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Sentenza — n. 46865/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 46865/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 46865/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIAnel procedimento a carico di: SPARTICO GIOVANNI nato a MELITO DI PORTO SALVO il 08/12/1988 ESPOSITO ANTONIO BRUNO nato a VARESE il 21/08/1964 nel procedimento a carico di questi ultimi MINUTOLO PASQUALE PAOLO nato a REGGIO CALABRIA il 14/03/1981 avverso la sentenza del 22/11/2019 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PAOLA MASTROBERARDINO che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso del P.G. nei confronti di Minutolo Pasquale Paolo e dichiararsi inammissibili i ricorsi di Esposito e Spartico. Letta la memoria della difesa di Esposito e Spartico con la quale si è insistito nei motivi.

Regesto Legislator

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art. 606 c.p, art. 157 cod.pen, art. 310 cod. proc. pen, art. 73 D.P.R. 309/90, art. 616 cod.proc.pen; Sentenza — n. 46865/2021 — snpen · Corte di Cassazione: b) ed e) cod.proc.pen, quanto al capo C8) non sussistendo anche in relazione a tale fatto elementi sufficienti di prova alla luce del contenuto del dialogo tra Spartico e Glicora contenente dati non chiari e che era stata ricostruito dalla corte reggina in chiave colpevolista; - violazione dell'art. 606 lett.

Parole chiave

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pena per traffico di stupefacenti confisca dei proventi di reato sospensione di pena riduzione della pena infrazione qualificata LStup sospensione dell'istruzione

Disposizioni normative citate

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art. 606 c.p
L'inammissibilità di un siffatto ricorso deriva sia dai chiarissimi limiti che il legislatore ha posti al sindacato di legittimità nell'art. 606 c.p.p.
art. 157 cod.pen
per violazione di legge in tema di sospensione del termine di decorrenza ex art. 157 cod.pen.; ed invero al proposito questa Corte di cassazione ha già affermato con orientamento costante come la sospensione dei termini di custodia cautelare disposta, con ordinanza impugnabile ai sensi dell'art.
art. 310 cod. proc. pen
157 cod.pen.; ed invero al proposito questa Corte di cassazione ha già affermato con orientamento costante come la sospensione dei termini di custodia cautelare disposta, con ordinanza impugnabile ai sensi dell'art. 310 cod. proc. pen., in pendenza del termine per il deposito della motivazione previsto dall'art.
art. 73 D.P.R. 309/90
del medesimo tribunale del 30-11-2016, assolveva Minutolo Pasquale Paolo dal reato di cui all'art. 73 DPR 309/90 contestato al capo B2), e riduceva la pena inflitta ad Esposito Antonio Bruno a mesi 8 di reclusione ed C 800,00 di multa ed a Spartico Giovanni ad anni 2, mesi 6 di reclusione ed C 5.000,00 di multa.
art. 616 cod.proc.pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 40609/2008
6, 13129/2008, Napolitano; Sez. 6, n. 40609/2008, Rv.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIAnel procedimento a carico di: SPARTICO GIOVANNI nato a MELITO DI PORTO SALVO il 08/12/1988 ESPOSITO ANTONIO BRUNO nato a VARESE il 21/08/1964 nel procedimento a carico di questi ultimi MINUTOLO PASQUALE PAOLO nato a REGGIO CALABRIA il 14/03/1981 avverso la sentenza del 22/11/2019 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PAOLA MASTROBERARDINO che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso del P.G. nei confronti di Minutolo Pasquale Paolo e dichiararsi inammissibili i ricorsi di Esposito e Spartico. Letta la memoria della difesa di Esposito e Spartico con la quale si è insistito nei motivi.

RITENUTO IN FATTO

1.1 Con sentenza in data 22 gennaio 2019, la corte di appello di Reggio Calabria, in parziale riforma della pronuncia del G.U.P. del medesimo tribunale del 30-11-2016, assolveva Minutolo Pasquale Paolo dal reato di cui all'art. 73 DPR 309/90 contestato al capo B2), e riduceva la pena inflitta ad Esposito Antonio Bruno a mesi 8 di reclusione ed C 800,00 di multa ed a Spartico Giovanni ad anni 2, mesi 6 di reclusione ed C 5.000,00 di multa. 1.2 Avverso detta sentenza proponevano ricorso per cassazione il procuratore generale di Reggio Calabria e gli imputati; il P.G. lamentava, in relazione all'assoluzione di Minutolo Paolo per il capo B2), violazione dell'art. 606 lett.

e) cod.proc.pen. come doveva ricavarsi dall'analisi del materiale intercettivo che riportava ampiamente. 1.3 Esposito Antonio Bruno, condannato per il reato di cui al quinto comma dell'art. 73 DPR 309/90 di cui al capo C7), lamentava violazione dell'art. 606 lett.

