Sentenza — n. 47307/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAto la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: • SIMEONE Luca nato a Moncalieri 1'01/03/1974 avverso la sentenza emessa il 23/01/2020 dalla Corte di Appello di Torino PARTE CIVILE: Spazio spa visti gli atti, la sentenza ed il ricorso, trattato con contraddittorio scritto; udita la relazione svolta dal consigliere dr. Luigi Agostinacchio; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Luca Tampieri, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio e l'inammissibilità nel resto del ricorso; lette le conclusioni del difensore, avv.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 133 cod. pen, articolo 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 47307/2021 — snpen · Corte di Cassazione: L'inammissibilità del ricorso determina, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma ritenuta equa di C 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.
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to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: • SIMEONE Luca nato a Moncalieri 1'01/03/1974 avverso la sentenza emessa il 23/01/2020 dalla Corte di Appello di Torino PARTE CIVILE: Spazio spa visti gli atti, la sentenza ed il ricorso, trattato con contraddittorio scritto; udita la relazione svolta dal consigliere dr. Luigi Agostinacchio; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Luca Tampieri, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio e l'inammissibilità nel resto del ricorso; lette le conclusioni del difensore, avv.
Monica Anfossi del foro di Torino, che ha richiesto l'accoglimento del ricorso, riportandosi ai motivi. FATTO E DIRITTO 1. Con sentenza in data 23/01/2020 la Corte di Appello di Torino, in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Torino il 22/05/2017, confermava il giudizio di responsabilità dell'imputato appellante Simeone Luca per i reati di appropriazione indebita (capo A) e truffa (capi B, C, D), assolvendolo per un episodio appropriativo e rideterminando la pena; confermava altresì le statuizioni in favore della parte civile Spazio spa.
2. Avverso la pronuncia di secondo grado ha proposto ricorso per cassazione il Simeone tramite il difensore di fiducia, eccependo: - la violazione di legge ed il vizio di motivazione circa il giudizio di responsabilità (l'assoluzione per la contestata appropriazione indebita ai danni di Corigliano era stata determinata dalla verificata mancanza di un contratto sottoscritto con la società Spazio, situazione riscontrabile anche in relazione ad altri episodi, riconducibili alla truffa, rispetto alla quale tuttavia non vi era stata proposizione di querela; in ogni caso, non sussisteva il reato di appropriazione indebita perché gli artifici ed i raggiri erano stati realizzati al fine di ottenere il bene); - violazione di legge e vizio di motivazione circa la sussistenza della contestata recidiva ed il computo della pena, anche con riferimento all'aumento per la continuazione.
3. Il ricorso è inammissibile.
4. Il primo motivo ripropone censure attinenti all'accertamento di responsabilità ed alla qualificazione giuridiche delle condotte, così come peraltro ammesse dallo stesso ricorrente, il quale è stato dichiarato colpevole del delitto di appropriazione indebita (capo A) ai danni della concessionaria di autovetture Spazio spa, della quale era collaboratore, per essersi impossessaito delle somme versate da alcuni clienti per l'acquisto di auto o per la fruizione di altri servizi, nonché di varie truffe, realizzate tramite un'efficace messa in scena, consistita nel presentarsi falsamente come promotore finanziario (capi B e C) ovvero nel prospettare inesistenti vantaggi economici per l'acquisto di un veicolo, in realtà mai oggetto del relativo contratto con la concessionaria, in tal modo ottenendo in contanti una consistente somma a titolo di anticipo (capo D).
Così ricostruita in fatto la dinamica degli eventi, la corte di merito ha correttamente confermato la qualificazione giuridica delle condotte delittuose, evidenziando - con pertinenti richiami alla giurisprudenza di legittimità - che, in un caso (capi B, C, D), gli artifici ed i raggiri erano stati necessari all'appropriazione delle somme di denaro, nell'altro (capo A), i raggiri erano stati posti in essere dopo l'appropriazione del bene a soli fini dissimulatori (l'imputato infatti, si era appropriato di importi della società concessionaria, escogitando artifici contabili per celare l'ammanco di cassa).
5. Anche i rilievi sul trattamento sanzionatorio sono generici. In appello il ricorrente non ha contestato l'applicazione della recidiva - questione proposta per la prima volta in cassazione - ma il giudizio di bilanciamento con le attenuanti in termini di subvalenza di queste ultime. Il tribunale aveva peraltro motivato a riguardo, sottolineando che si trattava di recidiva specifica infraquinquennale, valorizzando a tal fine i parametri indicati dall'art. 133 cod. pen. (la distanza temporale dalla definitività della sentenza, l'irrevocabilità medio tempore di altra condanna, il riscontro di ulteriori pendenze penali) per sostenere la maggiore capacità a delinquere dell'imputato. La corte territoriale, pronunciandosi sull'unica questione sottoposta al suo esame circa il trattamento sanzionatorio, ha confermato il giudizio di bilanciamento, tenendo conto anche della mancanza di resipiscenza da parte dell'imputato.
6. L'inammissibilità del ricorso determina, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma ritenuta equa di C 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il giorno 1 dicembre 2021 Il Consigliere estensore I idente