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Sentenza — n. 46771/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 46771/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 46771/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Nell'ambito del procedimento a carico di Hudorovic Gladis per il reato di truffa (per avere acquistato tramite artifici e raggiri da Veronesi Nadia senza pagarne il prezzo, e poi rivenduto a Marinelli Auto s.r.l. una autovettura Volkswagen Golf) il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Verona emetteva decreto di sequestro preventivo, che veniva convalidato dal giudice per le indagini preliminari; avverso il decreto veniva proposta, da parte di Marinelli . Auto s.r.1., istanza di riesame, che veniva rigettata dal Tribunale del Riesame di Verona con ordinanza del 22 aprile 2021; avverso l'ordinanza veniva proposto appello, che veniva qualificato come ricorso per cassazione e trasmesso a questa Corte. 1.1 Nell'appello il difensore di Marinelli Auto s.r1.1., osserva che il Tribunale aveva considerato destituita di fondamento l'eccezione sulla inefficacia del decreto di sequestro preventivo per tardività della notifica, ritenendo che l'eventuale ritardo influisse solo sul termine per la decorrenza del termine per l'impugnazione, non considerando che la suddetta tardività aveva impedito di poter impugnare subito il sequestro allo scopo di limitare i danni derivanti dall'applicazione della misura cautelare. 1.2 II difensore eccepivalinoltreiche erroneamente era stato ritenuto sussistente il fumus del reato in contestazione, posto che la mera circostanza di aver esibito alla persona offesa una schermata del telefono cellulare da cui risultava l'effettuazione del bonifico relativo al pagamento del prezzo dell'autovettura non configurava il requisito degli artifici e raggiri previsto dall'art. 640 cod.pen.; aggiungeva che una truffa non era causa di nullità o inesistenza del contratto, per cui la Veronesi non poteva vantare di essere proprietaria della autovettura, che apparteneva alla Marinelli Auto s.r.l. 1.3 Il difensore eccepiva inoltre l'insussistenza delle esigenze cautelari, visto che le conseguenze dannose del reato non potevano essere aggravate, posto che la truffa si era già consumata e che l'acquisto dell'autovettura da parte della Marinelli Auto s.r.l. aveva interrotto la supposta attività criminosa; avendo la Marinelli Auto s.r.l. pagato integralmente il prezzo, si sarebbe potuto sottoporre a sequestro quell'importo, senza bisogno di creare nocumento ad un terzo di buona fede; privo di fondamento era poi il richiamo all'art. 263 commi 1 e 3 cod.proc.pen., visto che la persona offesa nulla avrebbe potuto eccepire sulla legittimità del diritto vantato sulla res dalla Marinelli Auto s.r.l. 2.11 Procuratore generale depositava note nelle quali chiedeva djchiararsi inammissibile il ricorso. 3.In data 2 novembre 2021 il difensore depositava memoria nella quale insisteva in particolare nel primo motivo di ricorso.A kAN

Regesto Legislator

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art. 640 cod.pen, art. 263 cod.proc.pen, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 46771/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Pertinente è anche il richiamo all'art. 263 cod.proc.pen. da parte del Tribunale, posto che potrebbe ben sorgere una controversia in merito alla proprietà dell'autovettura tra originaria proprietaria ed il terzo in buona fede.

Parole chiave

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sequestro di un veicolo acquisto fraudolento contratto di compravendita di veicoli assicurazione contro il furto accusa di truffa frode nel pignoramento

Disposizioni normative citate

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art. 640 cod.pen
art. 263 cod.proc.pen
Pertinente è anche il richiamo all'art. 263 cod.proc.pen.
art. 616 cod. proc. pen
Ai sensi dell'art. 616 cod.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MARINELLI AUTO SRL avverso l'ordinanza del 22/04/2021 del TRIB. LIBERTA' di VERONA udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI; lette le conclusioni del PG ASSUNTA COCOMELLO, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; letta la memoria del difensore dell'indagato, Avv. VALTER BILLI, che ha insistito nell'accoglimento del ricorso; , \J

