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Ordinanza — n. 44617/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 44617/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 44617/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CARBONE ANDREA FORTUNATO nato a CASTELDACCIA il 27/10/1965 avverso la sentenza del 12/06/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOudita la relazione svolta dal Consigliere FABIO DI PISA FATTO E DIRITTO 1. Carbone Andrea con ricorso proposto personalmente in data 9 Ottobre 2020 ha impugnato la sentenza della Corte di Appello di Palermo in data 12 Giugno 2020 in forza della quale è stata confermata la sua condanna per il reato di estorsione aggravata e rideterminato il trattamento sanzionatorio formulando i seguenti motivi: - vizio di motivazione ex art. 606 lett.

Regesto Legislator

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art. 99 comma 4 c.p, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 44617/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso deve essere dichiarato, de plano, inammissibile in quanto sottoscritto personalmente dall' imputato, facoltà esclusa dall'art. 613 del codice di rito come modificato dalla Legge n. 103/2017, entrata in vigore il 3 Agosto 2017.

Parole chiave

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diritto a un difensore eccesso di legittima difesa diritto di non autoincriminarsi permesso di promuovere un procedimento penale difesa penale tentata estorsione

Disposizioni normative citate

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art. 99 comma 4 c.p
in ordine alla erronea applicazione della recidiva reiterata e specifica ex art. 99 comma 4 c.p.; - mancata assunzione di una prova decisiva ex art.
art. 616 cod. proc. pen
Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CARBONE ANDREA FORTUNATO nato a CASTELDACCIA il 27/10/1965 avverso la sentenza del 12/06/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOudita la relazione svolta dal Consigliere FABIO DI PISA FATTO E DIRITTO 1. Carbone Andrea con ricorso proposto personalmente in data 9 Ottobre 2020 ha impugnato la sentenza della Corte di Appello di Palermo in data 12 Giugno 2020 in forza della quale è stata confermata la sua condanna per il reato di estorsione aggravata e rideterminato il trattamento sanzionatorio formulando i seguenti motivi: - vizio di motivazione ex art. 606 lett.

e) c.p.p. in ordine alla erronea applicazione della recidiva reiterata e specifica ex art. 99 comma 4 c.p.; - mancata assunzione di una prova decisiva ex art. 606 lett.

d) c.p.p. e vizio di motivazione ex art. 606 lett.

e) c.p.p. relativamente alla mancata acquisizione della sentenza del Tribunale di Termini Imerese n. 1238/2019 ed alla mancata derubricazione della condotta di cui al capo J) quale ipotesi di condotta di estorsione tentata e non consumata.

2. Il ricorso deve essere dichiarato, de plano, inammissibile in quanto sottoscritto personalmente dall' imputato, facoltà esclusa dall'art. 613 del codice di rito come modificato dalla Legge n. 103/2017, entrata in vigore il 3 Agosto 2017.

3. Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al pagamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dai ricorso, si determina equitativamente in euro tremila.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 15 Ottobre 2021 .gliere Estensore Il Pre