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Sentenza — n. 47114/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 47114/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 47114/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Ricorre per Cassazione D'Amico Salvatore, indagato per concorso in estorsione aggravata anche ai sensi dell'articolo 416 bis.1 cod.pen., avverso il provvedimento del tribunale del riesame di Napoli che 1'11.5.2021 ha confermato la misura cautelare della detenzione in carcere disposta dal Gip.

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 47114/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Deduce il ricorrente violazione di legge e vizio della motivazione con riguardo alla sussistenza del reato di estorsione considerata l'inattendibilità delle persone offese, i fratelli Borrelli, i cui racconti presentano numerose contraddizioni, con riguardo al coinvolgimento nella vicenda del D'Amico.

Parole chiave

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estorsione corruzione nell'esecuzione forzata frode nel pignoramento gravi addebiti penali istruzione penale per appropriazione indebita causa di sequestro
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: D'AMICO SALVATORE nato a NAPOLI il 01/08/1973 avverso l'ordinanza del 11/05/2021 del TRIB. LIBERTA' di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNA VERGA; i e/sentite le conclusioni del PG FELICETTA MARINELLI Il Proc. Gen. conclude per il rigetto del ricorso. udito il difensore •

RITENUTO IN FATTO

1. Ricorre per Cassazione D'Amico Salvatore, indagato per concorso in estorsione aggravata anche ai sensi dell'articolo 416 bis.1 cod.pen., avverso il provvedimento del tribunale del riesame di Napoli che 1'11.5.2021 ha confermato la misura cautelare della detenzione in carcere disposta dal Gip.

2. Deduce il ricorrente violazione di legge e vizio della motivazione con riguardo alla sussistenza del reato di estorsione considerata l'inattendibilità delle persone offese, i fratelli Borrelli, i cui racconti presentano numerose contraddizioni, con riguardo al coinvolgimento nella vicenda del D'Amico.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile perché generico e versato in fatto.

2. Con riguardo alla gravità indiziaria deve rilevarsi che in tema di misure cautelari personali, la valutazione del peso probatorio degli indizi è compito riservato al giudice di merito e, in sede di legittimità, tale valutazione può essere contestata unicamente sotto il profilo della sussistenza, adeguatezza, completezza e logicità della motivazione, mentre sono inammissibili, viceversa, le censure, che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione delle circostanze già esaminate da detto decidente .

Nel caso di specie il Tribunale ha ritenuto i due Borrelli attendibili e riscontrati da altri soggetti che hanno raccolto le loro confidenze e sono stati diretti testimoni degli atti intimidatori (in particolare tale Chiummiello Giovanni che riferisce per conoscenza diretta). E' stato altresì osservato che nel loro racconto non vi sono reali contrasti ma mere omissioni iniziali in riferimento al coinvolgimento del Marzio poi identificato nell'indagato Gallo Antonio, riconosciuto in foto dai fratelli Borrelli e dal Ca/puto Antonio, giustificabili sia in ragione della complessità dei fatti narrati che dalla prospettiva valutativa del dichiarante, E' stato sottolineato come del tutto marginali fossero le differenze attinenti alle modalità attraverso le quali il Gallo era posto a conoscenza dei fatti, a fronte di racconti complessi in cui ciascuno dei Borrelli riferiva alcuni segmenti di condotta per conoscenza diretta ed altr(de relatj dal fratello.

In sintesi, il Tribunale ha ritenuto indubbia la piena convergenza del narrato dei due fratelli sui punti salienti della vicenda e ha dato conto del fatto che il D'Amico volgendo /‘/' a proprio vantaggio una vicenda nata fra altre persone, attraverso modalità camorristiche, ha imposto il pagamento di una somma di denaro a vantaggio non del creditore, ma del proprio gruppo. Può quindi affermarsi che il giudice di merito ha dato conto, con motivazione coerente, specifica e priva di vizi logici idegli elementi a carico dell'indagato e che a fronte di tale argomentare il ricorrente offre una generica alternativa lettura dei dati fattuali non consentita in questa sede di legittimità.

5. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si ritiene equo determinare in euro 3.000,00. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 comma 1-ter, disp. Att. Cod. proc. pen Così deciso il 16.9.2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Giova