RITENUTO IN FATTO

1. Nell'ambito del procedimento a carico di Hudorovic Gladis per il reato di truffa (per avere acquistato tramite artifici e raggiri da Veronesi Nadia senza pagarne il prezzo, e poi rivenduto a Marinelli Auto s.r.l. una autovettura Volkswagen Golf) il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Verona emetteva decreto di sequestro preventivo, che veniva convalidato dal giudice per le indagini preliminari; avverso il decreto veniva proposta, da parte di Marinelli . Auto s.r.1., istanza di riesame, che veniva rigettata dal Tribunale del Riesame di Verona con ordinanza del 22 aprile 2021; avverso l'ordinanza veniva proposto appello, che veniva qualificato come ricorso per cassazione e trasmesso a questa Corte. 1.1 Nell'appello il difensore di Marinelli Auto s.r1.1., osserva che il Tribunale aveva considerato destituita di fondamento l'eccezione sulla inefficacia del decreto di sequestro preventivo per tardività della notifica, ritenendo che l'eventuale ritardo influisse solo sul termine per la decorrenza del termine per l'impugnazione, non considerando che la suddetta tardività aveva impedito di poter impugnare subito il sequestro allo scopo di limitare i danni derivanti dall'applicazione della misura cautelare. 1.2 II difensore eccepivalinoltreiche erroneamente era stato ritenuto sussistente il fumus del reato in contestazione, posto che la mera circostanza di aver esibito alla persona offesa una schermata del telefono cellulare da cui risultava l'effettuazione del bonifico relativo al pagamento del prezzo dell'autovettura non configurava il requisito degli artifici e raggiri previsto dall'art. 640 cod.pen.; aggiungeva che una truffa non era causa di nullità o inesistenza del contratto, per cui la Veronesi non poteva vantare di essere proprietaria della autovettura, che apparteneva alla Marinelli Auto s.r.l. 1.3 Il difensore eccepiva inoltre l'insussistenza delle esigenze cautelari, visto che le conseguenze dannose del reato non potevano essere aggravate, posto che la truffa si era già consumata e che l'acquisto dell'autovettura da parte della Marinelli Auto s.r.l. aveva interrotto la supposta attività criminosa; avendo la Marinelli Auto s.r.l. pagato integralmente il prezzo, si sarebbe potuto sottoporre a sequestro quell'importo, senza bisogno di creare nocumento ad un terzo di buona fede; privo di fondamento era poi il richiamo all'art. 263 commi 1 e 3 cod.proc.pen., visto che la persona offesa nulla avrebbe potuto eccepire sulla legittimità del diritto vantato sulla res dalla Marinelli Auto s.r.l. 2.11 Procuratore generale depositava note nelle quali chiedeva djchiararsi inammissibile il ricorso. 3.In data 2 novembre 2021 il difensore depositava memoria nella quale insisteva in particolare nel primo motivo di ricorso.A kAN

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.11 ricorso è inammissibile. 1.1 Relativamente al primo motivo di ricorso, il Tribunale ha correttamente applicato la giurisprudenza di questa Corte secondo la quale il sequestro preventivo si esegue mediante apprensione del bene sequestrato e la notifica del provvedimento è destinata solo a consentirne l'impugnazione; pertanto il ritardo nella notifica, e quindi della conoscenza del provvedimento, ha solo l'effetto di differire la decorrenza del termine d'impugnazione per l'interessato, ma non dà luogo a nullità, perché non ne pregiudica l'intervento, l'assistenza o la rappresentanza (vedi Sez.3, Sentenza n. 40362 del 06/07/2016, D'Agostino, Rv. 268585 - 01).

Passando al secondo motivo di ricorso si deve ribadire che in tema di sequestro preventivo, il terzo che affermi di avere diritto alla restituzione della cosa sequestrata non può contestare l'esistenza dei presupposti della misura cautelare, potendo unicamente dedurre la propria effettiva titolarità o disponibilità del bene sequestrato (vedi Sez. 6, n. 42037 del 14/09/2016, Tessarolo, Rv. 268070); il motivo è, pertanto, manifestamente infondato. 1.2 Relativamente alla sussistenza delle esigenze cautelari, lo stesso ricorrente afferma che la persona offesa non potrebbe vantare alcun diritto sulla autovettura, per poi sostenere che non sussiste il pericolo che le conseguenze dannose del reato potrebbero essere aggravate, non considerando che, se fosse vera la prima affermazione, la libera disponibilità del bene da parte di Marinelli Auto s.r.l. comporterebbe che lo stesso potrebbe essere oggetto di successive cessioni, con conseguente impossibilità per la persona offesa di recuperare il bene.

Pertinente è anche il richiamo all'art. 263 cod.proc.pen. da parte del Tribunale, posto che potrebbe ben sorgere una controversia in merito alla proprietà dell'autovettura tra originaria proprietaria ed il terzo in buona fede.

2. Alla luce delle superiori considerazioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. n

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 09/11/2021 Il consigliere estenso