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Sentenza — n. 44615/2021 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal against preventive seizure due to lack of admissible grounds under criminal procedure code.

Numero d'incarto Sentenza — n. 44615/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it was filed under the wrong legal ground for reviewing preventive seizure orders. The appellant argued that the trial court introduced new, illogical elements not found in the case file to justify the seizure of a business. The court ruled that appeals against such measures are limited to absolute lack of motivation or apparent reasoning, excluding manifest illogicality which requires a separate appeal.

Regesto Legislator

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Art. 325, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.: Appeals against preventive seizure measures are admissible only for absolute lack of motivation or apparent reasoning, excluding manifest illogicality which must be raised via a separate appeal.

Parole chiave

Generato dall'IA
preventive seizure criminal procedure code manifest illogicality appeal inadmissibility violation of law motivation review Cassation appeal truffa per mestiere

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 325, comma 1, cod. proc. pen.
Occorre premettere che il ricorso avverso i provvedimenti cautelari reali è-consentito ex art. 325, comma 1, cod. proc. pen. solo per "violazione di legge".
Art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.
e) dell'art. 606 stesso codice (Cass.
Art. 616, cod. proc. pen.
Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.
art. 393 c.p
il Buon Caffè di Brascia Francesco" e delle attrezzature commerciali al suo interno nei confronti del predetto indagato per il delitto di truffa successivamente riqualificato dal P.M., in sede di avviso di conclusione delle indagini, quale ipotesi ex art. 393 c.p.
art. 616 cod. proc. pen
Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. un., sent. n. 5876 del 28/01/2004
606 stesso codice (Cass. Sez. un., sent. n. 5876 del 28/01/2004, dep.
Cass., Sez. Un., 28/5/2003 n. 12
Sez. 2, n. 5656 del 28/01/2014
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: BRASCIA FRANCESCO nato a BITONTO il 26/04/1985 avverso l'ordinanza del 08/02/2021 del TRIB. LIBERTA' di BARI udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO DI PISA; Lette le conclusioni del P.G.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il Tribunale di Bari, con ordinanza in data 08/02/2021, rigettava l' istanza di riesame presentata nell' interesse di Brascia Francesco contro il decreto con il quale il Giudice per le indagini del Tribunale di Bari in data 08/11/2019 aveva disposto il sequestro preventivo di un dell' esercizio commerciale "B.r.a.p. il Buon Caffè di Brascia Francesco" e delle attrezzature commerciali al suo interno nei confronti del predetto indagato per il delitto di truffa successivamente riqualificato dal P.M., in sede di avviso di conclusione delle indagini, quale ipotesi ex art. 393 c.p. 1.1.

Il Tribunale evidenziava la sussistenza del "fumus" in relazione al reato contestato ritenendo configurabili gli elementi attestanti la truffa contrattuale posta in essere dall' indagato in danno di Decaro Damiano Rosa la quale aveva stipulato, con il predetto, un preliminare di compravendita con riserva di proprietà e che, parimenti, doveva ritenersi configurabile il "periculum" in ragione della circostanza che la libera disponibilità del bene avrebbe potuto aggravare o protrarre le conseguenze del reato, ben potendo l' indagato nella convinzione di poter liberamente disporre dei beni oggetto dell' accordo disfarsi dell' azienda o porla nuovamente in vendita.

2. Contro la suddetta ordinanza l'indagato, a mezzo del proprio difensore, propone ricorso per cassazione deducendo violazione di legge con riferimento all' artt. 125 lett.

e) in relazione agli artt. 292 e 324 c.p.p. Lamenta che il tribunale aveva introdotto elementi nuovi che non trovavano in alcun modo riscontro nei dati documentali in atti ma erano frutto di deduzioni in parte illogiche e che gli elementi posti a base del sequestro preventivo erano gli stessi posto a fondamento dell'iniziale decreto di sequestro probatorio annullato in sede di riesame.

3. Il ricorso è inammissibile in quanto proposto per motivi non consentiti. Occorre premettere che il ricorso avverso i provvedimenti cautelari reali è-consentito ex art. 325, comma 1, cod. proc. pen. solo per "violazione di legge". Infatti, in tema di riesame delle misure cautelari reali, nella nozione di "violazione di legge" per cui soltanto può essere proposto ricorso per cassazione norma dell'art. 325, comma 1, cod. proc. pen., rientrano la mancanza assoluta di motivazione o la presenza di motivazione meramente apparente, in quanto correlate all'inosservanza di precise norme processuali, ma non l'illogicità manifesta, la quale può denunciarsi nel giudizio di legittimità soltanto tramite lo specifico e autonomo motivo di ricorso di cui alla lett.

e) dell'art. 606 stesso codice (Cass. Sez. un., sent. n. 5876 del 28/01/2004, dep. 13/02/2004, Rv. 226710). Al riguardo, la Corte di legittimità ha, infatti, precisato che può dirsi ormai pacifico l'indirizzo giurisprudenziale che, con riguardo a tutti i casi nei quali il ricorso per Cassazione è limitato alla sola "violazione di legge", esclude la sindacabilità dell'illogicità manifesta della motivazione, ai sensi dell'art. 606.1 lett.

e) c.p.p., siccome vizio non riconducibile alla tipologia della violazione di legge. Si ritiene infatti che, in queste ipotesi, il controllo di legittimità non si estenda all'adeguatezza delle linee argomentative ed alla congruenza logica del discorso giustificativo della decisione, potendosi esclusivamente denunciare con il ricorso il caso di motivazione inesistente o meramente apparente (cfr. anche Cass., Sez. Un., 28/5/2003 n. 12): quando essa manchi assolutamente o sia, altresì, del tutto priva dei requisiti minimi di coerenza e completezza, al punto da risultare inidonea a rendere comprensibile l'iter logico seguito dal giudice di merito, ovvero le linee argomentative del provvedimento siano talmente scoordinate da rendere oscure le ragioni che hanno giustificato il provvedimento.Va anche rilevato che in tema di sequestro preventivo, non è necessario valutare la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza a carico della persona nei cui confronti è operato il sequestro, essendo sufficiente che sussista il "fumus commissi delicti", vale a dire na astratta sussumibilità in una determinata ipotesi di reato del fatto contestato (Sez. 2, n. 5656 del 28/01/2014 - dep. 05/02/2014, P.M. in proc.

Zagarrio, Rv. 25827901). 2.1 Ciò premesso ritiene il Collegio che il Tribunale, con una motivazione che non è né mancante né meramente apparente, ha correttamente motivato in ordine alla astratta configurabilità a carico del ricorrente del reato contestato ed alla sussistenza del ''periculum" . A fronte di tali argomentazioni il ricorrente, pur deducendo una violazione di legge, lamenta che i giudici avrebbero basato la decisione su elementi che non trovavano riscontro in atti processuali e che non risulterebbero elementi attestanti la contestata truffa e, quindi, prospetta vizi motivazionali non deducibili in questa sede, a fronte di una motivazione che è tutt' altro che assente ovvero meramente apparente.

3. Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al pagamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in euro tremila.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Sentenza a motivazione semplificata. Così deciso in Roma, il 15 Ot