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Sentenza — n. 27983/2021 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of fault in raising inadmissibility grounds regarding tax evasion appeal.

Numero d'incarto Sentenza — n. 27983/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued that the appellate court failed to apply the subjective exemption for entrepreneurs and relied on unproven assumptions about financial transfers. The court rejected these claims, finding the lower court's reasoning complete and logical, noting the appellant did not act with fault in raising inadmissibility issues.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 20 l. 44/1999: An appeal is inadmissible if the party did not act with fault in raising the cause of inadmissibility, and the appellate court's motivation remains sufficient and coherent despite alternative factual reconstructions lacking probatory support.

Parole chiave

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inadmissibility of appeal fault in raising grounds tax evasion penalty subjective exemption procedural costs and fine sottrazione dell'iva evasione all'obbligo di contribuzione imposta sull'utile delle aziende

Disposizioni normative citate

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Art. 616 c.p.p.
186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.
Art. 20 l. 44/1999
Con un primo motivo di doglianza, si deducono l'inosservanza della legge penale ed il vizio di motivazione, nella parte in cui la Corte non avrebbe correttamente applicato il beneficio di cui all'art. 20 della legge n.
Art. 220 disp. att. cod. proc. pen.
Con un secondo motivo di ricorso, si lamentano l'inosservanza delle norme processuali nonché il vizio di motivazione, sul rilievo che la Corte avrebbe fondato la propria decisione anche su aspetti valutativi contenuti nei verbali di constatazione, disattendendo l'art. 220 disp.
Art. 546, comma 2, cod. proc. pen.
Si dà atto che, ai sensi dell'art. 546, comma 2, cod. proc. pen., conformemente alle indicazioni contenute nel decreto del Primo Presidente, n.
d.l. n. 137 del 2020
23, comma 8, del d.l. n. 137 del 2020, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile.
art. 220 disp. att. cod. proc. pen
Con un secondo motivo di ricorso, si lamentano l'inosservanza delle norme processuali nonché il vizio di motivazione, sul rilievo che la Corte avrebbe fondato la propria decisione anche su aspetti valutativi contenuti nei verbali di constatazione, disattendendo l'art. 220 disp. att. cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sentenza 13 giugno 2000, n. 186, Corte costituzionale
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Lupo Elio, nato a Palermo il 10/04/1977 avverso la sentenza del 18/04/2019 della Corte d'appello di Palermo visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Alessandro Maria Andronio; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Pietro Molino, ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d.l. n. 137 del 2020, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 18 aprile 2019, la Corte di appello di Palermo - in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Palermo del 22 marzo 218, con la quale l'imputato era stato condannato, per i reati di cui agli artt. 4 e 5 del d.lgs. n. 74 del 2000, perché in qualità di legale rappresentante ed amministratore delle società "Hit.com s.r.l." ed "Elle Group s.r.l." ometteva di presentare la dichiarazione fiscale delle predette persone giuridiche in relazione all'anno di imposta 2009, così realizzando una evasione dell'imposta sul valore aggiunto rispettivamente quantificata in euro 160.973,00 per la prima società, ed in euro 95.776,79 per la seconda - ha ridotto la pena inflitta al ricorrente ad un anno e cinque mesi di reclusione, a seguito della rideterminazione in diminuzione dell'imposta complessivamente evasa dalla società "Hit.com s.r.l.", confermando nel resto la sentenza impugnata.

2. Avverso la sentenza l'imputato, tramite il difensore, ha proposto ricorso per cassazione, chiedendone l'annullamento. 2.1. Con un primo motivo di doglianza, si deducono l'inosservanza della legge penale ed il vizio di motivazione, nella parte in cui la Corte non avrebbe correttamente applicato il beneficio di cui all'art. 20 della legge n. 44 del 1999. A parere della difesa, la disposizione in esame, avente natura di esimente soggettiva, sarebbe riferibile alla persona fisica, cosicché le agevolazioni dichiarative e contributive previste si estenderebbero, conseguentemente, a tutte le società amministrate dall'imprenditore leso, come anche confermato dai uno dei testimoni. 2.2.

Con un secondo motivo di ricorso, si lamentano l'inosservanza delle norme processuali nonché il vizio di motivazione, sul rilievo che la Corte avrebbe fondato la propria decisione anche su aspetti valutativi contenuti nei verbali di constatazione, disattendendo l'art. 220 disp. att. cod. proc. pen. e, dunque, fondando l'affermazione della penale responsabilità dell'imputato su materiale probatorio acquisito in violazione della norma richiamata. 2.3. Con un terzo motivo di doglianza, si deduce la manifesta contraddittorietà della motivazione, nella parte in cui la Corte, dedicandosi al reato di omessa dichiarazione relativo alla società "Elle Group s.r.l.", avrebbe calcolato una parte dell'I.V.A. dovuta sulla base di presunti ricavi extracontabili.

