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Sentenza — n. 46036/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 46036/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 46036/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Lecce - sezione distaccata di Taranto ha confermato la dichiarazione di penale responsabilità dell'odierno ricorrente già pronunciata con sentenza in data 18 marzo 2019 dal Tribunale di Taranto limitatamente alla contestata truffa.

Regesto Legislator

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art. 616 c.p; Sentenza — n. 46036/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Il Procuratore Generale - in persona del sostituto DOMENICO SECCIA - ha depositato conclusioni scritte chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.

Parole chiave

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accuse di truffa danneggiamento d'impianti elettrici sottrazione di energia frode nelle giustificazioni del contratto di assicurazione accuse di abuso azione di mantenimento

Disposizioni normative citate

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art. 616 c.p
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: TRAETTA FRANCESCO nato a CASTELLANETA il 02/08/1976 avverso la sentenza del 29/11/2019 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO TUTINELLI. La trattazione del ricorso è avvenuta con le forme previste dall'art. 23, comma 8, del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n.Il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore DOMENICO SECCIA ha depositato conclusioni scritte chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso

RITENUTO IN FATTO

1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Lecce - sezione distaccata di Taranto ha confermato la dichiarazione di penale responsabilità dell'odierno ricorrente già pronunciata con sentenza in data 18 marzo 2019 dal Tribunale di Taranto limitatamente alla contestata truffa.

2. Propone ricorso per cassazione l'imputato TRAETTA Francesco articolando i seguenti motivi. 2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla omessa pronuncia di improcedibilità dell'azione penale in conseguenza della omessa presentazione di querela da parte della società che provvedeva ad erogare l'energia elettrica da intendersi quale unica persona offesa legittimata. 2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in conseguenza dell'omessa considerazione del fatto che - risultando le bollette tutte pagate - il dies a quo avrebbe dovuto essere parametrato al mancato pagamento degli oneri per il riallaccio e quindi al 2011 con conseguente estinzione del reato per prescrizione alla data del 19 aprile 2019.

3. Il Procuratore Generale - in persona del sostituto DOMENICO SECCIA - ha depositato conclusioni scritte chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile.

2. L'integrazione del reato di truffa non implica la necessaria identità fra la persona indotta in errore e la persona offesa, e cioè titolare dell'interesse patrimoniale leso, ben potendo la condotta fraudolenta essere indirizzata ad un soggetto diverso dal titolare del patrimonio, sempre che sussista il rapporto causale tra induzione in errore e gli elementi del profitto e del danno. (Sez. 2, Sentenza n. 2281 del 06/10/2015 - dep. 20/01/2016 - Rv. 265773 - 01). Di conseguenza, è configurabile il delitto di truffa con riferimento alla condotta di chi, spacciandosi per l'effettivo titolare del contratto, induca la società fornitrice dell'energia elettrica a effettuare le forniture in luogo diverso da quello originariamente convenuto facendo risultare come soggetto obbligato al pagamento un terzo ignaro soggetto.

In questo caso, il terzo titolare del contratto risulta almeno formalmente obbligato al pagamento delle somme dovute, risulta pertanto soggetto danneggiato in quanto tale legittimato a proporre querela (Sez. 2, Sentenza n. 20169 del 03/02/2015 Rv. 263520 - 01), come risulta essere avvenuto nel caso di specie.

3. Proprio il fatto che la titolare del contratto di fornitura abbia pagato le relative fatture la qualifica come danneggiata e rende rilevante il maturare dei corrispettivi per le successive forniture anche ai fini del calcolo della prescrizione. Risulta peraltro essere stata contestata e riconosciuta la sussistenza della recidiva reiterata specifica e infraquinquennale, il che esclude la maturazione del relativo termine alla data della sentenza di secondo grado. Alle suesposte considerazioni consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e, per il disposto dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 2000,00. L'inammissibilità del ricorso preclude il rilievo della eventuale prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata (Sez. Un., n. 32 del 22/11/2000, De Luca, Rv. 217266).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso \Roma, il 14 luglio 2021 Il Co