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Sentenza — n. 47104/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 47104/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 47104/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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La CORTE DI APPELLO di ROMA, con sentenza in data 9/12/2019- dep. 23/12/2019, confermava la sentenza con la quale il TRIBUNALE di CIVITAVECCHIA in data 26/03/2018, all'esito di giudizio celebrato nelle forme del rito abbreviato, aveva condannato BENNATO Leandro a pena di giustizia per i delitti, unificati per continuazione, di cui agli art. 497 bis e 648 cod. pen., commessi a FIUMICINO e a ROMA in epoca prossima al 18/09/2015. La condotta a lui contestata era consistita nell'avere apposto la propria effige e le proprie generalità sul passaporto italiano n. YA4773386, sottratto da ignoti al Poligrafico dello Stato, che avrebbe dovuto distruggerlo, quindi per averlo ricevuto nonostante la provenienza da furto o da peculato, e nell'avere così I formato un documento idoneo all'espatrio, di cui aveva fatto uso, esibendolo in occasione dei controlli alla frontiera all'atto di uscire dal territorio nazionale.

Regesto Legislator

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art. 49 cod. pen, art. 616 c.p; Sentenza — n. 47104/2021 — snpen · Corte di Cassazione: BENNATO propone ricorso per cassazione, per il tramite del difensore, e deduce come unico motivo la violazione di legge per erronea applicazione delle norme contestate, manifesta illogicità della motivazione e per omessa applicazione del disposto di cui all'art. 49 cod. pen. Rileva che non sussisterebbe la falsità del passaporto, perché non vi è stata alcuna alterazione delle circostanze riguardanti l'identità dell'utilizzatore: il documento ne riportava infatti correttamente le generalità e la fotografia, e il modulo cartaceo era genuino.

Parole chiave

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documenti d'identità passaporto procedimento per falsità uso di false generalità documenti attendibili credibilità dell'identità

Disposizioni normative citate

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art. 49 cod. pen
BENNATO propone ricorso per cassazione, per il tramite del difensore, e deduce come unico motivo la violazione di legge per erronea applicazione delle norme contestate, manifesta illogicità della motivazione e per omessa applicazione del disposto di cui all'art. 49 cod. pen.
art. 616 c.p
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: BENNATO LEANDRO nato a ROMA il 01/01/1979 avverso la sentenza del 09/12/2019 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO MANTOVANO, in procedimento trattato con contraddittorio scritto, ai sensi dell'art. 23 co. 8 D.L. n. 137/2020.

RITENUTO IN FATTO

e

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. La CORTE DI APPELLO di ROMA, con sentenza in data 9/12/2019- dep. 23/12/2019, confermava la sentenza con la quale il TRIBUNALE di CIVITAVECCHIA in data 26/03/2018, all'esito di giudizio celebrato nelle forme del rito abbreviato, aveva condannato BENNATO Leandro a pena di giustizia per i delitti, unificati per continuazione, di cui agli art. 497 bis e 648 cod. pen., commessi a FIUMICINO e a ROMA in epoca prossima al 18/09/2015. La condotta a lui contestata era consistita nell'avere apposto la propria effige e le proprie generalità sul passaporto italiano n. YA4773386, sottratto da ignoti al Poligrafico dello Stato, che avrebbe dovuto distruggerlo, quindi per averlo ricevuto nonostante la provenienza da furto o da peculato, e nell'avere così I formato un documento idoneo all'espatrio, di cui aveva fatto uso, esibendolo in occasione dei controlli alla frontiera all'atto di uscire dal territorio nazionale.

2. BENNATO propone ricorso per cassazione, per il tramite del difensore, e deduce come unico motivo la violazione di legge per erronea applicazione delle norme contestate, manifesta illogicità della motivazione e per omessa applicazione del disposto di cui all'art. 49 cod. pen. Rileva che non sussisterebbe la falsità del passaporto, perché non vi è stata alcuna alterazione delle circostanze riguardanti l'identità dell'utilizzatore: il documento ne riportava infatti correttamente le generalità e la fotografia, e il modulo cartaceo era genuino.

Quest'ultimo risultava distrutto, alla stregua di un verbale del 15/11/2011, per cui costituirebbe una mera induzione che esso sarebbe stato illecitamente sottratto dal blocco di cui era stata certificata la tranciatura. Censura altresì che il Collegio di appello non abbia riaperto l'istruttoria, al fine di far svolgere una perizia sulla grossolanità della falsificazione. Il PROCURATORE GENERALE di questa S.C. chiede con conclusioni scritte l'inammissibilità del ricorso. Il difensore di BENNATO fa pervenire note di replica, riprendendo le considerazioni già articolate nel ricorso.

3. Il ricorso è inammissibile per essere manifestamente infondato il motivo posto a base di esso. La singolare tesi difensiva, secondo cui il passaporto in questione non andrebbe ritenuto un falso documento perché contiene i dati anagrafici veri del ricorrente, la fotografia di costui e perché era stato formato su un modulo cartaceo genuino, è disattesa in modo congruo e consequenziale dalla CORTEromana, allorché riportava il riconoscimento da parte di BENNATO che, avendo avuto difficoltà al rilascio del passaporto seguendo l'iter amministrativo ordinario, per via dei suoi precedenti penali, egli si era rivolto a un conoscente.

Tale soggetto, non meglio identificato, ricevuti i moduli sottoscritti, la fotografia e la somma necessaria per il pagamento dei bolli (80-90 euro), gli aveva poi consegnato il passaporto. Dunque, la falsità non va esclusa per la circostanza che i dati identificativi dell'imputato erano corretti, ma perché il documento che consente l'espatrio non era mai stato regolarmente formato: non essendo formalmente esistente, il documento da lui adoperato per varcare la frontiera aeroportuale era per ciò stesso falso, in quanto arbitrariamente confezionato, al di là della corrispondenza al vero della fotografia e delle generalità di chi ne aveva fatto uso.

A identica conclusione la CORTE è pervenuta in ordine alla genuinità del modulo cartaceo, che invece tale non era poiché, a causa di un difetto nel chip, era stato destinato alla distruzione, unitamente ad altri moduli non funzionanti.

4. Congrua e logica è la motivazione dei Giudici di appello quanto alla sussistenza della ricettazione: il modulo era di provenienza illecita perché era stato arbitrariamente sottratto alla sicura distruzione, o col furto o con altra attività illecita. La mancata individuazione del reato presupposto non esclude l'illiceità della condotta di trattenimento da parte di ignoti di una matrice da eliminare e di utilizzo per la indebita formazione del documento. La consolidata e condivisa giurisprudenza di questa S.C. (cf. Sez. 2 sentenza n. 15681 del 22/03/2016 dep. 14/04/2016 Rv. 266556 imputato Hamzaoui) è nel senso che "il delitto di ricettazione e quello di possesso e fabbricazione di documenti di identificazione falsi possono concorrere in caso di falsificazione di documento in bianco, già oggetto di furto, successiva alla ricezione dello stesso, atteso che le fattispecie incriminatrici descrivono condotte diverse sotto il profilo strutturale e cronologico, tra le quali non può configurarsi un rapporto di specialità. (Fattispecie relativa alla falsificazione di un modulo di carta di identità precedentemente rubato)".

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso a Roma il 28/10/2021 Il consigliere estensore Il Presidente Alfrèdo Mantovan