b) ed e) cod.proc.pen, quanto alla affermazione di responsabilità penale posto che era stato stravolto il contenuto delle intercettazioni non esistendo alcun passaggio che provasse fatti penalmente rilevanti a carico del ricorrente non potendo affermarsi che l'acquisto della droga fosse finalizzato alla successiva rivendita a terzi. Con un secondo motivo deduceva violazione dell'art. 606 lett.

b) cod.proc.pen. quanto all'omessa declaratoria di prescrizione avendo erroneamente la corte di appello ritenuto sospeso il decorso della causa di estinzione anche nei casi di sospensione facoltativa. Con un terzo motivo deduceva violazione di legge e difetto di motivazione quanto all'omessa concessione delle attenuanti generiche ed alla determinazione della pena. 1.4 Spartico, ritenuto colpevole dei reati di cui ai capi B15) e C8) ex art. 73 DPR 309/90, lamentava: - violazione dell'art. 606 lett.

b) ed e) cod.proc.pen, quanto alla affermazione di responsabilità per il capo B15) non essendovi certezza del verificarsi di un fatto di cessione nella giornata del 21-3-2011 che vedeva autore il ricorrente; - violazione dell'art. 606 lett.

b) ed e) cod.proc.pen, quanto al capo C8) non sussistendo anche in relazione a tale fatto elementi sufficienti di prova alla luce del contenuto del dialogo tra Spartico e Glicora contenente dati non chiari e che era stata ricostruito dalla corte reggina in chiave colpevolista; - violazione dell'art. 606 lett.

b) cod.proc.pen, quanto alla omessa declaratoria di prescrizione posto che aveva errato la corte di appello nel ritenere la causa estintiva interrotta ai sensi dell'art. 304 comma secondo cod.proc.pen.; - violazione di legge e difetto di motivazione quanto all'omessa concessione delle attenuanti generiche ed alla determinazione della pena.

CONSIDERATO IN DIRITTO

2.1 II ricorso del procuratore generale è inammissibile sia perché aspecifico e pertanto ricadente nel vizio di genericità sia perché riproduttivo di questioni di mero fatto non deducibili nel giudizio di legittimità. Sotto il primo profilo va innanzi tutto evidenziato come il ricorso appaia proposto contro Minutolo Paolo in relazione al capo B2). Orbene dalla lettura dell'imputazione e delle pronunce di primo e secondo grado risulta evidente che del capo B2) risulta imputato non Minutolo Paolo bensì Minutolo Pasquale Paolo; né tale errore può ritenersi facilmente emendabile dal giudice che procede trattandosi di semplice refuso materiale posto che nel presente giudizio è pure imputato un Minutolo Paolo imputato del capo B) così che sussiste un obiettiva incertezza circa l'identità soggettiva dell'imputato nei cui confronti il P.G. ha proposto impugnazione.

In ogni caso, pure a volere ritenere il ricorso esattamente proposto, come già rilevato, il ricorso, contenente. la trascrizione di ampie parti di conversazioni intercettate, deve ritenersi avanzato per motivi di mero fatto non deducibili dovendosi fare applicazione del principio secondo cui è inammissibile il ricorso con il quale si esibiscono direttamente alla Corte di cassazione elementi di prova che si assumano dimostrativi del vizio di una errata valutazione probatoria; (Sez. 6, n. 28703 del 20/04/2012, Rv. 253227 - 01). In motivazione tale ultima pronuncia proprio sul tema della lettura di conversazioni intercettate, afferma espressamente come:" Inammissibile è anche il ricorso proposto dal Pubblico Ministero che, al di là delle rubriche in cui sono state raggruppate le doglianze, in realtà si risolve in censure di fatto, contrapponendo un alternativo apprezzamento alla valutazione operata dei giudici di merito, finendo con il richiedere alla Corte di legittimità di prendere posizione tra le diverse letture dei fatti.

Indice sintomatico di tale intento è l'inutile trascrizione, contenuta nel ricorso, del testo di conversazioni intercettate, che equivale all'inammissibile esibizione alla Corte di legittimità del materiale probatorio acquisito. Questa Corte ha ripetutamente affermato la nullità del provvedimento del giudice che si limiti all'elencazione descrittiva degli elementi di fatto, essendo indispensabile, per sorreggere un giudizio, l'esistenza della valutazione critica ed argomentata degli elementi di prova. Per la stesse ragioni non è ammissibile un ricorso che, anziché individuare vizi di legittimità nel provvedimento impugnato, esibisca direttamente alla Corte di cassazione elementi di prova che si pretendono evidenti e dimostrativi del vizio di errata valutazione probatoria.

La Corte di cassazione non ha il compito di trarre valutazioni autonome dalle prove o dalle fonti di prova, e pertanto non si può addentrare nell'esame del contenuto documentale delle stesse, neppure se riprodotte nel provvedimento impugnato e, tanto meno, se contenute in un atto di parte. In sede di legittimità è l'argomentazione critica che si fonda sugli elementi di prova e sulle fonti indiziarie contenuta nel provvedimento impugnato che è sottoposta al controllo del giudice di legittimità, al quale spetta di verificarne la rispondenza alle regole della logica, oltre che del diritto, e all'esigenza della completezza espositiva (cfr.

