Sentenza — n. 47111/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IALa Corte di Appello di Milano, con sentenza del 28 Settembre 2020 confermava la sentenza emessa in data 21 Gennaio 2020 all' esito di giudizio abbreviato dal Giudice per l' udienza preliminare del Tribunale di Como nei confronti di Martini Pietro condannato alla pena ritenuta di giustizia per i reati di rapina aggravata in danno della Banca Popolare di Sondrio di Carate Uno (capo 1) e detenzione illegale e porto in luogo pubblico di una pistola (capo 2).
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 192 c.p, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 47111/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al pagamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in euro tremila.
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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MARTINI PIETRO nato a CANTU' il 30/11/1952 avverso la sentenza del 28/09/2020 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO DI PISA; lette le conclusioni scritte ai sensi dell'art. 23 co.8 D.L. n. 137/2020 formulate dal Sostituto Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione, nella persona di DELIA CARDIA, che ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni scritte ai sensi della citata norma del difensore di fiducia dell'imputato Martini Pietro che ha chiesto l'accoglimento del ricorso
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. La Corte di Appello di Milano, con sentenza del 28 Settembre 2020 confermava la sentenza emessa in data 21 Gennaio 2020 all' esito di giudizio abbreviato dal Giudice per l' udienza preliminare del Tribunale di Como nei confronti di Martini Pietro condannato alla pena ritenuta di giustizia per i reati di rapina aggravata in danno della Banca Popolare di Sondrio di Carate Uno (capo 1) e detenzione illegale e porto in luogo pubblico di una pistola (capo 2).
2. Contro detta sentenza propone ricorso per cassazione il difensore di fiducia dell' imputato formulando due motivi: a. violazione dell'art. 192 c.p.p., illogicità e mancanza di motivazione. Lamenta che la corte di appello aveva ritenuto l'imputato responsabile del reato di cui al capo 2) sebbene l'arma in questione non fosse stata rinvenuta e, pertanto, non vi fosse prova, oltre ogni ragionevole dubbio, che si trattasse di una vera e propria arma e non già di un'arma giocattolo e che la motivazione sul punto appariva gravemente carente e lacunosa; b. violazione di legge e difetto di motivazione in ordine alla esclusione della circostanza attenuante di cui all' art. 62 n. 4 c.p. Deduce che sul punto la corte di appello aveva reso una motivazione gravemente lacunosa limitandosi a richiamare mere formule di stile.
3. Il ricorso è inammissibile. 3.1. Il primo motivo è manifestamente infondato apparendo la sentenza, contrariamente a quanto lamentato dalla difesa, adeguatamente motivata in fatto, nella parte in cui la corte d'appello, in modo conforme al giudice di primo grado, ha escluso che l'arma utilizzata dall'imputato per commettere la rapina fosse un' arma giocattolo sulla base delle emergenze processuali, vale a dire le univoche e circostanziate dichiarazioni del dipendente della banca il quale ha affermato che trattavasi palesemente, in relazione alle caratteristiche dell' oggetto, di una vera e propria arma ed, altresì, in forza di una diretta visione delle immagini del sistema di video sorveglianza, assolutamente nitide. 3.2.
Anche il secondo motivo è manifestamente infondato. Va premesso che l'applicazione della circostanza attenuante prevista dall'art. 62, n. 4, cod. pen. presuppone che il pregiudizio causato sia di valore economico pressochè irrisorio, sia quanto al valore in sè della cosa sottratta, che per gli ulteriori effetti pregiudizievoli subiti dalla parte offesa. (Sez. 2, Sentenza n. 50660 del 05/10/2017 Ud. (dep. 07/11/2017 ) Rv. 271695 - 01 Orbene osserva la Corte che nel caso in esame i giudici territoriali, nell' escludere detta circostanza, ha tenuto conto non solo dell'entità della somma sottratta pari ad euro 500,00 (che, per altro, oggettivamente non può ritenersi irrisoria) ma anche del danno diverso da quello patrimoniale, ossia alle ulteriori conseguenze morali e non patrimoniali sui destinatari immediati della condotta delittuosa, vale a dire i dipendenti della banca teatro della violenta rapina.
4. Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al pagamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in euro tremila.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 4 Novembre 2021 Il