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Sentenza — n. 45195/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 45195/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 45195/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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SEMPLIFICATA SENTENZA sul ricorso proposto da: BUONO GIUSEPPE nato a CASTELLAMMARE DI STABIA il 14/10/1969 avverso la sentenza del 07/02/2020 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore STEFANO TOCCI che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.

Regesto Legislator

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art. 173 disp. att. cod.proc.pen, art. 616 cod.proc.pen; Sentenza — n. 45195/2021 — snpen · Corte di Cassazione: c) cod.proc.pen., con riguardo alla violazione del combinato disposto tra l'art. 125 comma III e l'art. 546 comma I lett.

Parole chiave

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assicurazione di protezione giuridica truffa all'assicurazione accollo delle spese risarcimento per errore giudiziario prestazione d'assicurazione indebita indennità di patrocinio

Disposizioni normative citate

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art. 173 disp. att. cod.proc.pen
1.2 Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, avv.to Amoriello, il quale, con distinti motivi ivi riassunti ex art. 173 disp. att. cod.proc.pen.
art. 616 cod.proc.pen
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Testo completo

SEMPLIFICATA SENTENZA sul ricorso proposto da: BUONO GIUSEPPE nato a CASTELLAMMARE DI STABIA il 14/10/1969 avverso la sentenza del 07/02/2020 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore STEFANO TOCCI che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1.1 Con sentenza in data 7 febbraio 2020 la corte di appello di Milano, in parziale riforma della pronuncia del G.I.P. dello stesso tribunale che aveva assolto Buono Giuseppe dal delitto di truffa ascrittogli condannando la parte civile Zuritel al pagamento delle spese sostenute dall'imputato, compensava integralmente le spese tra le parti private. 1.2 Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, avv.to Amoriello, il quale, con distinti motivi ivi riassunti ex art. 173 disp. att. cod.proc.pen. deduceva: - inosservanza od erronea applicazione della legge processuale penale, ai sensi dell'art. 606 comma I lett.

c) cod.proc.pen., con riguardo alla violazione del combinato disposto tra l'art. 125 comma III e l'art. 546 comma I lett.

e) cod.proc.pen.; al proposito lamentava il comportamento tenuto dalla Zuritel che era conoscenza della attivazione della polizza attraverso un intermediario su incarico del Buono così che la successiva denuncia presentata doveva ritenersi presentare profili colposi; - mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione ex art. 606 lett.

e) cod.proc.pen. quanto alla valutazione delle dichiarazioni del Della Marca, della produzione documentale difensiva e degli altri elementi che dimostravano l'estraneità del Buono ai fatti.

CONSIDERATO IN DIRITTO

2.1 Il ricorso è manifestamente infondato e deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile. Ed invero secondo l'orientamento di questa Corte di cassazione la condanna del querelante al pagamento delle spese processuali sostenute dall'imputato, assolto per non aver commesso il fatto, deve essere preceduta da un motivato giudizio positivo sull'esistenza dell'elemento della colpa nell'esercizio del diritto di querela. (Sez. 2, n. 56929 del 03/10/2017, Rv. 271697 - 01). Nel caso in esame, il giudice di appello di Milano, sulla base dei precisi argomenti in fatto esposti a pagina 3 della motivazione ha proprio escluso la sussistenza di comportamenti colposi a carico di Zuritel così specificamente argomentando la propria scelta di procedere alla compensazione delle spese senza incorrere in alcuno dei vizi denunciati.

Peraltro è appena il caso di notare come proprio l'imputato avrebbe dovuto accertare il buon fine del pagamento con la compagnia assicurativa con la quale accendeva la polizza. In conclusione, l'impugnazione deve ritenersi manifestamente infondata; alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativannente in € 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Sentenza a motivazione semplificata. Roma, 5 novembre 2021 IL ONS