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Sentenza — n. 46043/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 46043/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 46043/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Il ricorso va dichiarato inammissibile per l'assoluta genericità dei motivi, che non si confrontano con il diffuso e congruente apparato motivazionale della sentenza impugnata. 1.1. La difesa deduce contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, oltre che violazione della legge penale incriminatrice e di quella processuale, che indica la regola di giudizio che presiede all'accertamento della responsabilità oltre il ragionevole dubbio. La Corte territoriale ha confermato il giudizio di responsabilità dell'odierno ricorrente per il delitto di ricettazione di assegno bancario oggetto di rapina (commessa, il giorno precedente il tentativo di incassare il titolo, da soggetto che aveva ceduto l'assegno al ricorrente, promettendo una provvigione all'incaricato dell'incasso), argomentando diffusamente il convincimento della sussistenza dell'elemento psicologico del reato di ricettazione, che copre la consapevolezza della provenienza da delitto dell'assegno stesso e tanto ritiene dimostrato oltre il dubbio ragionevole, sulla base di una molteplicità di elementi storici congruenti ed univocamente orientati verso la consapevole detenzione del titolo, portato all'incasso dal ricorrente, che agiva su mandato dell'autore del delitto presupposto, nella convinzione che il titolo non fosse ancora stato "bloccato".

Regesto Legislator

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art. 712 cod. pen, art. 131-bis cod. pen, art. 648 cod. pen; Sentenza — n. 46043/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Scarpa 2009) di acquistare beni di provenienza delittuosa e di aver portato all'incasso l'assegno nonostante la rappresentazione della sicura traccia illecita dello stesso. La Corte espressamente motiva, dunque, circa la consistenza di tale elemento psicologico, ritenendo con motivazione logica e coerente che non possa ricorrere l'ipotesi contravvenzionale di cui all'art. 712 cod. pen., non versando l'agente in colpa, essendosi dovuto certamente rappresentare la provenienza da delitto del titolo ricevuto ed avendo, ciò nonostante, insistito nel proposito di monetizzare il profitto promesso dal cedente. 1.2.

Parole chiave

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recidiva nell'infrazione ricettazione partecipazione al reato tentato furto pentito fine di indebito profitto

Disposizioni normative citate

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art. 712 cod. pen
La Corte espressamente motiva, dunque, circa la consistenza di tale elemento psicologico, ritenendo con motivazione logica e coerente che non possa ricorrere l'ipotesi contravvenzionale di cui all'art. 712 cod.
art. 131-bis cod. pen
Nel giudizio di appello non è stato chiesto il riconoscimento della causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen., nonostante detta norma fosse stata introdotta in epoca di molto antecedente la celebrazione del giudizio.
art. 648 cod. pen
Non potrebbe quindi comunque ravvisarsi, anche per la cornice edittale impeditiva del reato di ricettazione (primo comma art. 648 cod. pen.), alcuna delle condizioni di applicabilità della causa di esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MAUGERI ORAZIO nato a PALERMO il 15/05/1960 avverso la sentenza del 12/11/2019 della CORTE APPELLO di CATANIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO PERROTTI; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore FULVIO BALDI che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso 2-19627-2020

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso va dichiarato inammissibile per l'assoluta genericità dei motivi, che non si confrontano con il diffuso e congruente apparato motivazionale della sentenza impugnata. 1.1. La difesa deduce contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, oltre che violazione della legge penale incriminatrice e di quella processuale, che indica la regola di giudizio che presiede all'accertamento della responsabilità oltre il ragionevole dubbio. La Corte territoriale ha confermato il giudizio di responsabilità dell'odierno ricorrente per il delitto di ricettazione di assegno bancario oggetto di rapina (commessa, il giorno precedente il tentativo di incassare il titolo, da soggetto che aveva ceduto l'assegno al ricorrente, promettendo una provvigione all'incaricato dell'incasso), argomentando diffusamente il convincimento della sussistenza dell'elemento psicologico del reato di ricettazione, che copre la consapevolezza della provenienza da delitto dell'assegno stesso e tanto ritiene dimostrato oltre il dubbio ragionevole, sulla base di una molteplicità di elementi storici congruenti ed univocamente orientati verso la consapevole detenzione del titolo, portato all'incasso dal ricorrente, che agiva su mandato dell'autore del delitto presupposto, nella convinzione che il titolo non fosse ancora stato "bloccato".

