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Sentenza — n. 44331/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 44331/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 44331/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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La Corte di Appello di Napoli, con sentenza del 21 gennaio 2021, confermava la sentenza di primo grado con la quale Pollastrelli Maria era stata condannata per il reato di truffa, per avere concluso contratti di fornitura elettrica e di pay tvf fornendo ad Enel S.p.a. e Sky S.p.a.i dati anagrafici di Esposito Giuseppe. 1.1 Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione il difensore di Pollastrelli, eccependo che né Enel né Sky avevano proposto querela, cosa che invece aveva fatto Esposito, il quale non aveva subito alcun esborso di denaro, non avendo mai pagato l'erogazione dei servizi fraudolentemente intestatigli dalla Pollastrelli; pertanto, Esposito poteva al più rivestire la qualifica di soggetto genericamente danneggiato dal reato, ma non quella di persona offesa legittimata a proporre querela, non essendo titolare del bene giuridico aggredito; conseguentemente, non avendo proposto querela i soggetti legittimati (Enel e Sky) ed essendo stato il reato consumato solo nei loro confronti, lo stesso non era procedibile per mancanza della condizione di procedibilità.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 44331/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. La natura non particolarmente complessa della questione e l'applicazione di principi giurisprudenziali consolidati consente di redigere la motivazione della decisione in forma semplificata.

Parole chiave

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espropriante contratto di banca dati parte contraente questioni relative alla protezione dei dati detentore di una collezione di dati titolare del conto

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
Ai sensi dell'art. 616 cod.
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Testo completo

e S'arti P SENTENZA sul ricorso proposto da: POLLASTRELLI MARIA nato a NAPOLI il 02/03/1956 avverso la sentenza del 21/01/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore DOMENICO SECCIA, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di Appello di Napoli, con sentenza del 21 gennaio 2021, confermava la sentenza di primo grado con la quale Pollastrelli Maria era stata condannata per il reato di truffa, per avere concluso contratti di fornitura elettrica e di pay tvf fornendo ad Enel S.p.a. e Sky S.p.a.i dati anagrafici di Esposito Giuseppe. 1.1 Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione il difensore di Pollastrelli, eccependo che né Enel né Sky avevano proposto querela, cosa che invece aveva fatto Esposito, il quale non aveva subito alcun esborso di denaro, non avendo mai pagato l'erogazione dei servizi fraudolentemente intestatigli dalla Pollastrelli; pertanto, Esposito poteva al più rivestire la qualifica di soggetto genericamente danneggiato dal reato, ma non quella di persona offesa legittimata a proporre querela, non essendo titolare del bene giuridico aggredito; conseguentemente, non avendo proposto querela i soggetti legittimati (Enel e Sky) ed essendo stato il reato consumato solo nei loro confronti, lo stesso non era procedibile per mancanza della condizione di procedibilità.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.11 ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 1.1 Secondo il diritto vivente, alla luce di quanto disposto dall'art. 609, comma 2, cod. proc. pen., non possono essere dedotte con il ricorso per cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunciare perché non devolute alla sua cognizione, ad eccezione di quelle rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del giudizio e di quelle che non sarebbe stato possibile proporre in precedenza (Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062, in motivazione;

Sez. 3, n. 57116 del 29/09/2017, B., Rv. 271869; Sez. 2, n. 29707 del 08/03/20; Sez. 2, n. 8890 del 31/01/2017, Li Vigni, Rv. 269368; Sez. 3, n. 16610 del 24/01/2017, Costa, Rv. 269632; Sez. 2, n. 6131 del 29/01/2016, Menna, Rv. 266202; da ultimo v. Sez. 2, n. 23338 del 07/07/2020, Saccenti, non mass.). Nel caso in esame, con l'atto di appello il difensore si era limitato a chiedere l'assoluzione dell'imputata e la concessione delle attenuanti generiche, senza alcun accenno ad una mancanza di legittimità in capo ad Esposito Giuseppe a proporre la querela; il motivo è pertanto, alla luce del principio sopra indicato, è inammissibile.

2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. La natura non particolarmente complessa della questione e l'applicazione di principi giurisprudenziali consolidati consente di redigere la motivazione della decisione in forma semplificata.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende Così deciso il 10/11/2021 Il consigliere estensore Giuseppe Coscioni ‘\nJ'''