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Sentenza — n. 47304/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 47304/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 47304/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Firenze ha confermato la dichiarazione di penale responsabilità dell'odierno ricorrente già pronunciata con sentenza in data 28 marzo 2013 dal Tribunale di Prato in relazione a fattispecie di rapina 2. Propone ricorso per cassazione l'imputato in epigrafe lamentando violazione di legge in conseguenza della illegittimità della notifica della citazione in appello effettuata al ricorrente nel domicilio eletto presso precedente difensore revocato quando lo stesso si trovava detenuto.

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 47304/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Con memoria 14 ottobre 2021, il ricorrente rileva che - contestualmente alla revoca del precedente difensore - aveva dichiarato domicilio presso la comunità terapeutica dove si trovava. Tale dichiarazione determinerebbe la revoca della precedente elezione di domicilio il che implicherebbe un ulteriore profilo di nullità della notifica effettuata.

Parole chiave

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procedura di revisione penale ritiro della querela penale diritti della difesa difesa penale recidiva nell'infrazione ripudiazione
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MONTESANO CRISTIAN nato a FIRENZE il 17/07/1983 avverso la sentenza del 02/10/2020 della CORTE APPELLO di FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO TUTINELLI; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale Franca Zacco, che ha chiesto rigettarsi il ricorso Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art.23 co.8 D.L. n.137/20

RITENUTO IN FATTO

1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Firenze ha confermato la dichiarazione di penale responsabilità dell'odierno ricorrente già pronunciata con sentenza in data 28 marzo 2013 dal Tribunale di Prato in relazione a fattispecie di rapina 2. Propone ricorso per cassazione l'imputato in epigrafe lamentando violazione di legge in conseguenza della illegittimità della notifica della citazione in appello effettuata al ricorrente nel domicilio eletto presso precedente difensore revocato quando lo stesso si trovava detenuto.

3. Il Procuratore Generale - in persona del sostituto Franca Zacco- ha depositato conclusioni scritte chiedendo il rigetto del ricorso.

4. Con memoria 14 ottobre 2021, il ricorrente rileva che - contestualmente alla revoca del precedente difensore - aveva dichiarato domicilio presso la comunità terapeutica dove si trovava. Tale dichiarazione determinerebbe la revoca della precedente elezione di domicilio il che implicherebbe un ulteriore profilo di nullità della notifica effettuata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato. Infatti, pur risultando pacifico che e notificazioni all'imputato detenuto vanno sempre eseguite, mediante consegna di copia alla persona, nel luogo di detenzione, anche in presenza di dichiarazione od elezione di domicilio, le stesse Sezioni Unite di questa Corte hanno precisato che tale disciplina deve trovare applicazione anche nei confronti dell'imputato detenuto per altra causa qualora lo stato di detenzione risulti dagli atti (Sez. U , Sentenza n. 12778 del 27/02/2020 Rv. 278869 - 01).

2. Nel caso di specie, il ricorrente nemmeno allega elementi, deduzioni o atti da cui desumere che la Corte potesse avere conoscenza dell'intervenuta detenzione per altra causa.

3. Non risulta per converso esistente in atti alcuna revoca della elezione di domicilio precedente alla intervenuta detenzione con la conseguente radicale infondatezza delle deduzioni ulteriori.

4. Ne consegue il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.. Così deciso in Roma, il 21 ottobre 2021 Il Co igliere es