Cassation court allows appeal against detention home order due to violation of devolutive principle and illogical reasoning.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation allowed the appeal against a lower court's rejection of a request to substitute prison custody with home detention. The appellant argued the trial court violated the devolutive principle by addressing issues not raised in the appeal and relied on illogical facts regarding the brother's ability to assist. The court agreed, annulling the order because the lower court improperly re-evaluated the abstract prerequisites already confirmed by the first-instance judge and made unsupported factual assertions about the brother's situation.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 284, 310 c.p.p.; The appellate court must strictly adhere to the devolutive principle and cannot re-examine issues already decided by the first-instance judge or base its ruling on facts and arguments not presented in the appeal, particularly when doing so leads to illogical conclusions regarding the suitability of a detention location.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: DRIZA LAURENC nato il 29/08/1984 avverso l'ordinanza del 25/08/2021 del Tribunale di Genova udita la relazione svolta dal Consigliere Sergio Di Paola; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Valentina Manuali, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Il Tribunale del riesame di Genova, in funzione di giudice dell'appello cautelare, con il provvedimento impugnato in questa sede ha rigettato l'impugnazione proposta avverso l'ordinanza emessa dal G.i.p. del Tribunale di Savona in data 4 agosto 2021, che non aveva accolto la richiesta di sostituzione della misura della custodia in carcere con quella degli arresti domiciliari. Il provvedimento di diniego del G.i.p. era motivato in forza delle valutazioni riguardanti esclusivamente l'inidoneità dell'immobile indicato nell'istanza ad assicurare il rispetto delle esigenze di cautela.
2. Propone ricorso per cassazione la difesa dell'imputato deducendo con unico motivo violazione di legge, in riferimento agli artt. 284 e 310 cod. proc. pen., e vizio della motivazione, per manifesta illogicità; a fronte del provvedimento di diniego del G.i.p., che aveva svolto considerazioni relative alla tipologia del contratto stipulato per ottenere la disponibilità dell'immobile ove doveva eseguirsi la misura sostitutiva, oltre che alle caratteristiche dello stesso immobile, e delle censure formulate con l'atto di appello, con cui si denunziava l'errata applicazione del disposto dell'art. 284 cod. proc. pen. (che individua l'unica ipotesi ostativa all'applicazione della custodia domiciliare in quella caratterizzata dal carattere abusivo dell'occupazione dell'immobile indicato per l'esecuzione della misura degli arresti domiciliari), il Tribunale - in paese violazione del principio devolutivo - aveva fondato il proprio provvedimento su aspetti non contemplati dai motivi di impugnazione, rivisitando l'intero quadro cautelare; inoltre, il provvedimento aveva formulato considerazioni sulla serietà della decisione del congiunto dell'imputato, che avrebbe stipulato il contratto di locazione, del tutto assertive e contrastanti con i dati obiettivi a disposizione.
3. La Corte ha proceduto all'esame del ricorso con le forme previste dall'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n.
37.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato. La motivazione del provvedimento impugnato si caratterizza per un duplice ordine di vizi logici. In primo luogo, il Tribunale si è speso nell'esprimere il giudizio di inadeguatezza della misura degli arresti donniciliari rispetto al grado delle esigenze cautelari, tema che non poteva formare oggetto del giudizio di appello stante il positivo giudizio espresso dal G.i.p. circa la sussistenza in astratto dei presupposti per sostituire la custodia in carcere con la misura domiciliare e l'assenza di impugnazione sul punto della parte pubblica (in applicazione del principio devolutivo che governa il giudizio di appello ex art. 310 cod. proc. pen.:
Sez. 6, n. 19008 del 21/04/2016, S., Rv. 267209 - 0; Sez. 3, n. 30483 del 28/05/2015, Loffredo, Rv. 264818 - 0; Sez. 1, n. 43913 del 02/07/2012, Xu, Rv. 253786 - 0). Inoltre, con motivazione contraddittoria rispetto all'indicata affermazione dell'inadeguatezza in sé della misura domiciliare, il Tribunale ha individuato circostanze fattuali che, con argomenti manifestamente illogici, ha valutato come indice di sicura inidoneità dell'abitazione indicata dal ricorrente come luogo di esecuzione della misura alternativa, sottolineando le circostanze che il fratello dell'imputato, che aveva dichiarato la disponibilità a farsi carico del mantenimento del congiunto (il quale avrebbe vissuto da solo nell'abitazione), vive in altro comune (senza indicare la distanza che avrebbe reso difficoltosa o impossibile la periodica assistenza), ha un proprio nucleo familiare e svolge un'impegnativa attività imprenditoriale (ossia, quella di artigiano edile); si tratta di elementi fattuali che non recano in sé alcuna sicura controindicazione nel garantire l'impegno che il familiare ha dichiarato di assumere e che, in ogni caso, non sorreggono il giudizio di inidoneità del luogo prescelto per l'esecuzione della misura domiciliare.
2. AW accoglimento del ricorso consegue l'annullamento del provvedimento impugnato, con rinvio al Tribunale del riesame di Genova che procederà a nuovo esame dell'impugnazione proposta.
3. Copia del presente provvedimento deve essere trasmesso al direttore dell'istituto penitenziario ove è custodito il ricorrente, affinché provveda a quanto previsto dall'art. 94, comma 1 ter, disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Genova competente ai sensi dell'art. 309, comma 7, cod. proc. pen. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1 ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 24/11/2021 Il Consig Estensore Il Presidente Se