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Sentenza — n. 46005/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 46005/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 46005/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con ordinanza del 23 marzo 2021 la Corte di appello di Firenze respingeva la richiesta di rescissione del giudicato presentata ex art. 629 bis cod. proc. pen. nell'interesse di Francesco Spicuzza, in relazione alla sentenza di condanna alla pena di un anno di reclusione e 50 euro di multa, emessa il 13 febbraio 2018 dal Tribunale di Livorno, divenuta irrevocabile il 7 luglio 2018.

Regesto Legislator

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art. 629 bis cod. proc. pen, art. 420-bis cod. proc. pen, art. 625-ter cod. proc. pen, articolo 420-bis cod. proc. pen, art. 162 cod. proc. pen; Sentenza — n. 46005/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Risultano allora pertinenti due recenti pronunce emesse dalle Sezioni Unite di questa Corte. In primo luogo, si è statuito che, ai fini della restituzione nel termine per impugnare la sentenza contumaciale ex art. 175, comma 2, cod. proc. pen., nella formulazione antecedente alla modifica operata con la legge n. 67 del 28 aprile 2014, l'effettiva conoscenza del procedimento deve essere riferita all'accusa contenuta in un provvedimento formale di vocatio in iudicium, sicché tale non può ritenersi la conoscenza dell'accusa contenuta nell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, fermo restando che l'imputato non deve avere rinunciato a comparire ovvero a proporre impugnazione oppure non deve essersi deliberatamente sottratto a tale conoscenza (Sez.

Parole chiave

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corrispondenza con il difensore notificazione viziata notifica del cambiamento d'indirizzo prova dell'avvenuta notifica domicilio conosciuto informazione e verifiche

Disposizioni normative citate

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art. 629 bis cod. proc. pen
Con ordinanza del 23 marzo 2021 la Corte di appello di Firenze respingeva la richiesta di rescissione del giudicato presentata ex art. 629 bis cod. proc. pen.
art. 420-bis cod. proc. pen
11, comma 6), il processo in absentia, sia nel caso di legittima dichiarazione di assenza dell'imputato ex art. 420-bis cod. proc. pen.
art. 625-ter cod. proc. pen
sia nel caso della rescissione del giudicato (art. 625-ter cod. proc. pen.), ruota attorno alla "incolpevole" mancata conoscenza da parte dell'imputato dell'esistenza del procedimento o del processo.
articolo 420-bis cod. proc. pen
11, comma 6), il processo in absentia, sia nel caso di legittima dichiarazione di assenza dell'imputato ex art. 420-bis cod.
art. 162 cod. proc. pen
103, del comma 4-bis dell'art. 162 cod. proc. pen.
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Testo completo

ato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: SPICUZZA FRANCESCO nato a MANTOVA il 07/04/1983 avverso la ordinanza del 23/03/2021 della CORTE DI APPELLO DI FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Piero MESSINI D'AGOSTINI; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Stefano TOCCI, che ha chiesto l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 23 marzo 2021 la Corte di appello di Firenze respingeva la richiesta di rescissione del giudicato presentata ex art. 629 bis cod. proc. pen. nell'interesse di Francesco Spicuzza, in relazione alla sentenza di condanna alla pena di un anno di reclusione e 50 euro di multa, emessa il 13 febbraio 2018 dal Tribunale di Livorno, divenuta irrevocabile il 7 luglio 2018.

2. Propone ricorso Francesco Spicuzza, a mezzo del proprio difensore di fiducia, chiedendo l'annullamento del provvedimento per violazione di legge, avendo la Corte confuso il profilo della validità delle notifiche con quello della mancata incolpevole conoscenza del processo da parte dell'imputato, rìmasto all'oscuro dello svolgimento del processo, non essendo mai stato contattato dal difensore di ufficio, domiciliatario, al quale vennero eseguite tutte le notifiche. Nel verbale di identificazione Spicuzza aveva indicato sia la propria residenza sia il numero di telefono cellulare al quale era reperibile.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso va accolto, essendo fondato il motivo di doglianza proposto, come ritenuto anche dal Procuratore generale nella propria requisitoria.

2. A seguito delle modifiche operate dalla legge 28 aprile 2014, n. 67 (art. 11, comma 6), il processo in absentia, sia nel caso di legittima dichiarazione di assenza dell'imputato ex art. 420-bis cod. proc. pen. sia nel caso della rescissione del giudicato (art. 625-ter cod. proc. pen.), ruota attorno alla "incolpevole" mancata conoscenza da parte dell'imputato dell'esistenza del procedimento o del processo. La seconda norma è stata abrogata dall'art. 1, comma 70, della legge 23 giugno 2017, n. 203, che con il comma successivo ha introdotto nel codice di rito l'art. 629 bis; la nuova disposizione, quanto ai presupposti per l'accoglimento della richiesta di rescissione del giudicato, ha riproposto la medesima condizìone: il condannato deve provare «che l'assenza è stata dovuta ad una incolpevole mancata conoscenza del processo».

