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Sentenza — n. 45203/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 45203/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 45203/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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ato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: • GEORGIEV Georgi nato in Bulgaria 1'11/08/1990 • GEORGIEVA Elenka nata in Bulgaria il 04/08/1987 avverso l'ordinanza emessa il 29/06/2021 dal Tribunale Libertà di Torino visti gli atti, l'ordinanza ed i ricorsi, trattati con contraddittorio scritto; udita la relazione svolta dal consigliere dr. Luigi Agostinacchio; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Luigi Cuomo, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità dei ricorsi. FATTO E DIRITTO 1.

Regesto Legislator

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art. 143 cod. proc. pen, art. 243 comma 1 cod. proc. pen, art. 273 cod. proc. pen, articolo 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 45203/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Anche il secondo motivo, attinente al giudicato cautelare, è generico, non confrontandosi con quanto precisato nell'ordinanza impugnata (pagine 5 e 6) circa gli elementi di novità a base della seconda richiesta di applicazione della misura da parte del P.M., consistiti nella contestazione di ulteriori sette capi di incolpazione per ricettazione, a seguito di perquisizione nell'abitazione degli indagati, nonché nella annotazione di polizia giudiziaria del 15/02/2021, non analizzata dal Gip in precedenza.

Parole chiave

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art. 143 cod. proc. pen art. 243 comma 1 cod. proc. pen art. 273 cod. proc. pen articolo 616 cod. proc. pen

Disposizioni normative citate

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art. 143 cod. proc. pen
La prima censura, relativa alla mancata conoscenza della lingua italiana ed alla violazione dell'art. 143 cod. proc. pen., è estranea ai motivi di riesame.
art. 243 comma 1 cod. proc. pen
pen.; - la violazione del principio del giudicato cautelare, attesa la effettiva mancanza di novità rispetto al rigetto della prima istanza di applicazione della misura; - la violazione dell'art. 243 comma 1 cod. proc. pen.
art. 273 cod. proc. pen
a) l'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza ex art. 273 cod. proc. pen.
articolo 616 cod. proc. pen
L'inammissibilità dei ricorsi determina, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma ritenuta equa di C 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.

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Testo completo

ato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: • GEORGIEV Georgi nato in Bulgaria 1'11/08/1990 • GEORGIEVA Elenka nata in Bulgaria il 04/08/1987 avverso l'ordinanza emessa il 29/06/2021 dal Tribunale Libertà di Torino visti gli atti, l'ordinanza ed i ricorsi, trattati con contraddittorio scritto; udita la relazione svolta dal consigliere dr. Luigi Agostinacchio; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Luigi Cuomo, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità dei ricorsi. FATTO E DIRITTO 1.

Con ordinanza in data 29/06/2021 il Tribunale di Torino, in funzione di giudice del riesame dei provvedimenti cautelari personali, in accoglimento dell'appello proposto dal Pubblico Ministero avverso l'ordinanza emessa il 14/04/2021 dal Gip del Tribunale di Vercelli, di rigetto della richiesta di applicazione della custodia cautelare in carcere nei confronti di Georgiev Georgi e Georgieva Elenka, applicava ad entrambi tale misura, con riferimento a tutti i reati oggetto d'incolpazione (capi da 1 a 9, furto aggravato, utilizzo indebito di carta bancomat, ricettazioni).

2. Avverso l'ordinanza collegiale hanno proposto ricorso per cassazione entrambi gli indagati, con un unico atto, mediante il comune difensore di fiducia, eccependo: - la nullità dell'ordinanza cautelare per omessa traduzione in lingua bulgara, in violazione dell'art. 143 cod. proc. pen.; - la violazione del principio del giudicato cautelare, attesa la effettiva mancanza di novità rispetto al rigetto della prima istanza di applicazione della misura; - la violazione dell'art. 243 comma 1 cod. proc. pen. ed il vizio di motivazione circa la gravità indiziaria, specie con riferimento al luogo dove erano stati rinvenuti i cellulari ricettati.

3. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi.

4. La prima censura, relativa alla mancata conoscenza della lingua italiana ed alla violazione dell'art. 143 cod. proc. pen., è estranea ai motivi di riesame. In tema di misure cautelari, infatti, non è possibile prospettare in sede di legittimità motivi di censura non sollevati innanzi al tribunale del riesame, ove essi non siano rilevabili d'ufficio (Cass. sez. 2, sent. n. 11027 del 20/01/2016 - dep. 16/03/2016 - Rv. 266226); la violazione dell'art. 143 cod. proc. integra altresì una nullità a regime intermedio ed il diritto accordato all'imputato, che non sia in grado di comprendere la lingua italiana, di essere assistito gratuitamente da un interprete e che obbliga alla traduzione degli atti processuali, non nasce automaticamente dalla condizione di non cittadinanza dell'imputato, ma dall'oggettiva constatazione dell'impossibilità o difficoltà di comprendere la lingua italiana, impossibilità che deve essere dichiarata e dimostrata (Cass. sez. 2, sent. n. 40660 del 09/10/2012 - dep. 17/10/2012 - Rv. 253841).

5. Anche il secondo motivo, attinente al giudicato cautelare, è generico, non confrontandosi con quanto precisato nell'ordinanza impugnata (pagine 5 e 6) circa gli elementi di novità a base della seconda richiesta di applicazione della misura da parte del P.M., consistiti nella contestazione di ulteriori sette capi di incolpazione per ricettazione, a seguito di perquisizione nell'abitazione degli indagati, nonché nella annotazione di polizia giudiziaria del 15/02/2021, non analizzata dal Gip in precedenza.

6. Infine, circa la gravità indiziaria occorre premettere che le Sezioni Unite hanno già avuto modo di chiarire che in tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte Suprema spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità ed ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie (Cass. Sez. Un. sent. n. 11 del 22/03/2000 - dep. 02/05/2000 - Rv. 215828). Ne consegue che:

a) l'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza ex art. 273 cod. proc. pen. è rilevabile in cassazione soltanto se si traduce nella violazione di specifiche norme di legge od in mancanza o manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato;

b) il controllo di legittimità non concerne né la ricostruzione dei fatti, né l'apprezzamento del giudice di merito circa l'attendibilità delle fonti e la rilevanza e concludenza dei dati probatori, onde sono inammissibili quelle censure che - proprio come nel caso di specie - pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito - Cass. Sez. F, sent. n. 47748 del 11/08/2014, dep. 19/11/2014, Rv. 261400; Sez. 3, sent. n. 40873 del 21/10/2010, dep. 18/11/2010, Rv. 248698. 6.1.

Ciò precisato, l'ordinanza impugnata presenta una motivazione congrua, non manifestamente illogica e tantomeno contraddittoria in relazione ai gravi indizi di colpevolezza: i risultati dell'analisi del traffico telefonico e di cella, dimostrativi in modo univoco della presenza degli indagati nelle circostanze di tempo e di luogo in cui sono stati compiuti i reati di cui ai capi 1) e 2); la disponibilità da parte del Georgiev dell'auto con targa bulgara, utilizzata per commettere tali reati; la verosimile corrispondenza fra le fotografie degli odierni ricorrenti ed i filmati delle telecamera di video sorveglianza; la provenienza furtiva dei cellulari rinvenuti nella camera da letto dell'abitazione di Piossasco, nell'esclusiva disponibilità degli indagati; la mancanza di giustificazioni plausibili circa il possesso di tali beni (capi da 3 a 9).

7. L'inammissibilità dei ricorsi determina, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma ritenuta equa di C 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria. P.T.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 28 Reg. Esec. cod. proc. pen. Così deciso in Roma il giorno 19 novembre 2021 Il Consigliere estensor