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Sentenza — n. 46763/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 46763/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 46763/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con sentenza in data 18/09/2017, la Corte di appello di Napoli, in riforma della pronuncia di primo grado resa dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in In data 01/12/2009, disapplicata la contestata recidiva ad Angelo Fusco, riduceva la pena inflitta al sunnominato nella misura di anni due di reclusione ed euro 600 di multa per il reato di ricettazione e confermava la condanna pronunciata nei confronti di Agostino Fusco ad anni due, mesi otto di reclusione ed euro 800 di multa per il medesimo reato, aggravato dalla recidiva reiterata.

Regesto Legislator

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art. 129 cod. proc. pen, art. 62- bis cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 46763/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Il reato ritenuto risulta essere stato commesso in data successiva al 07/11/2006 e antecedente al 26/11/2006: pur volendo considerare il termine di consumazione più remoto, ossia quello del 07/11/2006, il reato risulta essersi prescritto alla data del 04/11/2017, data successiva alla pronuncia della sentenza d'appello. L'accertata inammissibilità del ricorso, non consentendo il formarsi di un valido rapporto di impugnazione, preclude la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen. (Sez.

Parole chiave

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recidiva nell'infrazione attenuazione della pena alleggerimento della pena revisione della sentenza penale pentito scemata imputabilità

Disposizioni normative citate

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art. 129 cod. proc. pen
Secondo motivo: violazione di legge in relazione all'art. 129 cod. proc. pen.
art. 62- bis cod. pen
Invero, secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità, la sussistenza di circostanze attenuanti rilevanti ai sensi dell'art. 62- bis cod. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Alla inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost.
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Testo completo

a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti, con unico atto, da Fusco Angelo, nato a Caivano il 10/01/1954, e da Fusco Agostino, nato a Caserta il 18/11/1977, entrambi rappresentati ed assistiti dall'avv. Fioravante De Rosa, di fiducia avverso la sentenza n. 10125/2010 della Corte di appello di Napoli, terza sezione penale, in data 18/09/2017; visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere Andrea Pellegrino; letta la requisitoria scritta ex art. 23 d.l. n. 137/2020 convertito in I. n. 176/2020 con la quale il Sostituto procuratore generale Stefano Tocci ha chiesto di dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi; preso atto che la difesa dei ricorrenti non ha chiesto la discussione orale né ha presentato memorie.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza in data 18/09/2017, la Corte di appello di Napoli, in riforma della pronuncia di primo grado resa dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in In data 01/12/2009, disapplicata la contestata recidiva ad Angelo Fusco, riduceva la pena inflitta al sunnominato nella misura di anni due di reclusione ed euro 600 di multa per il reato di ricettazione e confermava la condanna pronunciata nei confronti di Agostino Fusco ad anni due, mesi otto di reclusione ed euro 800 di multa per il medesimo reato, aggravato dalla recidiva reiterata.

2. Avverso detta sentenza, nell'interesse di Angelo Fusco e di Agostino Fusco, viene proposto ricorso per cassazione. Lamentano i ricorrenti: Primo motivo: violazione di legge, mancanza contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. Secondo motivo: violazione di legge in relazione all'art. 129 cod. proc. pen. per la mancata pronuncia di sentenza di non luogo a procedere per intervenuta prescrizione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I ricorsi sono inammissibili.

2. Aspecifico e comunque manifestamente infondato è il primo motivo. Invero, pur volendo superare il profilo della concomitante proposizione di una (non consentita, e come tale inammissibile) censura cumulativa e/o alternativa in relazione a tutti e tre i profili del vizio di motivazione (Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo ed altri, secondo cui il ricorrente che intenda denunciare contestualmente, con riguardo al medesimo capo o punto della decisione impugnata, i tre vizi della motivazione deducibili in sede di legittimità ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., ha l'onere - sanzionato a pena di a-specificità, e quindi di inammissibilità, del ricorso - di indicare su quale profilo la motivazione asseritamente manchi, in quali parti sia contraddittoria, in quali manifestamente illogica, non potendo attribuirsi al giudice di legittimità la funzione di rielaborare l'impugnazione, al fine di estrarre dal coacervo indifferenziato dei motivi quelli suscettibili di un utile scrutinio, in quanto i motivi aventi ad oggetto tutti i vizi della motivazione sono, per espressa previsione di legge, eterogenei ed incompatibili, quindi non suscettibili di sovrapporsi e cumularsi in riferimento ad un medesimo segmento della motivazione), evidenzia il Collegio come, nella fattispecie, si sia comunque in presenza di doglianza priva di specificità in quanto meramente reiterativa di quella proposta in sede di gravame di appello (e, solo per questo, inammissibile) e sulla quale il giudice di merito ha fornito ampia ed adeguata risposta.