La difesa osserva, sul punto, che le somme in questione non sarebbero ricavi in nero, bensì mere rimesse da imputarsi ad un rapporto di natura finanziaria tra la società madre e la società in questione, necessario per sostenere le attività di quest'ultima, e come tali non assoggettabili ad imposizione fiscale. Secondo il ricorrente, la tesi difensiva, corroborata da una testimonianza, sarebbe stata sostanzialmente accolta dal Tribunale, il quale aveva assolto l'imputato dall'ulteriore imputazione di evasione IRES per euro 544.429,00, pure originariamente contestata.

3. Con memoria pervenuta nella cancelleria di questa Corte, in data 01/01/2021, il difensore ha insistito in quanto già dedotto nel ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile. 1.1. Il primo motivo di doglianza, con il quale si ripropone la questione dell'applicabilità del beneficio della sospensione dei termini fiscali, è inammissibile. Va premesso che la procedura di cui all'art. 20 della legge n. 44 del 1999 non può evidentemente interpretarsi nel senso che la proroga dei termini per gli adempimenti fiscali, ivi prevista in favore di soggetto danneggiato da attività estorsiva, si applichi indistintamente a tutte le attività economiche riconducibili al soggetto medesimo - il quale potrebbe teoricamente rivestire la posizione di soggetto fiscalmente obbligato, in proprio o quale rappresentante di persone giuridiche, in relazione ad un numero potenzialmente infinito di attività economiche, site in contesti del tutto estranei a quello delle vicende estorsive - bensì soltanto in relazione agli adempimenti fiscali che siano riconducibili, anche per via indiretta, alla attività economica attinta dalla condotta delittuosa e per la quale sia stata attivata la procedura prevista dalla normativa (una conferma implicita della implausibilità della tesi di un beneficio alla persona fisica, inclusivo di tutti ì suoi esercizi economici, si ricava dalla fattispecie esaminata in Cass.

Civ., sez. 5 n. 16933 del 2015). Del resto, a dimostrazione dell'impraticabilità della tesi difensiva, vale la pena osservare che nel caso di specie il ricorrente, nel formulare la domanda del beneficio, ha elencato le società per le quali invocava il beneficio medesimo, tra le quali non vi era quella di cui alla imputazione, nella immediata e pacifica consapevolezza che la disciplina normativa non prevedesse affatto una automatica inclusione di tutte le attività economiche in qualche modo facenti capo alla singola persona fisica vittima del racket.

In definitiva, non si ravvisano elementi su cui fondare una interpretazione estensiva della normativa, come de qua proposta della difesa, non potendo in alcun modo ritenersi vincolante per il giudice la valutazione di segno opposto dell'allora Direttore regionale dell'Agenzia delle Entrate. In ogni caso, anche a voler superare tale dirimente considerazione, l'argomento difensivo trova comunque un ulteriore sbarramento in quanto osservato dalla sentenza di primo grado richiamata nel provvedimento impugnato, laddove si evidenzia che la norma invocata prevede una semplice proroga della scadenza del termine per gli adempimenti fiscali per la presentazione della dichiarazione, e non già un esonero dagli stessi, di modo che la mera circostanza che la società di cui in imputazione - amministrata dal ricorrente dapprima in diritto e in fatto, e poi solo in fatto - non vi abbia adempiuto, nemmeno alla scadenza della proroga, impedisce di prendere in considerazione la questione ai fini del controllo di legalità sulla ritenuta sussistenza della fattispecie criminosa. 1.2.

Il secondo motivo di ricorso, con il quale si deduce l'erronea applicazione dell'art. 220 disp. att. cod. proc. pen., è formulato in modo non specifico.Occorre rilevare, preliminarmente, che ai sensi della suddetta disposizione, quando nel corso di attività ispettive o di vigilanza previste da leggi o decreti emergano indizi di reato, gli atti necessari per assicurare le fonti di prova e raccogliere quant'altro possa servire per l'applicazione della legge penale devono essere compiuti con l'osservanza delle disposizioni del codice. Riguardo al processo verbale di constatazione redatto dalla Guardia di finanza, atto amministrativo extraprocessuale, qualora emergano indizi di reato, occorre procedere alla relativa redazione secondo le modalità previste dall'art. 220 disp. att. cod. proc. pen., giacché altrimenti la parte del documento redatta successivamente a detta emersione non può assumere efficacia probatoria e, quindi, non è utilizzabile (Sez. 3, n. 15372 del 10/02/2010, Rv. 246599;

Sez. 3, n. 6881 del 18/11/2008, Rv. 242523). Pertanto la parte di documento compilata prima dell'insorgere degli indizi, ha sempre efficacia probatoria ed è utilizzabile, mentre non è tale quella redatta successivamente, qualora non siano state rispettate le disposizioni del codice di rito. Il presupposto per l'operatività dell'art. 220 disp. att. cod. proc. pen., cui segue il sorgere dell'obbligo di osservare le disposizioni del codice di procedura penale per assicurare le fonti di prova e raccogliere quant'altro possa servire ai fini dell'applicazione della legge penale, è costituito dalla sussistenza della mera possibilità di attribuire comunque rilevanza penale al fatto che emerge dall'inchiesta amministrativa e nel momento in cui emerge, a prescindere dalla circostanza che esso possa essere riferito ad una persona determinata (cfr.

