Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 47092/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 47092/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 47092/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

Mancata risposta dei motivi di gravame sottolineando l'assenza degli elementi costitutivi dei reati. Contesta l'entità della provvisionale. Il primo motivo di ricorso è palesemente inammissibile, in quanto il ricorrente, reiterando doglianze già espresse in appello, si è limitato a censurare profili di carattere meramente valutativo del compendio probatorio, rinnovando contestazioni del tutto sovrapponibili a quelle esaminate dai giudici dell'appello che hanno dato conto del fatto che l'alterazione dei dati dei contachilometri ha integrato la condotta artificiosa tipica della truffa. L'inganno ha infatti influito sulla formazione della volontà negoziale, determinandola, perché in assenza dell'inganno l'acquirente non si sarebbe risolto all'acquisto o per lo meno non lo avrebbe concluso alle condizioni pattuite.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Sentenza — n. 47092/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Contesta l'entità della provvisionale. Il primo motivo di ricorso è palesemente inammissibile, in quanto il ricorrente, reiterando doglianze già espresse in appello, si è limitato a censurare profili di carattere meramente valutativo del compendio probatorio, rinnovando contestazioni del tutto sovrapponibili a quelle esaminate dai giudici dell'appello che hanno dato conto del fatto che l'alterazione dei dati dei contachilometri ha integrato la condotta artificiosa tipica della truffa. L'inganno ha infatti influito sulla formazione della volontà negoziale, determinandola, perché in assenza dell'inganno l'acquirente non si sarebbe risolto all'acquisto o per lo meno non lo avrebbe concluso alle condizioni pattuite.

Parole chiave

Generato dall'IA
massima inquisitoria causa di sequestro sequestro di mezzi di prova assenza di persecuzione prova del DNA deposizione inattendibile
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ANTONIOLI MASSIMO nato a BORMIO il 27/06/1971 avverso la sentenza del 29/09/2020 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNA VERGA; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore FELICETTA MARINELLI che ha concluso chiedendo Il Proc. Gen. conclude per il rigetto del ricorso. udito il difensore L'avvocato VIANELLO LUCA del foro di ROMA in difesa di: ANDREOLA PATRIZIO e DEI CAS JIMMI, e in qualita' di sostituto processuale dell'avvocato PEDRANA LUCA ENRICO del foro di SONDRIO in difesa di: GUASCONI ANNA conclude come da conclusioni scritte che deposita con nota spese anche per l'avvocato oggi sostituito. L'avvocato BOFFA ANTONIO del foro di SALERNO in difesa di: ANTONIOLI MASSIMO si riporta ai motivi chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Antonioli Massimo ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano che il 29 settembre 2020 ha confermato la sentenza del tribunale di Sondrio che lo aveva condannato per truffe nella compravendita di auto con artifici e raggiri consistiti nella alterazione dei dati del contachilometri. Deduce il ricorrente:

1. Mancata risposta dei motivi di gravame sottolineando l'assenza degli elementi costitutivi dei reati.

2. Contesta l'entità della provvisionale. Il primo motivo di ricorso è palesemente inammissibile, in quanto il ricorrente, reiterando doglianze già espresse in appello, si è limitato a censurare profili di carattere meramente valutativo del compendio probatorio, rinnovando contestazioni del tutto sovrapponibili a quelle esaminate dai giudici dell'appello che hanno dato conto del fatto che l'alterazione dei dati dei contachilometri ha integrato la condotta artificiosa tipica della truffa. L'inganno ha infatti influito sulla formazione della volontà negoziale, determinandola, perché in assenza dell'inganno l'acquirente non si sarebbe risolto all'acquisto o per lo meno non lo avrebbe concluso alle condizioni pattuite.

Per un verso, dunque, il ricorso mira a sollecitare un non consentito riesame del merito, mentre, sotto altro profilo, non proponendosi una effettiva ed autonoma critica impugnatoria rispetto alla motivazione esibita dai giudici a quibus, il ricorso rassegnato finisce per risultare del tutto aspecifico. Inammissibile è anche la doglianza concernente la provvisionale, poiché il provvedimento con il quale il giudice di merito nel pronunciare condanna generica al risarcimento del danno assegna alla parte civile una somma da imputarsi nella liquidazione definitiva non è impugnabile per cassazione, in quanto per sua natura insuscettibile di passare in giudicato e destinato ad essere travolto dall'effettiva liquidazione dell'integrale risarcimento (Sez.

U, n. 2246 del 19/12/1990 - 19/02/1991, Capelli, Rv. 186722). Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si ritiene equo determinare in euro 3.000,00, nonché alla rifusione delle spese del grado in favore delle parti civili DI DEI CAS Jinnmi e ANDREOLI Patrizio, spese liquidate in € 4563,00 oltre accessori di legge e in favore della parte civile GUASCONI Anna, spese liquidate in € 3510 oltre accessori di legge.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 alla Cassa delle Ammende, nonché alla rifusione delle spese del grado in favore delle parti civili DI DEI CAS Jimmi e ANDREOLI Patrizio, spese liquidate in C 4563,00 oltre accessori di legge e in favore della parte civile GUASCONI Anna, spese liquidate in C 3510 oltre accessori di legge. Così deliberato in Roma il 16.9.2021 Sentenza a motivazione semplificata Il Consigliere estensore Il Presidente