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Sentenza — n. 46065/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 46065/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 46065/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con ordinanza del 18/03/2021, la Corte d'Appello di Bari ha dichiarato inammissibile la richiesta di restituzione nel termine, formulata nell'interesse di HIMAJ Besnik, per proporre appello avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Bari in data 20/05/2012, con la quale l'HIMAJ era stato condannato in contumacia alla pena di giustizia in relazione al delitto di riciclaggio a lui ascritto.

Regesto Legislator

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art. 175 cod. proc. pen; Sentenza — n. 46065/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Risultano invero condivisibili i rilievi difensivi in ordine all'erroneo riferimento, da parte della Corte territoriale, al primo comma dell'art. 175 cod. proc. pen. e alle tematiche del caso fortuito e della forza maggiore ivi regolate: dovendo in realtà aversi riguardo, nella valutazione della richiesta di restituzione nel termine presentata dall'HIMAJ, alle disposizioni contenute nel secondo comma dell'art. 175 cod. proc. pen. nel testo anteriore alle modifiche introdotte dalla I. n. 67 del 2014. Disposizioni applicabili, nel caso di specie, essendo stata emessa sentenza contumaciale dal Tribunale di Bari, nei confronti del ricorrente, in data 29/05/2012 (irrev. il 31/10/2012), e quindi prima dell'entrata in vigore della novella (cfr. art. 15-bis I. n. 67, cit.).

Parole chiave

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ricettazione principio del ne bis in idem restituzione delle prestazioni rifiuti non recuperabili recidiva nell'infrazione confisca sotto sanzione internazionale

Disposizioni normative citate

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art. 175 cod. proc. pen
Risultano invero condivisibili i rilievi difensivi in ordine all'erroneo riferimento, da parte della Corte territoriale, al primo comma dell'art. 175 cod. proc. pen.
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Testo completo

la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto nell'interesse di: HIMAJ Besnik, nato in Kosovo il 06/01/1975 Avverso l'ordinanza emessa il 18/03/2021 dalla Corte d'Appello di Bari visti gli atti; udita la relazione svolta dal consigliere Vittorio Pazienza; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Vincenzo Senatore, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 18/03/2021, la Corte d'Appello di Bari ha dichiarato inammissibile la richiesta di restituzione nel termine, formulata nell'interesse di HIMAJ Besnik, per proporre appello avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Bari in data 20/05/2012, con la quale l'HIMAJ era stato condannato in contumacia alla pena di giustizia in relazione al delitto di riciclaggio a lui ascritto.

2. Ricorre per cassazione l'HIMAJ, a mezzo del proprio difensore, censurando l'ordinanza per aver preso in considerazione l'attuale testo del comma 1 dell'art.175 cod. proc. pen., dovendo invece trovare applicazione il comma 2 del predetto articolo nel testo anteriore alle modifiche introdotte dalla legge n. 67 del 2014, essendo il ricorrente stato giudicato in contumacia nel 2012. In tale prospettiva, si evidenzia che la conoscenza del procedimento, idonea ad escludere il diritto ad impugnare, va riferita in realtà alla fase processuale, risultando inidonea ad es. Una notifica a mani proprie) dell'avviso di conclusione delle indagini, come recentemente chiarito dalle Sezioni Unite.

3. Con memoria ritualmente trasmessa, il Procuratore Generale sollecita l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata, condividendo le ragioni esposte in ricorso e sottolineando che gli elementi valorizzati nel provvedimento (elezione di domicilio, interrogatorio da parte della polizia austriaca) si collocavano in un momento anteriore alla citazione a giudizio.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato.

2. Risultano invero condivisibili i rilievi difensivi in ordine all'erroneo riferimento, da parte della Corte territoriale, al primo comma dell'art. 175 cod. proc. pen. e alle tematiche del caso fortuito e della forza maggiore ivi regolate: dovendo in realtà aversi riguardo, nella valutazione della richiesta di restituzione nel termine presentata dall'HIMAJ, alle disposizioni contenute nel secondo comma dell'art. 175 cod. proc. pen. nel testo anteriore alle modifiche introdotte dalla I. n. 67 del 2014. Disposizioni applicabili, nel caso di specie, essendo stata emessa sentenza contumaciale dal Tribunale di Bari, nei confronti del ricorrente, in data 29/05/2012 (irrev. il 31/10/2012), e quindi prima dell'entrata in vigore della novella (cfr. art. 15-bis I. n. 67, cit.).

In relazione a tale quadro normativo, le Sezioni Unite della Suprema Corte hanno chiarito che «ai fini della restituzione nel termine per impugnare la sentenza contumaciale ex art. 175, comma 2, cod. proc. pen., nella formulazione antecedente alla modifica operata con legge n. 67 del 28 aprile 2014, l'effettiva conoscenza del procedimento deve essere riferita all'accusa contenuta in un provvedimento formale di vocatio in iudicium sicché tale non può ritenersi la conoscenza dell'accusa contenuta nell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, fermo restando che l'imputato non deve avere rinunciato a comparire ovvero a proporre impugnazione oppure non deve essersi deliberatamente sottratto a tale conoscenza» (Sez.

U, n. 28912 del 28/02/2019, Innaro, Rv. 275716). È dunque evidente che, alla luce di tale insegnamento, ai richiami della Corte territoriale all'elezione di domicilio nelle indagini preliminari, all'interrogatorio in data 08/01/2007 da parte della Polizia austriaca, e al "carattere attivo" della difesa d'ufficio non può conferirsi la valenza dimostrativa della conoscenza del processo affermata nel provvedimento impugnato.

3. Le considerazioni fin qui svolte impongono l'annullamento dell'ordinanza impugnata, con rinvio - ai sensi dell'art. 623, lett. a), cod. proc. pen., alla Corte d'Appello di Bari per nuovo esame dell'istanza di rimessione nel termine per impugnare, alla luce del principio in precedenza richiamato.

P.Q.M.

Annulla il provvedimento impugnato con rinvio per nuovo esame alla Corte d'Appello di Bari. Così deciso il 26 ottobre 2021 Il Consigl rel estensore Il Presidente i / Vittori 'i/Pazienza Gio anna Verga -- -