Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 44334/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 44334/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 44334/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

guente ORDINANZA sul ricorso proposto da Fiorini Florido, nato a Ferentino il 21.11.1981, contro la sentenza del contro la sentenza della Corte di Appello di Roma del 26.11.2019; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere dott. Pierluigi Cianfrocca. FATTO E DIRITTO 1. la Corte di Appello di Roma ha confermato la sentenza del Tribunale di Frosinone che, in data 12.6.2014, aveva riconosciuto Angelo De Silvia, Ferdinando Di Silvio e, per l'appunto, Florido Fiorini responsabili del delitto loro ascritto al capo A) della rubrica e li aveva condannati alla pena di anni 6 di reclusione ed Euro 1.200 di multa, ciascuno, oltre al pagamento delle spese processuali; aveva applicato le pene accessorie conseguenti alla entità di quella principale e, ai sensi degli artt. 521, 531 cod. proc. pen. e 157 cod. pen., aveva dichiarato non doversi procedere nei confronti degli imputati quanti agli altri fatti di reato loro ascritti poiché, nel frattempo, ormai estinti per intervenuta prescrizione;

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 613 cod. proc. pen, art. 39 disp. att. cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 44334/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso è inammissibile in quanto proposto personalmente dal ricorrente: ciò alla luce del disposto di cui all'art. 613 cod. proc. pen. come modificato dalla legge n. 103 del 2017; la norma, infatti, nella attuale formulazione, esclude la facoltà dell'imputato di proporre personalmente ricorso per Cassazione che, a pena di inammissibilità, deve essere in ogni caso sottoscritto da un difensore iscritto nell'albo speciale della difensori abilitati a patrocinare di fronte alla Corte di Cassazione (cfr., per la portata della novella, Cass.

Parole chiave

Generato dall'IA
diritto a un difensore difensore di fiducia divieto di rappresentanza dell'avvocato frode per liberarsi dal servizio ricusazione del pubblico ministero libertà di disporre di se stessi

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 613 cod. proc. pen
Il ricorso è inammissibile in quanto proposto personalmente dal ricorrente: ciò alla luce del disposto di cui all'art. 613 cod. proc. pen.
art. 39 disp. att. cod. proc. pen
8.914, Aiello) non essendo a tal fine sufficiente l'autentica della sottoscrizione del ricorso da parte dell'imputato, che, ai sensi dell'art. 39 disp. att. cod. proc. pen., attesta unicamente la sua genuinità ed alla sua riconducibilità alla parte privata (cfr., da ultimo, Cass.
art. 616 cod. proc. pen
L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., della somma, che si stima equa, di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende non ravvisandosi ragione alcuna d'esonero.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

guente ORDINANZA sul ricorso proposto da Fiorini Florido, nato a Ferentino il 21.11.1981, contro la sentenza del contro la sentenza della Corte di Appello di Roma del 26.11.2019; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere dott. Pierluigi Cianfrocca. FATTO E DIRITTO 1. la Corte di Appello di Roma ha confermato la sentenza del Tribunale di Frosinone che, in data 12.6.2014, aveva riconosciuto Angelo De Silvia, Ferdinando Di Silvio e, per l'appunto, Florido Fiorini responsabili del delitto loro ascritto al capo A) della rubrica e li aveva condannati alla pena di anni 6 di reclusione ed Euro 1.200 di multa, ciascuno, oltre al pagamento delle spese processuali; aveva applicato le pene accessorie conseguenti alla entità di quella principale e, ai sensi degli artt. 521, 531 cod. proc. pen. e 157 cod. pen., aveva dichiarato non doversi procedere nei confronti degli imputati quanti agli altri fatti di reato loro ascritti poiché, nel frattempo, ormai estinti per intervenuta prescrizione;

2. ricorre per cassazione Florido Fiorini lamentando: 2.1 nullità della sentenza per violazione di legge rilevando ed eccependo, in particolare, la violazione dei criteri legali di interpretazione della prova indiziaria.

3. Il ricorso è inammissibile in quanto proposto personalmente dal ricorrente: ciò alla luce del disposto di cui all'art. 613 cod. proc. pen. come modificato dalla legge n. 103 del 2017; la norma, infatti, nella attuale formulazione, esclude la facoltà dell'imputato di proporre personalmente ricorso per Cassazione che, a pena di inammissibilità, deve essere in ogni caso sottoscritto da un difensore iscritto nell'albo speciale della difensori abilitati a patrocinare di fronte alla Corte di Cassazione (cfr., per la portata della novella, Cass.

SS.UU., 21.12.2017 n. 8.914, Aiello) non essendo a tal fine sufficiente l'autentica della sottoscrizione del ricorso da parte dell'imputato, che, ai sensi dell'art. 39 disp. att. cod. proc. pen., attesta unicamente la sua genuinità ed alla sua riconducibilità alla parte privata (cfr., da ultimo, Cass. Pen., 6, 3.12.2018 n. 54.681, Zahir). Le stesse SS.UU. hanno anche avuto modo di vagliare la questione di legittimità costituzionale della norma ritenendone tuttavia la manifesta infondatezza in quanto rientra nella discrezionalità del legislatore richiedere la rappresentanza tecnica per l'esercizio delle impugnazioni in cassazione, senza che ciò determini alcuna limitazione delle facoltà difensive (cfr., ancora, Cass.

SS.UU., 21.12.2017 n. 8.914, Aiello, secondo cui tale previsione non contrasta né con gli artt. 24, 111, comma 7, Cost. né con l'art. 6 CEDU, sottolineando, in motivazione, che l'elevato livello di qualificazione professionale richiesto dall'esercizio del diritto di difesa in cassazione rende ragionevole l'esclusione della difesa personale, tanto più in un sistema che ammette il patrocinio a spese dello Stato).

4. L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., della somma, che si stima equa, di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende non ravvisandosi ragione alcuna d'esonero.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 15.10.2021 Il Consigliere'éstensore Il Pre ente Pierluigi Cianfroc Luciano— ria