Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 44338/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 44338/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 44338/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

ato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: SOLIMANDO Filippo avverso la sentenza del 18 dicembre 2019 della CORTE APPELLO di Venezia visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Valentina Manuali che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 512 bis cod.pen; Sentenza — n. 44338/2021 — snpen · Corte di Cassazione: ato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: SOLIMANDO Filippo avverso la sentenza del 18 dicembre 2019 della CORTE APPELLO di Venezia visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Valentina Manuali che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.

Parole chiave

Generato dall'IA
riesame della carcerazione preventiva carcerazione cautelativa ritiro della querela penale revoca della sospensione condizionale sospensione dell'istruzione revoca del sequestro

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 512 bis cod.pen
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

ato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: SOLIMANDO Filippo avverso la sentenza del 18 dicembre 2019 della CORTE APPELLO di Venezia visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Valentina Manuali che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

Il Tribunale della libertà di POTENZA, con ordinanza in data 04/06/2021, rigettava l'istanza di riesame proposta da SOLIMANDO FILIPPO, confermando l'ordinanza del GIP del Tribunale di Potenza del 28/4/2021 che aveva applicato al predetto la misura cautelare della custodia in carcere nella veste di indagato per il reato ex art. 512 bis cod.pen. Ha proposto ricorso per cassazione l'indagato, con atto depositato il 29 luglio 2021 deducendo i seguenti motivi: - violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla mancata valutazione dei motivi di riesame . - violazione di legge in relazione all'art. 512 bis cod.pen. Con nota trasmessa il 28/10/2021 il difensore di fiducia ha comunicato la sopravvenuta carenza di interesse poiché il GIP del tribunale di Potenza con provvedimento del 9/8/2021 , allegato alla nota, ha nelle more del giudizio disposto la revoca della misura cautelare applicata a Solimando

CONSIDERATO IN DIRITTO

L'intervenuta revoca della misura comporta l'inammissibilità dell'impugnazione per sopravvenuta carenza di interesse. Ed infatti è stato precisato che è inammissibile, per sopravvenuta carenza di interesse, il ricorso per cassazione dell'imputato nei confronti dell'ordinanza applicativa di una misura cautelare non detentiva "medio tempore" revocata. (In motivazione la Corte, nel ritenere insussistente una situazione di soccombenza, ha escluso che il ricorrente debba essere condannato al pagamento delle spese processuali e della sanzione in favore della Cassa delle ammende). (Sez. 1, Sentenza n. 13607 del 10/12/2010 Cc. (dep. 05/04/2011 ) Rv. 249916 - 01) Alla inammissibilità del ricorso non consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali o dell'ammenda in quanto l'inammissibilità del ricorso per cassazione per sopravvenuta carenza di interesse derivante da causa non imputabile al ricorrente, come la successiva revoca del provvedimento impugnato, comporta che quest'ultimo non possa essere condannato né al pagamento delle spese processuali, né al versamento di una somma in favore della Cassa per le ammende, in quanto il sopraggiunto venir meno del suo interesse alla decisione non configura un'ipotesi di soccombenza. (Sez. 3 -, Sentenza n. 29593 del 26/05/2021 Cc. (dep. 28/07/2021 ) Rv. 281785 - 01).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso il 24/11/2021 Il Consigliere Estensore MARIA DA ELA ORSELLINO Il Presidente