduto le sue "qualità specifiche", e ciò in base ad una serie di elementi indiziari da cui è indubbiamente lecito desumere che la merce non fosse più genuina, non essendo necessario, visto il carattere macroscopico della violazione delle regole di conservazione, direttamente percepita dalla polizia giudiziaria, predisporre analisi chimiche del prodotto per vagliarne la genuinità.

Possono essere valorizzati, infatti, dati obiettivi risultanti dalla documentazione relativa alla verifica (verbale ispettivo, documentazione fotografica, o altro) e dalle dichiarazioni dei verbalizzanti, o l'evidente inosservanza di cautele igieniche e tecniche necessarie ad assicurare che le sostanze alimentari si mantengano in condizioni adeguate (principio ex Sez. 3, n. 2690 del 06/12/2019, dep. 23/01/2020, Rv. 278248; Sez. 6, n. 5076 del 23/01/2014, Rv. 259054; Sez. 3, n. 12346 del 04/03/2014, Rv. 258705).1.3. Il terzo e il quarto motivo ricorso - che possono essere trattati congiuntamente poiché la difesa deduce in entrambi la mancata contraffazione, nelle etichette, dei marchi, delle indicazioni geografiche e della denominazione di origine dei prodotti - sono inammissibili perché fondati su mere affermazioni difensive, smentite dalle risultanze probatorie.

In particolare, sia dal verbale di sequestro, che dalla escussione testimoniale del maresciallo maggiore Guida emerge che nei locali dell'imputato erano state rinvenute etichette che non solo indicavano una data di scadenza diversa e successiva rispetto a quella originaria, ma riportavano altresì una denominazione di origine e provenienza diversa. La sentenza impugnata ha dato atto di ciò, e correttamente la Corte ha concluso ritenendo sussistente la consumazione del delitto, e non il tentativo come paventato dalla difesa, giacché i prodotti contraffatti erano già predisposti per la vendita. 1.4.

Il quinto motivo di doglianza, con cui ci si duole della mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, è inammissibile. Il provvedimento impugnato ha correttamente motivato sul punto, non ravvisandosi gli estremi per la concessione del suddetto beneficio, in considerazione della particolare gravità della condotta e dei precedenti penali dell'imputato, fondanti un condivisibile giudizio prognostico negativo in ordine alla reiterazione di condotte criminose.

2. Per tali motivi, il ricorso deve essere rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Si da atto che, ai sensi dell'art. 546, comma 2, co . proc. pen., conformemente alle indicazioni contenute nel decreto del Primo Presidente, n. 163/2020 del 23 novembre 2020 - recante "Integrazione linee guida sulla organizzazione della Corte di cassazione nella emergenza COVID-19 a seguito del d.l. n. 137 del 2020" - la presente ordinanza viene sottoscritta dal solo presidente del collegio per impedimento dell'estensore. Così