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Sentenza — n. 46770/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 46770/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 46770/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Il giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Milano, nel procedimento penale a carico di Di Bella Michele (indagato per i reati di cui agli artt. 648 bis e 648 ter cod.pen.), disponeva il sequestro preventivo dell'autoveicolo a rampa di carico Daimler Chrysler targato D33363 ; il Tribunale di Milano, in data 23 febbraio 2021, respingeva l'istanza di revoca del sequestro; avverso tale ultimo provvedimento veniva proposta impugnazione avanti il Tribunale di Milano in funzione di giudice del riesame che veniva respinta con ordinanza del 23 marzo 2021. 1.1 Avverso l'ordinanza del Tribunale ricorre per Cassazione il difensore di Di Bella Michele, osservando come erroneamente il Tribunale avesse affermato che la difesa non avesse prodotto documentazione alcuna per dimostrare la lecita provenienza delle somme impiegate per l'acquisto del mezzo di cui si chiedeva il dissequestro: il Tribunale aveva infatti considerato soltanto i redditi del 2007 (anno di acquisto del bene), senza tener conto dei redditi che Di Bella aveva lecitamente prodotto e dichiarato negli anni precedenti; in particolare, si faceva riferimento alla documentazione fiscale ed alla consulenza tecnica, che aveva esteso il proprio raggio di analisi dal 1978 al 2007, da cui risultava evidente la capacità di acquisto dell'automezzo.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 46770/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 così equitativannente fissata in ragione dei motivi dedotti.

Parole chiave

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sequestro di un veicolo contratto di compravendita di veicoli azione mobiliare stato difettoso del veicolo spese del veicolo a motore detentore di veicolo

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
Ai sensi dell'art. 616 cod.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: DI BELLA MICHELE nato a DRAPIA il 05/01/1950 avverso l'ordinanza del 23/03/2021 del TRIB. LIBERTA' di MILANO udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI; lette le conclusioni del PG ASSUNTA COCOMELLO, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; letta la memoria depositata dal difensore, Avv. che ha insistito nei motivi di ricorso;

RITENUTO IN FATTO

1. Il giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Milano, nel procedimento penale a carico di Di Bella Michele (indagato per i reati di cui agli artt. 648 bis e 648 ter cod.pen.), disponeva il sequestro preventivo dell'autoveicolo a rampa di carico Daimler Chrysler targato D33363 ; il Tribunale di Milano, in data 23 febbraio 2021, respingeva l'istanza di revoca del sequestro; avverso tale ultimo provvedimento veniva proposta impugnazione avanti il Tribunale di Milano in funzione di giudice del riesame che veniva respinta con ordinanza del 23 marzo 2021. 1.1 Avverso l'ordinanza del Tribunale ricorre per Cassazione il difensore di Di Bella Michele, osservando come erroneamente il Tribunale avesse affermato che la difesa non avesse prodotto documentazione alcuna per dimostrare la lecita provenienza delle somme impiegate per l'acquisto del mezzo di cui si chiedeva il dissequestro: il Tribunale aveva infatti considerato soltanto i redditi del 2007 (anno di acquisto del bene), senza tener conto dei redditi che Di Bella aveva lecitamente prodotto e dichiarato negli anni precedenti; in particolare, si faceva riferimento alla documentazione fiscale ed alla consulenza tecnica, che aveva esteso il proprio raggio di analisi dal 1978 al 2007, da cui risultava evidente la capacità di acquisto dell'automezzo.

Il difensore osserva inoltre che la presunzione di illegittima acquisizione non poteva sussistere, posto che l'acquisto del bene si collocava nel 2007, cioè circa 10 anni dopo la commissione dei reati oggetto di contestazione. 2.11 Procuratore generale depositava conclusioni scritte, nelle quali chiedeva dichiararsi inammissibile il ricorso, rilevando che in relazione alle allegazioni difensive sulla prova della liceità della provenienza del bene e della proporzione tra il valore all'epoca dell'acquisto e le capacità reddituali dell'imputato, nonché alla distanza temporale tra l'epoca dell'acquisto e la commissione del reato/ la Cassazione aveva dichiarato inammissibile il ricorso dell'imputato con conseguente giudicato sul merito 3.In data 1/11/2021 il difensore depositava memoria nella quale insisteva nei motivi di ricorso, osservando che il riferimento alla sentenza di inammissibilità pronunciata da questa Corte non era pertinente in quanto le questioni dedotte in ricorso non erano sovrapponibili a quelle del presente procedimento.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.11 ricorso è inammissibile. 1.1 Si deve infatti rilevare che analogo ricorso era stato già stato dichiarato inammissibile con sentenza di questa Corte n. 16843 del 26 febbraio 2019,e che le questioni proposte sono identiche a quelle già esaminate nella predetta sentenza, con conseguente preclusione derivante da giudicato; l'istanza di revoca avrebbe potuto considerarsi ammissibile soltanto se fossero stati dedotti elementi sopravvenuti, non valutati dal giudice, ma tale non è il caso in esame. Inoltre, il ricorso è generico in quanto si limita ad affermare che dalla tabella riassuntiva dei redditi dal 1978 al 2007 risulterebbe lampante la capacità dell'acquisto dell'automezzo, senza indicare in maniera specifica di quali redditi si stia parlando, in quali anni, e senza produrre la suddetta tabella, con conseguente mancanza di specificità del ricorso.

Altrettanto generica è l'affermazione secondo la quale non sussisterebbe la presunzione di illegittima acquisizione del bene in quanto l'acquisto del bene si collocherebbe 10 anni dopo la commissione dei reati oggetto di contestazione, a fronte della motivazione contenuta a pag.4 dell'ordinanza del Tribunale.

2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 così equitativannente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 09/11/2021 Il consigliere estensore Il Pr idente