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Sentenza — n. 47096/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 47096/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 47096/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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mancata risposta alle deduzioni difensive presentate come memorie det-e:sir3-.rI r)-zusrtan il 3 Febbraio 2020 che viene richiamata in ricorso; z„ 2. vizio di motivazione in ordine alla determinazione della penq(al diniego delle circostanze attenuanti generiche Il ricorso è inammissibile. La Corte territoriale, diversamente da quanto denunciato dal ricorrente, ha dato conto di avere esaminato la memoria nella quale erano sostanzialmente ribaditi i motivi di appello ed ha esplicitato con argomentazioni giuridicamente corrette le ragioni che hanno portato alla conferma del giudizio di responsabilità.

Regesto Legislator

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art. 707 c.p; Sentenza — n. 47096/2021 — snpen · Corte di Cassazione: vizio di motivazione in ordine alla determinazione della penq(al diniego delle circostanze attenuanti generiche Il ricorso è inammissibile. La Corte territoriale, diversamente da quanto denunciato dal ricorrente, ha dato conto di avere esaminato la memoria nella quale erano sostanzialmente ribaditi i motivi di appello ed ha esplicitato con argomentazioni giuridicamente corrette le ragioni che hanno portato alla conferma del giudizio di responsabilità.

Parole chiave

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impugnazione di decisioni amministrative censura costituzionale tempestività dell'istanza di ricusazione impugnazione della cancellazione motivi di cassazione censura formulata in modo carente

Disposizioni normative citate

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art. 707 c.p
Ragusa Massimo ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Messina che il 3 febbraio 2020 ha confermato la sentenza del tribunale che lo aveva condannato per violazione dell'art. 707 c.p.
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: RAGUSA MASSIMO nato a CALTAGIRONE il 12/09/1973 avverso la sentenza del 03/02/2020 della CORTE APPELLO di MESSINAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNA VERGA; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore FELICETTA MARINELLI che ha concluso chiedendo Il Proc. Gen. conclude per l'inammissibilita' del ricorso. udito il difensore Il difensore presente si riporta ai motivi.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Ragusa Massimo ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Messina che il 3 febbraio 2020 ha confermato la sentenza del tribunale che lo aveva condannato per violazione dell'art. 707 c.p. perché colto in possesso di strumenti atti ad aprire serrature. Deduce il ricorrente:

1. mancata risposta alle deduzioni difensive presentate come memorie det-e:sir3-.rI r)-zusrtan il 3 Febbraio 2020 che viene richiamata in ricorso; z„ 2. vizio di motivazione in ordine alla determinazione della penq(al diniego delle circostanze attenuanti generiche Il ricorso è inammissibile. La Corte territoriale, diversamente da quanto denunciato dal ricorrente, ha dato conto di avere esaminato la memoria nella quale erano sostanzialmente ribaditi i motivi di appello ed ha esplicitato con argomentazioni giuridicamente corrette le ragioni che hanno portato alla conferma del giudizio di responsabilità.

Il ricorrente, reiterando doglianze già espresse in appello, si è limitato a censurare profili di carattere meramente valutativo del compendio probatorio, rinnovando contestazioni in punto di ricostruzione del fatto del tutto sovrapponibili a quelle ampiamente scandagliate dai giudici dell'appello. Per un verso, dunque, il ricorso mira a sollecitare un non consentito riesame del merito, mentre, sotto altro profilo, non proponendosi una effettiva ed autonoma critica impugnatoria rispetto alla motivazione esibita dai giudici a quibus, il ricorso rassegnato finisce per risultare del tutto aspecifico.

Quanto, poi, alle censure relative al trattamento sanzionatorio ed al diniego delle circostanze attenuanti generiche, le doglianze si rivelano per un verso generiche e comunque palesemente inconsistenti, alla luce della congrua motivazione offerta sul punto dai giudici a quibus. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si ritiene equo determinare in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 alla Cassa delle Ammende. Così deliberato in Roma il 16.9.2021 Sentenza a motivazione semplificata Il Consigliere estensore Il Presidente Giovanna VERGA Matilde CAMMINO