Risultano allora pertinenti due recenti pronunce emesse dalle Sezioni Unite di questa Corte. In primo luogo, si è statuito che, ai fini della restituzione nel termine per impugnare la sentenza contumaciale ex art. 175, comma 2, cod. proc. pen., nella formulazione antecedente alla modifica operata con la legge n. 67 del 28 aprile 2014, l'effettiva conoscenza del procedimento deve essere riferita all'accusa contenuta in un provvedimento formale di vocatio in iudicium, sicché tale non può ritenersi la conoscenza dell'accusa contenuta nell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, fermo restando che l'imputato non deve avere rinunciato a comparire ovvero a proporre impugnazione oppure non deve essersi deliberatamente sottratto a tale conoscenza (Sez.

U, n. 28912 del 28/02/2019, Innaro Luigi, Rv. 275716 - 01).Detto principio può essere applicato all'istituto previsto dall'art. 629 bis cod. proc. pen. in ragione della unicità del presupposto della effettiva conoscenza della celebrazione del processo da parte dell'imputato, come ritenuto da questa Corte (Sez. 6, n. 43140 del 19/09/2019, Shimi, Rv. 277210). In secondo luogo, le Sezioni Unite hanno affermato il seguente principio di diritto: «La sola elezione di domicilio presso il difensore di ufficio, da parte de/l'indagato, non è di per sé presupposto idoneo per la dichiarazione di assenza di cui all'articolo 420-bis cod. proc. pen., dovendo il giudice in ogni caso verificare, anche in presenza di altri elementi, che vi sia stata un'effettiva instaurazione di un rapporto professionale tra il legale domiciliatario e l'indagato, tale da fargli ritenere con certezza che quest'ultimo abbia conoscenza del procedimento ovvero si sia sottratto volontariamente alla conoscenza del procedimento stesso» (Sez.

U, n. 23948 del 29/11/2019, dep. 2020, Ismail, Rv. 279420). In conformità a questo principio, si è da ultimo ribadito che «dall'elezione del domicilio effettuata dall'indagato - in epoca precedente all'introduzione, con l'art. 1 della legge 23 giugno 2017, n. 103, del comma 4-bis dell'art. 162 cod. proc. pen. - presso il difensore d'ufficio nella fase delle indagini preliminari non discende una presunzione di conoscenza del processo o di volontaria sottrazione allo stesso che risulti automaticamente preclusiva alla rescissione del giudicato, perché il giudice deve in ogni caso verificare, attraverso ulteriori indici, se vi sia stata un'effettiva istaurazione del rapporto professionale tra il legale domiciliatario e l'indagato, tale da fargli ritenere con certezza che quest'ultimo abbia avuto conoscenza del processo ovvero si sia volontariamente sottratto alla conoscenza dello stesso» (così Sez. 3 n. 11813 del 24/11/2020, dep. 2021, Zagar, Rv. 281483).

3. Dagli atti contenuti nel fascicolo processuale risulta che Francesco Spicuzza apprese del procedimento penale aperto per i reati ex artt. 640 e 337 cod. pen. in sede di redazione del verbale di identificazione in data 8 novembre 2015, quando gli fu assegnato un difensore di ufficio, presso il quale elesse domicilio. Da nessun elemento si evince che egli ebbe effettiva conoscenza dei successivi atti notificati nella fase delle indagini preliminari al difensore d'ufficio e soprattutto dello svolgimento del processo. Le Sezioni Unite, nella sentenza Ismail, hanno osservato che «la manifesta mancanza diligenza informativa, la indicazione di un domicilio falso, pur se apparentemente valido ed altro, potranno essere circostanze valutabili nei casi concreti, ma non possono essere di per sé determinanti, su di un piano solo astratto, per potere affermare la ricorrenza della "volontaria sottrazione": se si esaspera il concetto di "mancata diligenza" sino a trasformarla automaticamente in una conclamata volontà di evitare la conoscenza degli atti, ritenendola sufficiente per fare a meno della prova della consapevolezza della vocatio in ius per procedere in assenza, si farebbe una mera operazione di cambio nome e si tornerebbe alle vecchie presunzioni, il che ovviamente è un'operazione non consentita».

Nel caso di specie, peraltro, il ricorrente aveva indicato nel verbale di identificazione il proprio numero di telefono cellulare e la propria residenza, ove pure gli fu notificato l'ordine di esecuzione della pena. In recenti pronunce, sulla scorta dei principi affermati dalle Sezioni Unite, questa Corte ha statuito che è affetta da nullità assoluta, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, la sentenza emessa dal giudice di merito che abbia proceduto in assenza dell'imputato senza accertare la conoscenza da parte del medesimo del processo a suo carico, in assenza della prova di rapporti con il difensore d'ufficio, indicato dalla polizia giudiziaria in sede di verbale di identificazione, al quale risultavano notificati tutti gli atti del processo (v.

Sez. 2, n. 20937 del 06/07/2020, Cerbarano nonché Sez. 2, n. 1937 del 16/12/2020, dep. 2021, Nikolla, non massìmate).

4. Ricorrono, pertanto, le condizioni per la rescissione del giudicato ex art.629 bis cod. proc. pen.; conseguentemente, il provvedimento impugnato va annullato senza rinvio, con le conseguenti statuizioni.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata. Revoca la sentenza n. 226 pronunciata in data 13/02/2018 dal Tribunale dì Livorno nei confronti di Spicuzza Francesco; sospende l'esecuzione e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Livorno per l'ulteriore corso. Così deciso il 17 novembre 202