Sentenza — n. 46004/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon sentenza emessa in data 8 giugno 2021 il giudice per le indagini preliminare del Tribunale di Milano - per quanto qui rileva - applicava a Dawid Michal Kwiek ex art. 444 cod. proc. pen. la pena concordata dalle parti per i reati di partecipazione ad associazione per delinquere, con l'aggravante della transnazionalità, ricettazione e truffa.2. Ha proposto ricorso Dawid Michal Kwiek, a mezzo del proprio difensore, chiedendo l'annullamento della sentenza per violazione di legge in ordine al riconoscimento dell'aggravante della transnazionalità e alla condanna al pagamento delle spese processuali in favore delle parti civili. E' successivamente pervenuta rinuncia al ricorso, espressa personalmente dall'imputato, con sottoscrizione autenticata dal difensore.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 444 cod. proc. pen; Sentenza — n. 46004/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 444 cod. proc. pen. la pena concordata dalle parti per i reati di partecipazione ad associazione per delinquere, con l'aggravante della transnazionalità, ricettazione e truffa.2. Ha proposto ricorso Dawid Michal Kwiek, a mezzo del proprio difensore, chiedendo l'annullamento della sentenza per violazione di legge in ordine al riconoscimento dell'aggravante della transnazionalità e alla condanna al pagamento delle spese processuali in favore delle parti civili. E' successivamente pervenuta rinuncia al ricorso, espressa personalmente dall'imputato, con sottoscrizione autenticata dal difensore.
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ato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: KWIEK DAWID MICHAL nato in POLONIA il 30/03/1994 avverso la sentenza del 08/06/2021 del G.I.P. TRIBUNALE DI MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Piero MESSINI D'AGOSTINI; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Ettore PEDICINI, che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza emessa in data 8 giugno 2021 il giudice per le indagini preliminare del Tribunale di Milano - per quanto qui rileva - applicava a Dawid Michal Kwiek ex art. 444 cod. proc. pen. la pena concordata dalle parti per i reati di partecipazione ad associazione per delinquere, con l'aggravante della transnazionalità, ricettazione e truffa.2. Ha proposto ricorso Dawid Michal Kwiek, a mezzo del proprio difensore, chiedendo l'annullamento della sentenza per violazione di legge in ordine al riconoscimento dell'aggravante della transnazionalità e alla condanna al pagamento delle spese processuali in favore delle parti civili. E' successivamente pervenuta rinuncia al ricorso, espressa personalmente dall'imputato, con sottoscrizione autenticata dal difensore.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., stante la ritualità della rinuncia.
2. All'inammissibilità dell'impugnazione proposta segue, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro mille, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro mille in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 17 novembre 2021. Il Consigliere estensore Pigro Messini D'Agostini Il Presi ente i -