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Sentenza — n. 46766/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 46766/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 46766/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: APRILE MAURIZIO nato a FOGGIA il 11/01/1977 avverso la sentenza del 14/10/2019 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO MANTOVANO; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in giudizio trattato con contraddittorio scritto, ai sensi dell'art. 23 DL n. 137/2020.

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 46766/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Il motivo posto a base del ricorso è fondato, poiché - posto che la vicenda è documentalmente nei termini in esso esposti - il nuovo difensore non ha avuto alcuna possibilità di conoscere lo svolgimento del processo in appello, cui non ha potuto prendere parte in violazione del disposto di cui all'art. 178 co. 1 lett.

Parole chiave

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inattività successiva alla sospensione procedimento di dichiarazione di nullità e rinuncia termini processuali procedimento in contumacia rinvio del dibattimento nullità procedurale
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: APRILE MAURIZIO nato a FOGGIA il 11/01/1977 avverso la sentenza del 14/10/2019 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO MANTOVANO; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in giudizio trattato con contraddittorio scritto, ai sensi dell'art. 23 DL n. 137/2020.

RITENUTO IN FATTO

e CONSIDERAO IN DIRITTO 1. La CORTE di APPELLO di NAPOLI con sentenza in data 14/10/2019 confermava la sentenza con la quale in data 3/11/2016 il TRIBUNALE di NAPOLIaveva condannato APRILE Maurizio a pena di giustizia per il reato di truffa, commesso a NAPOLI il 26/06/2012. APRILE propone ricorso per cassazione, deducendo come unico motivo la violazione dell'art. 606 co. 1 lett.

c) in relazione all'art. 178 lett.

c) e 179 cod. proc. pen. Rileva come, dopo che il giudizio di primo grado si era concluso con l'assistenza come difensore di ufficio dell'avv. Lucia MORRA, che aveva interposto appello, egli aveva nominato un difensore di fiducia nella persona dell'avv. Francesco Paolo CHIOCCARELLI, il quale in data 20/02/2017 aveva depositato il relativo atto di nomina, con revoca di ogni precedente difensore e con istanza di ammissione al patrocinio gratuito, che era stata accolta con provvedimento del TRIBUNALE di NAPOLI depositato il 28/02/2017. Tuttavia nel decreto di citazione per il giudizio di appello, recante la data del 15/07/2019, difensore dell'imputato è stata indicata ancora l'avv. Lucia MORRA, e quindi nessun avviso risulta notificato dal difensore di fiducia. Conclude pertanto per l'annullamento con rinvio. Con conclusioni scritte il PROCURATORE GENERALE chiede l'annullamento della sentenza, per essere il reato estinto per prescrizione.

2. Il motivo posto a base del ricorso è fondato, poiché - posto che la vicenda è documentalmente nei termini in esso esposti - il nuovo difensore non ha avuto alcuna possibilità di conoscere lo svolgimento del processo in appello, cui non ha potuto prendere parte in violazione del disposto di cui all'art. 178 co. 1 lett.

c) cod. proc. pen., benché la sua nomina fosse di oltre due anni antecedente la fissazione del giudizio di secondo grado. Nelle more risulta interamente decorso il termine di prescrizione, completato alla data del 26/12/2019 senza l'intervento di atti sospensivi, con conseguente prevalenza di tale causa di estinzione del reato. Vanno confermate le statuizioni civili.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione. Conferma le statuizioni civili. Così deciso il 9/12/2021 Il consigliere estensore Alfredo Mantovano 9c.A.A DEPOSITATO IN CANC