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Sentenza — n. 46051/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 46051/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 46051/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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La Corte d'appello de L'Aquila, con la sentenza impugnata in questa sede, ha confermato la condanna di Falco Lola alla pena di euro 150 di multa pronunciata dal Tribunale di Pescara il 15 maggio 2017 per il delitto di invasione arbitraria di un edificio di edilizia popolare sito in Pescara. (pi 2. Propone ricorso per cassazione la difesa dell'imputata deducendo, con unico motivo di ricorso, l'omessa declaratoria di prescrizione del reato, risultando dagli atti che la condotta di occupazione era cessata il 28 novembre 2012 per l'intervenuto sfratto per morosità dell'imputata.

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 46051/2021 — snpen · Corte di Cassazione: La Corte ha proceduto all'esame del ricorso con le forme previste dall'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n.

Parole chiave

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legge sugli alloggi immobile occupato reato di poca entità infrazioni alle disposizioni sulla protezione dei conduttori pigione abusiva violazione di domicilio
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Testo completo

la seguente SENTENZA Motivazione semplificata sul ricorso proposto da: FALCO LOLA nato a PESCARA il 10/12/1974 avverso la sentenza del 29/01/2021 della Corte d'appello de L'Aquila visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Sergio Di Paola lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Fulvio Baldi che ha concluso chiedendo annullarsi la sentenza per estinzione del reato per prescrizione; lette le conclusioni dell'Avv. Emanuele Calista, che ha chiesto annullarsi la sentenza impugnata per intervenuta prescrizione del reato.

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte d'appello de L'Aquila, con la sentenza impugnata in questa sede, ha confermato la condanna di Falco Lola alla pena di euro 150 di multa pronunciata dal Tribunale di Pescara il 15 maggio 2017 per il delitto di invasione arbitraria di un edificio di edilizia popolare sito in Pescara. (pi 2. Propone ricorso per cassazione la difesa dell'imputata deducendo, con unico motivo di ricorso, l'omessa declaratoria di prescrizione del reato, risultando dagli atti che la condotta di occupazione era cessata il 28 novembre 2012 per l'intervenuto sfratto per morosità dell'imputata.

3. La Corte ha proceduto all'esame del ricorso con le forme previste dall'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n.

37.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile, perché manifestamente infondato. Il ricorrente muove da un presupposto di fatto smentito dal tenore di entrambe le sentenze, ove si dà atto che l'accertamento della condotta di arbitraria invasione avvenne il 10 dicembre 2012, in epoca successiva all'eseguito sfratto, come attestato dalla rottura della muratura della porta d'ingresso dell'abitazione e dall'esistenza al suo interno di effetti personali dell'imputata. In tale situazione, e considerata la natura permanente del delitto in parola (Sez. 2, n. 29657 del 27/03/2019, Cerullo, Rv. 277019 - 0; Sez. 2, n. 40771 del 19/07/2018, Vetrano, Rv. 274458 - 0; Sez. 2, n. 49169 del 27/11/2003, Minichini, Rv. 227692 - 0), il decorso del termine di prescrizione va fissato al 15 maggio 2017, data della pronuncia della sentenza di condanna in primo grado, sicché il reato non è ancora prescritto.

2. All' inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 23/11/2021 Il Consi e Estensore Il Presidente Sergi aola 9menico Gallo e ...›2 D