Sez. 3, n. 54379 del 23/10/2018, Rv. 274131; Sez. 3, n. 15372 del 10/02/2010, Rv. 246599; Sez. 2, 13/12/2005, n. 2601, Rv. 233330; Sez. Un., 28.11.2004, n. 45477, Rv 220291). Va nel contempo precisato che la violazione dell'art. 220 disp. att. cod. proc. pen. non determina automaticamente l'inutilizzabilità dei risultati probatori acquisiti nell'ambito di attività ispettive o di vigilanza, ma è necessario che l'inutilizzabilità o la nullità dell'atto sia autonomamente prevista dalle norme del codice di rito cui l'art. 220 disp. att. cod. proc. pen. rimanda (Sez. 3, n. 6594 del 26/10/2016, Rv. 269299).

Consegue che non è sufficiente dedurre genericamente la violazione dell'art. 220 disp. att. cod. proc. pen., bensì occorre la specifica indicazione della violazione codicistica che avrebbe determinato Vinutilizzabilità e l'indicazione dei correlati precisi atti compiuti dalla polizia giudiziaria e riportati nel processo verbale di constatazione redatto dalla medesima, che risulterebbero inficiati. Tanto premesso, la censura appare inammissibile nella misura in cui il ricorrente propone una generica inutilizzabilità di gran parte del contenuto del processo verbale di constatazione, senza specificare per ciascuna parte le norme codicistiche violate e integranti la ritenuta inutílizzabilità e, contemporaneamente, non si confronta con le argomentazioni della Corte, la quale ha, tra l'altro, accolto parzialmente il gravame, ritenendo inutilizzabile una parte del verbale a fronte della effettiva inadeguatezza probatoria delle dichiarazioni rese sul punto dagli inquirenti, provvedendo all'esclusione della somma corrispondente dal computo dell'I.V.A. evasa. 1.3 II terzo motivo di ricorso, con il quale si lamenta il vizio di motivazione, è anch'esso manifestamente infondato.

La Corte d'appello ha fornito una motivazione completa, coerente ed approfondita, a fronte di censure dirette a valorizzare una ricostruzione alternativa dei fatti, priva di puntuali riscontri probatori. In particolare, dalla prospettazione difensiva, risulterebbe che la società in esame, sprovvista delle dotazioni idonee, ricevesse rimesse dalla società madre funzionali all'acquisto di una nuova attività, nonché al normale funzionamento dell'impresa stessa, sulla base di un rapporto non commerciale, bensì meramente finanziario. Una siffatta argomentazione circa la diversa provenienza degli importi è stata correttamente esclusa dal giudice, trattandosi di una mera illazione del tutto sfornita di una prova rigorosa, tale da convincere ad annoverare i ricavi tra le operazioni non fiscalmente imponibili.

Del resto, come ben argomentato dalla Corte territoriale, la conferma della natura finanziaria del rapporto non si rinviene né nelle dichiarazioni del teste Brancato qualificabili come generiche affermazioni meramente assertive - e neppure nell'altra prospettazione difensiva, relativa all'assoluzione dell'imputato per il reato di cui all'art. 4 del d.lgs. n. 74 del 2000, trattandosi di una pronuncia assolutoria fondata sulla rideterminazione dell'ammontare dell'imposta evasa in misura inferiore alla vigente soglia di punibilità, e non sulla condivisione da parte del primo giudice della tesi difensiva in ordine alla natura giuridica delle rimesse, come espressamente chiarito in sentenza.

Dunque, nel caso di specie, la motivazione del provvedimento censurato risulta pienamente sufficiente e logicamente coerente, laddove la Corte d'appello evidenzia l'irrilevanza delle supposizioni del ricorrente, concludendo che gli importi in questione dovessero annoverarsi tra le operazioni imponibili, come già ritenuto dal giudice di primo grado.

2. Il ricorso, per tali motivi, deve essere dichiarato inammissibile. Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in € 3.000,00.

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 09/03/2021. Si dà atto che, ai sensi dell'art. 546, comma 2, cod. proc. pen., conformemente alle indicazioni contenute nel decreto del Primo Presidente, n. 163/2020 del 23 novembre 2020 - recante "Integrazione linee guida sulla organizzazione della Corte di cassazione nella emergenza COVID-19 a seguito del d.l. n. 137 del 2020" - la presente ordinanza viene sottoscritta dal solo pre