Cass. sez. 6, 13129/2008, Napolitano; Sez. 6, n. 40609/2008, Rv. 241214, Ciavarella). L'inammissibilità di un siffatto ricorso deriva sia dai chiarissimi limiti che il legislatore ha posti al sindacato di legittimità nell'art. 606 c.p.p. sia dalla necessità di non compromettere ruolo e la funzione della Corte stessa, la quale più che essere chiamata a verificare la legittimità della decisione impugnata finirebbe con il trovarsi inevitabilmente esposta ad una diretta ed immediata conoscenza degli atti processuali con il rischio di sovrapporre illegittimamente la propria valutazione a quella di competenza del giudice di merito".

L'applicazione dei sopra esposti principi al caso in esame comporta affermare l'inammissibilità del ricorso del P.G. che riportando numerose conversazioni intercettate ripropone una interpretazione delle stesse in chiave differente da quella operata dalla corte di appello, la quale invece ha offerto una lettura priva di qualsiasi illogicità, tanto più manifesta motivando come le frasi riferite al Minutolo non siano indicative del concorso dello stesso nel commercio della partita di stupefacente. 2.2 Quanto ai ricorsi delle parti private, manifestamente infondati sono i motivi relativi alla dedotta. prescrizione dei reati. per violazione di legge in tema di sospensione del termine di decorrenza ex art. 157 cod.pen.; ed invero al proposito questa Corte di cassazione ha già affermato con orientamento costante come la sospensione dei termini di custodia cautelare disposta, con ordinanza impugnabile ai sensi dell'art. 310 cod. proc. pen., in pendenza del termine per il deposito della motivazione previsto dall'art. 304, comma 1, lett.c), cod. proc. pen., ovvero nel caso in cui consegua alla particolare complessità del dibattimento o del giudizio abbreviato ex art. 304, comma 2, cod. proc. pen., determina la sospensione della prescrizione nei confronti di tutti i concorrenti nel medesimo reato, anche se non sottoposti a misura custodiale. (Sez. 5, n. 14863 del 21/12/2020 Rv. 281138 - 04).

Ne consegue che correttamente la corte di appello computava i periodi di sospensione ex art. 304 comma secondo cod.proc.pen. in quelli di sospensione della prescrizione e manifestamente infondati appaiono i ricorsi sul punto. In relazione ai motivi con i quali sia lo Spartico che l'Esposito lamentano violazione di legge e difetto di motivazione in tema di affermazione di responsabilità per i fatti di cui all'art. 73 D.P.R. 309/90 loro rispettivamente attribuiti, vanno richiamati i principi stabiliti al punto 2.1 in relazione al ricorso del pubblico ministero; invero sono inammissibili le doglianze che si risolvono in una lettura alternativa di elementi di prova e che espongono la corte di legittimità ad una rivalutazione del materiale e ciò tanto più quando la decisione di appello impugnata appaia di conferma della decisione di primo grado sussistendo i vincoli dettati dalla doppia conforme.

Peraltro, nel caso in esame, i ricorsi Spartico ed Esposito propongono entrambi una lettura alternativa del contenuto di intercettazioni che la corte di appello ha posto a base dell'affermazione di responsabilità; orbene al proposito va ricordato come al proposito va ricordato come secondo l'insegnamento di questa Corte in tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, l'interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità (Sez.U, n.22471 del 26/2/2015, Rv.263715).

Ancora si è affermato che in materia di intercettazioni telefoniche, costituisce questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, l'interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite (Sez.2, n.35181, del 22/5/2013, Rv.257784). L'applicazione del suddetto principio deve portare ad escludere che nella presente sede il contenuto di quelle conversazioni, conformemente interpretato dai giudici di merito, possa essere sottoposto al sindacato di questa Corte nella prospettiva dedotta della insussistenza di adeguati elementi di prova posto che, in relazione a ciascuna delle operazioni illecite contestate, i giudici di merito hanno individuato la natura dell'operazione ricostruita e la natura di stupefacente della sostanza trattata, sulla base di una lettura del materiale priva di qualsiasi illogicità tanto più manifesta.

Quanto agli ulteriori motivi la negazione delle attenuanti generiche è fondata per entrambi i ricorrenti sulla base di considerazioni esposte dalla corte di merito in assenza di elementi positivi, mentre, la determinazione della pena, effettuata in misura prossima ai minimi, appare operata nell'ambito della discrezionalità del giudice di merito ed adeguatamente motivata, trattandosi di aumento talmente limitato da non necessitare di specifica motivazione. In conclusione, le impugnazioni devono ritenersi manifestamente infondate; alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna dei ricorrenti Spartico ed Esposito al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3.000,00 ciascuno.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso del Procuratore Generale. Dichiara inammissibili i ricorsi di Spartico Giovanni ed Esposito Antonio Bruno che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma