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Sentenza — n. 46003/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 46003/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 46003/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con sentenza emessa in data 13 aprile 2021 il Tribunale di Padova, ad esito del giudizio ordinario, condannava Luigi D'Errico alla pena di mesi quattro di reclusione ed euro 20 di multa per il reato di truffa, previo riconoscimento della circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità.

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 46003/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Ha proposto ricorso il Procuratore generale presso la Corte di appello di Venezia, chiedendo l'annullamento della sentenza per violazione della legge panale, in quanto la multa è stata determinata in misura inferiore a quella di euro 50, prevista dall'art. 24 del codice penale.

Parole chiave

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riduzione della multa sanzioni pecuniarie perseguimento penale per truffa pagamento dell'ammenda sanzione penale multa disciplinare all'avvocato
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Testo completo

A A MOTIVAZIONE SEMPLIFICATA SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI VENEZIAnel procedimento a carico di D'ERRICO LUIGI nato a SAN SEVERO il 08/10/1971 avverso la sentenza del 13/04/2021 del TRIBUNALE DI PADOVAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Piero MESSINI D'AGOSTINI; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Pietro GAETA, che ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, limitatamente alla misura della pena pecuniaria, con rideterminazione della stessa da parte della Corte in euro 50,00 di multa.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con sentenza emessa in data 13 aprile 2021 il Tribunale di Padova, ad esito del giudizio ordinario, condannava Luigi D'Errico alla pena di mesi quattro di reclusione ed euro 20 di multa per il reato di truffa, previo riconoscimento della circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità.

2. Ha proposto ricorso il Procuratore generale presso la Corte di appello di Venezia, chiedendo l'annullamento della sentenza per violazione della legge panale, in quanto la multa è stata determinata in misura inferiore a quella di euro 50, prevista dall'art. 24 del codice penale.

3. Il ricorso è fondato. Secondo il diritto vivente, i limiti minimi di quindici giorni di reclusione e di euro 50 di multa, stabiliti rispettivamente dagli artt. 23 e 24 cod. pen., sono assoluti, tant'è che trovano applicazione anche in sede di patteggiamento: il principio è stato affermato in relazione sia alla pena della reclusione (cfr., ad es., Sez. 2, n. 5973 del 27/01/2010, De Grecis, Rv. 246438; Sez. 6, n. 4917 del 03/12/2003, dep. 2004, De Luca, Rv. 229955; Sez. 2, n. 702 del 03/02/2000, Miccichè, Rv. 215398) che a quella della multa (Sez. 5, n. 7453 del 16/10/2013, Bertuzzi, Rv. 259530;

Sez. 6, n. 25588 del 05/02/2013, Bennardo, Rv. 256807). A maggior ragione, la pena non può scendere sotto i limiti minimi previsti dalle suddette disposizioni generali per effetto del riconoscimento di circostanze attenuanti. La pena pecuniaria inflitta dal Tribunale di Padova, pertanto, è illegale per difetto. Conseguentemente, come richiesto anche dal Procuratore generale nella propria requisitoria, la sentenza deve essere annullata senza rinvio, ai sensi dell'art. 620, comma 1, lett. I), cod. proc. pen., potendo provvedere questa Corte a correggere l'errore, rideterminando la pena pecuniaria nel minimo di legge.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla pena pecuniaria inflitta che ridetermina in euro 50,00 di multa. Così deciso il 17 novembre 2021. Sentenza a motivazione semplificata. Il Consigliere estensore Piero Messini D'Agostini Il Preside te Geppirio DEPOSITA