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Sentenza — n. 45083/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 45083/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 45083/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con ordinanza in data 30/03/2021, il Tribunale di Trieste, in funzione di giudice dell'appello cautelare, rigettava il gravame proposto nell'interesse di Walter Borriello avverso l'ordinanza in data 09/03/2021 con la quale la Corte di appello di Trieste aveva respinto la richiesta di revoca o, in subordine, di sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere con quella degli arresti domiciliari. La misura genetica era stata emessa per i delitti di concorso in estorsione aggravati dal metodo mafioso, giusta ordinanza del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Trieste in data 07/12/2018, confermata in data 29/01/2019 dal Tribunale del riesame di Trieste in sede di riesame. Con sentenza in data 23/07/2020, il giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Trieste, all'esito di giudizio abbreviato, dichiarava il Borriello responsabile dei reati ascrittigli e lo condannava alla pena detentiva di anni cinque e mesi sei di reclusione.

Regesto Legislator

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art. 32 Cost, art. 299 cod. proc. pen, art. 616 cod. pen; Sentenza — n. 45083/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Quarto motivo: manifesta illogicità della motivazione in relazione alla necessità di nuova e ulteriore valutazione del quadro indiziario e delle ritenute esigenze cautelari sulla base degli elementi di novità evidenziati nell'istanza ex art. 299 cod. proc. pen.: il fatto risale a tre anni addietro; il Borriello ha fornito utili elementi agli inquirenti per la ricostruzione dei fatti; lo stesso ha cessato ogni rapporto con i coimputati, è titolare di contratto di lavoro a tempo indeterminato ed è iscritto con profitto ad università telematica.

Parole chiave

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aiuto all'evasione di detenuti carcerazione preventiva eccessiva carcerazione cautelativa semiprigionia capacità di subire la carcerazione riabilitazione

Disposizioni normative citate

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art. 32 Cost
art. 299 cod. proc. pen
Quarto motivo: manifesta illogicità della motivazione in relazione alla necessità di nuova e ulteriore valutazione del quadro indiziario e delle ritenute esigenze cautelari sulla base degli elementi di novità evidenziati nell'istanza ex art. 299 cod.
art. 616 cod. pen
Alla pronuncia consegue, ex art. 616 cod. pen.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Borriello Walter, nato a Torre del Greco (NA) il 08/01/1976, rappresentato ed assistito dall'avv. Luca Puccetti, di fiducia avverso l'ordinanza n. 57/2021 del Tribunale di Trieste, in funzione di giudice dell'appello cautelare, in data 30/03/2021; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Andrea Pellegrino; letta la requisitoria scritta ex art. 23 d.l. n. 137/2020 convertito in I. n. 176/2020 con la quale il Sostituto procuratore generale Luca Tampieri ha chiesto di dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; preso atto che la difesa in data 25/11/2021 ha fatto pervenire dichiarazione di rinuncia al ricorso essendo venuto meno il proprio interesse a ragione della sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere con quella degli arresti domiciliari con il presidio del c.d. braccialetto elettronico.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza in data 30/03/2021, il Tribunale di Trieste, in funzione di giudice dell'appello cautelare, rigettava il gravame proposto nell'interesse di Walter Borriello avverso l'ordinanza in data 09/03/2021 con la quale la Corte di appello di Trieste aveva respinto la richiesta di revoca o, in subordine, di sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere con quella degli arresti domiciliari. La misura genetica era stata emessa per i delitti di concorso in estorsione aggravati dal metodo mafioso, giusta ordinanza del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Trieste in data 07/12/2018, confermata in data 29/01/2019 dal Tribunale del riesame di Trieste in sede di riesame. Con sentenza in data 23/07/2020, il giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Trieste, all'esito di giudizio abbreviato, dichiarava il Borriello responsabile dei reati ascrittigli e lo condannava alla pena detentiva di anni cinque e mesi sei di reclusione.

2. Avverso l'ordinanza del Tribunale di Trieste in data 30/03/3021, nell'interesse di Walter Borriello, viene proposto ricorso per cassazione. Lamenta il ricorrente: Primo motivo: mancanza e manifesta illogicità della motivazione per essere la stessa fondata sull'erroneo presupposto dell'esistenza di un giudicato cautelare del 12/02/2021, di fatto, inesistente alla luce dell'intervenuta tempestiva dichiarazione di rinuncia al gravame resa da parte del Borriello in data 20/01/2021 presso l'Ufficio Matricola della Casa circondariale di Bologna, circostanza per la quale il giudice dell'appello adito ha omesso ogni autonoma valutazione in merito alle doglianze difensive afferenti alla gravità del quadro indiziario e alla sussistenza di pregnanti esigenze cautelari.

Travisamento della prova Secondo motivo: manifesta illogicità della motivazione sotto il profilo temporale per ritenuta assenza di elementi di novità favorevolmente valutabili, affermazione radicalmente sconfessata dal devastante quadro sanitario attuale dovuto al dato epidemiologico che vede l'Italia quale primo Paese in Europa per numero di morti di Sars Covid 19 e che si pone in aperta violazione del disposto dell'art. 32 Cost. Terzo motivo: mancanza e manifesta illogicità della motivazione per avere il Tribunale di Trieste in funzione di giudice del riesame omesso ogni valutazione in punto pericolosità dell'imputato con riferimento allo specifico motivo argomentato dalla difesa circa la fattiva collaborazione prestata dal Borriello nella fase delle indagini ed evidenziata nella sentenza n. 273/2020 emessa a carico del coimputato Fabio Gaiatto, in seguito allo stralcio della suddetta posizione processuale.

Quarto motivo: manifesta illogicità della motivazione in relazione alla necessità di nuova e ulteriore valutazione del quadro indiziario e delle ritenute esigenze cautelari sulla base degli elementi di novità evidenziati nell'istanza ex art. 299 cod. proc. pen.: il fatto risale a tre anni addietro; il Borriello ha fornito utili elementi agli inquirenti per la ricostruzione dei fatti; lo stesso ha cessato ogni rapporto con i coimputati, è titolare di contratto di lavoro a tempo indeterminato ed è iscritto con profitto ad università telematica.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile per sopravvenuta rinuncia.

2. In data 25/11/2021, il difensore del Borriello, nella sua qualità di procuratore speciale, ha trasmesso via pec in cancelleria dichiarazione di rinuncia al ricorso per sopravvenuta carenza di interesse alla sua decisione, in ragione dell'intervenuta sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere con quella degli arresti domiciliari con il presidio del c.d. braccialetto elettronico, giusta ordinanza della Corte di appello di Trieste in data 14/10/2021.

3. Alla pronuncia consegue, ex art. 616 cod. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma I- ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso in Roma il 01/12/2021.