Sentenza — n. 45784/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: AMATO FRANCESCO nato a ROSARNO il 27/02/1963 avverso l'ordinanza del 25/06/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAudita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO MANTOVANO; lette le conclusioni del PG STEFANO TOCCI, in procedimento trattato con contraddittorio scritto, ai sensi dell'art. 23 co. 8 DL 137/2020.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 c.p; Sentenza — n. 45784/2021 — snpen · Corte di Cassazione: La CORTE APPELLO di BOLOGNA, con sentenza in data 25/06/2021, rigettava l'istanza di scarcerazione proposta da AMATO Francesco nel processo penale a suo carico n. 7692/19 RG App. AMATO propone ricorso personale per cassazione, e ciò ha comportato la formazione di due distinti fascicoli davanti a questa S.C., riuniti all'udienza odierna. In quanto personale, il ricorso non è ammissibile. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: AMATO FRANCESCO nato a ROSARNO il 27/02/1963 avverso l'ordinanza del 25/06/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAudita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO MANTOVANO; lette le conclusioni del PG STEFANO TOCCI, in procedimento trattato con contraddittorio scritto, ai sensi dell'art. 23 co. 8 DL 137/2020.
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
La CORTE APPELLO di BOLOGNA, con sentenza in data 25/06/2021, rigettava l'istanza di scarcerazione proposta da AMATO Francesco nel processo penale a suo carico n. 7692/19 RG App. AMATO propone ricorso personale per cassazione, e ciò ha comportato la formazione di due distinti fascicoli davanti a questa S.C., riuniti all'udienza odierna. In quanto personale, il ricorso non è ammissibile. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso a Roma il giorno 5/11/2021 Il consigliere estensore Il Presidente Alfredo Mantovano Luciano Imperiali (-2 j\:\ epApui4.r.