Invero, la Corte territoriale ha ritenuto del tutto condivisibile la scelta del primo giudice di negare ad entrambi gli imputati le circostanze attenuanti generiche, "ostandovi la negativa personalità dei prevenuti, gravati da precedenti penali per reati contro il patrimonio". Invero, secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità, la sussistenza di circostanze attenuanti rilevanti ai sensi dell'art. 62- bis cod. pen. è oggetto di un giudizio di fatto e può essere esclusa dal giudice con motivazione fondata sulle sole ragioni preponderanti della propria decisione, di talché la stessa motivazione, purché congrua e non contraddittoria, non può essere sindacata in cassazione neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell'interesse dell'imputato (cfr., Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899;

Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane, Rv. 248244; Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008, Caridi, Rv. 242419). Il giudice, nell'esercizio del suo potere discrezionale deve quindi motivare nei soli limiti atti a far emergere in misura sufficiente la sua valutazione circa l'adeguamento della pena concreta alla gravità effettiva del reato ed alla personalità del reo. Pertanto, il diniego delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente fondato anche sull'apprezzamento di un solo dato negativo, oggettivo o soggettivo, che sia ritenuto prevalente rispetto ad altri, disattesi o superati da tale valutazione.

E', pertanto, sufficiente il diniego anche soltanto in base ai precedenti penali dell'imputato, perché in tal modo viene formulato comunque, sia pure implicitamente, un giudizio di disvalore sulla sua personalità (cfr., Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, De Cotiis, Rv. 265826; Sez. 2, n. 3609 del 18/01/2011, Sermone, Rv. 249163; Sez. 6, n. 41365 del 28/10/2010, Straface, Rv. 248737).

3. Manifestamente infondato è il secondo motivo. 3.1. Il reato contestato ad Angelo Fusco (essendo stata esclusa la contestata recidiva), ha un termine prescrizionale ordinario di anni otto, aumentato ad anni dieci in forza dei verificatisi eventi interruttivi, termine che, nella fattispecie, va ulteriormente aumentato di mesi undici e giorni ventotto, in forza dei sottoindicati eventi sospensivi: -differimento, in primo grado, dell'udienza del 30/06/2009 al 01/12/2009 (mesi cinque e giorni uno), per astensione dall'attività da parte della difesa in conseguenza dell'agitazione di categoria;

I 3 -differimento, in secondo grado, dell'udienza del 22/02/2017 al 05/04/2017 (mesi uno e giorni quattordici), per legittimo impedimento dell'imputato Angelo Fusco (assolutamente impossibilitato a comparire in udienza); -differimento, in secondo grado, dell'udienza del 05/04/2017 al 18/09/2017 (mesi cinque e giorni tredici), per concessione di rinvio semplice d'udienza richiesto dalle parti. La durata temporale complessiva degli eventi sospensivi ha così fatto allungare il termine di prescrizione a complessivi anni dieci, mesi undici e giorni ventotto.

Il reato ritenuto risulta essere stato commesso in data successiva al 07/11/2006 e antecedente al 26/11/2006: pur volendo considerare il termine di consumazione più remoto, ossia quello del 07/11/2006, il reato risulta essersi prescritto alla data del 04/11/2017, data successiva alla pronuncia della sentenza d'appello. L'accertata inammissibilità del ricorso, non consentendo il formarsi di un valido rapporto di impugnazione, preclude la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen. (Sez.

U, n. 32 del 22/11/2000, D.L., Rv. 217266: nella specie, l'inammissibilità del ricorso era dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi e la prescrizione del reato era maturata successivamente alla data della sentenza impugnata con il ricorso; in senso conforme, v. Sez. U, n. 33542 del 27/06/2001, Cavalera, Rv. 219531; Sez. U, n. 23428 del 22/03/2005, Bracale, Rv. 231164, e Sez. U, n. 19601 del 28/02/2008, Niccoli, Rv. 239400). 3.2. Di contro, nei confronti del coimputato Agostino Fusco, il termine prescrizionale (in presenza di reato di ricettazione aggravato dalla recidiva reiterata) non risulta ancora maturato.

Invero, aggiungendo all'ordinario termine - già prorogato per gli eventi interruttivi - di anni ventidue, mesi due e giorni venti di reclusione, l'ulteriore termine sospensivo di mesi undici e giorni ventotto nonché l'ulteriore termine di giorni sessantaquattro per normativa anti Covid-19 (art. 83 d.l. 18/2020, conv. in I. 27/2020), si perviene ad una data finale di scadenza che verrà in essere solo il 09/03/2030.

4. Alla inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila ciascuno a favore della cassa delle ammende

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 09/12/20