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Sentenza — n. 46859/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 46859/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 46859/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Venezia ha confermato la dichiarazione di penale responsabilità dell'odierno ricorrente già pronunciata con sentenza in data 12 febbraio 2019 dal GIP del Tribunale di Belluno in relazione a fattispecie di rapina. Propone ricorso per cassazione l'imputato SPAHIU FIDAN articolando i seguenti motivi. 2.1. vizio di motivazione in punto esclusione dell'aggravante di cui all'art. 62 n. 6 cod pen in ragione dell'accordo transattivo depositato. Il ricorrente afferma che irrilevante dovrebbe considerarsi il fatto che l'accordo sarebbe intervenuto dopo l'ammissione del giudizio abbreviato e quindi dopo l'instaurazione del giudizio perché il rito abbreviato consiste in un procedimento a prova contratta che esclude la sussistenza di elementi che possano sopravvenire alla instaurazione del giudizio. 2.1.1. Inoltre, la motivazione del provvedimento impugnato sarebbe erronea nella parte in cui ha ritenuto non integrale il risarcimento in quanto dello stesso era stato versato solo un anticipo essendo stata concordata una rateizzazione della somma.

Regesto Legislator

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art. 421 cod. proc. pen, art. 616 c.p; Sentenza — n. 46859/2021 — snpen · Corte di Cassazione: La costante giurisprudenza di questa Corte (cfr. Sez. 3 - , Sentenza n. 15750 del 16/01/2020 Rv. 279270 - 01) ha chiarito che, in caso di giudizio abbreviato, ai fini del riconoscimento dell'attenuante prevista dall'art. 62, n. 6, cod. pen., la riparazione del danno mediante risarcimento o restituzione deve intervenire prima che sia pronunciata l'ordinanza del giudice di ammissione al rito ex art. 438, comma 4, cod. proc. pen. e non prima dell'inizio della discussione ex art. 421 cod. proc. pen. Nel caso di specie ciò non è avvenuto. 2.1. Inoltre, dalla stessa lettera dal ricorso risulta che - persino al momento della discussione - il danno non era stato integralmente risarcito posto che non risultava ancora intervenuto il relativo pagamento.

Parole chiave

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attenuazione della pena condono delle spese procedurali risarcimento alle vittime di reati risarcimento del danno ritardo ingiustificato dell'azione penale sanatoria del vizio procedurale

Disposizioni normative citate

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art. 421 cod. proc. pen
e non prima dell'inizio della discussione ex art. 421 cod. proc. pen.
art. 616 c.p
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Testo completo

seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: SPAHIU FIDAN nato il 16/01/1986 avverso la sentenza del 13/07/2020 della CORTE APPELLO di VENEZIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO TUTINELLI; La trattazione del ricorso è avvenuta con le forme previste dall'art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176. Il Procuratore Generale - in persona del sostituto Luca Tampieri - ha depositato conclusioni scritte chiedendo dichiararsi Itinammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Venezia ha confermato la dichiarazione di penale responsabilità dell'odierno ricorrente già pronunciata con sentenza in data 12 febbraio 2019 dal GIP del Tribunale di Belluno in relazione a fattispecie di rapina.

2. Propone ricorso per cassazione l'imputato SPAHIU FIDAN articolando i seguenti motivi. 2.1. vizio di motivazione in punto esclusione dell'aggravante di cui all'art. 62 n. 6 cod pen in ragione dell'accordo transattivo depositato. Il ricorrente afferma che irrilevante dovrebbe considerarsi il fatto che l'accordo sarebbe intervenuto dopo l'ammissione del giudizio abbreviato e quindi dopo l'instaurazione del giudizio perché il rito abbreviato consiste in un procedimento a prova contratta che esclude la sussistenza di elementi che possano sopravvenire alla instaurazione del giudizio. 2.1.1. Inoltre, la motivazione del provvedimento impugnato sarebbe erronea nella parte in cui ha ritenuto non integrale il risarcimento in quanto dello stesso era stato versato solo un anticipo essendo stata concordata una rateizzazione della somma.

3. La trattazione del ricorso è avvenuta con le forme previste dall'art. 23, comma 8, del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 3.1 Il Procuratore Generale - in persona del sostituto Luca Tampieri - ha depositato conclusioni scritte chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile.

2. La costante giurisprudenza di questa Corte (cfr. Sez. 3 - , Sentenza n. 15750 del 16/01/2020 Rv. 279270 - 01) ha chiarito che, in caso di giudizio abbreviato, ai fini del riconoscimento dell'attenuante prevista dall'art. 62, n. 6, cod. pen., la riparazione del danno mediante risarcimento o restituzione deve intervenire prima che sia pronunciata l'ordinanza del giudice di ammissione al rito ex art. 438, comma 4, cod. proc. pen. e non prima dell'inizio della discussione ex art. 421 cod. proc. pen. Nel caso di specie ciò non è avvenuto. 2.1. Inoltre, dalla stessa lettera dal ricorso risulta che - persino al momento della discussione - il danno non era stato integralmente risarcito posto che non risultava ancora intervenuto il relativo pagamento.

Infatti, ai fini della applicabilità dell'attenuante del risarcimento del danno, deve esservi in atti la prova dell'integrale versamento della relativa somma versata a titolo di risarcimento. Sul punto, non possono essere considerati rilevanti .9, impegni formali o la potenziale esistenza di un titolo ai fini di una futura esecuzione forzata. Infatti, requisiti essenziale del risarcimento di cui all'art. 62 n. 6 cod pen sono effettività e integralità. Tali requisiti vengono ad esistenza all'atto dell'effettivo pagamento di una somma che copra l'intero ammontare del danno stesso (Sez. 2, Sentenza n. 9877 del 12/02/2021 Rv. 280725 - 01).

3. Alle suesposte considerazioni consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e, per il disposto dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3000,00. L'inammissibilità del ricorso preclude il rilievo della eventuale prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata (Sez. Un., n. 32 del 22/11/2000, De Luca, Rv. 217266).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 3 novembre 2021