Il ricorso si limita, quindi, a riproporre le doglianze sviluppate con i motivi di gravame nel merito, senza indicare le ragioni delle pretese illogicità o della ridotta valenza dimostrativa degli elementi a carico, e ciò a fronte di puntuali argomentazioni circa la ricorrenza in fatto e in diritto dell'illecito, contenute nella decisione impugnata, con le quali, evidentemente il ricorrente non si confronta. La Corte ha infatti motivato sul punto della ricezione e del possesso della res illecita in ragione di evidenze univoche rappresentate dalle stesse parole usate dal ricorrente e riferite alla esigibilità del titolo consegnato allo sportello, il che rivela la sussistenza nell'agente della volontà consapevole (almeno nella forma del dolo eventuale, Sez, U. ric.

Scarpa 2009) di acquistare beni di provenienza delittuosa e di aver portato all'incasso l'assegno nonostante la rappresentazione della sicura traccia illecita dello stesso. La Corte espressamente motiva, dunque, circa la consistenza di tale elemento psicologico, ritenendo con motivazione logica e coerente che non possa ricorrere l'ipotesi contravvenzionale di cui all'art. 712 cod. pen., non versando l'agente in colpa, essendosi dovuto certamente rappresentare la provenienza da delitto del titolo ricevuto ed avendo, ciò nonostante, insistito nel proposito di monetizzare il profitto promesso dal cedente. 1.2.

Del pari inammissibile è il secondo ed ultimo motivo di ricorso. Nel giudizio di appello non è stato chiesto il riconoscimento della causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen., nonostante detta norma fosse stata introdotta in epoca di molto antecedente la celebrazione del giudizio. Secondo la giurisprudenza di questa Corte la questione dell'applicabilità dell'art. 131-bis cod. pen. non può essere dedotta per la prima volta in cassazione, ostandovi il disposto di cui all'art. 609, comma 3, cod. proc. pen., se la disposizione era già in vigore alla data della deliberazione della sentenza d'appello (Sez. 3, n. 23174 del 21/03/2018, Sarr, Rv. 272789;

Sez. 5, n. 57491 del 23/11/2017, Moio, Rv. 271877; Sez. 3, n. 6870 del 28/04/2016, Fontana, dep. 2017, Rv. 269160; Sez. 7, n. 43838 del 2-19627-2020 27/05/2016, Savini, Rv 268281; Sez. 6, n. 20270 del 27/04/2016, .Gravina, Rv. 2666781. L'indirizzo di segno contrario, espresso in altra pronuncia della Suprema Corte (Sez. 6, n. 7606 del 16/12/2016, dep. 2017, Rv. 269164), secondo il quale la causa di esclusione della punibilità può essere rilevata d'ufficio nel giudizio di legittimità, si fonda su una lettura parziale di quanto affermato dalle Sezioni unite (nella sentenza del 25 febbraio 2016, n. 13681, Tushaj, Rv. 266594), che hanno espressamente limitato la possibilità di rilevare d'ufficio detta causa solo al caso in cui la sentenza impugnata sia anteriore alla entrata in vigore del decreto legislativo 16 marzo 2015, n.

28. Peraltro, anche detta pronuncia subordina la possibilità di applicare la causa di non punibilità alla circostanza che i presupposti per la sua applicazione siano immediatamente rilevabili dagli atti e non siano necessari ulteriori accertamenti fattuali a tal fine, condizione insussistente nel caso di specie, ove la Corte di merito ha altresì apprezzato la recidiva qualificata, la dichiarazione di abitualità nel reato, nonché il valore tutt'altro che modesto incorporato nel titolo, che il ricettore tentò di portare all'incasso. Non potrebbe quindi comunque ravvisarsi, anche per la cornice edittale impeditiva del reato di ricettazione (primo comma art. 648 cod. pen.), alcuna delle condizioni di applicabilità della causa di esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto.

2. Segue alla inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la condanna al versamento di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende che stimasi equo determinare in euro tremila. 2.1. L'applicazione di principi di diritto consolidati consiglia la redazione della motivazione in forma semplificata.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di cons