Sentenza — n. 44330/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IALa Corte di appello di Napoli, con sentenza del 2 luglio 2020rideterminava la pena alla quale Manfrellotti Gennaro e Manfrellotti Guido erano stati condannati per il reato di estorsione. 1.1 Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione il difensore di Manfrellotti Gennaro, osservando che nella determinazione della pena la Corte di appello era partita da una pena base di anni cinque di reclusione ed C 1.200,00 di multa, pervenendo alla pena finale di anni 3 e mesi 4 di reclusione ed C 800,00 di multa una volta operata la riduzione per il rito; tuttavia la Corte di appello, pur partendo dal minimo edittale per la pena detentiva, si era discostata dal minimo per quanto riguardava la pena pecuniaria, partendo da C 1.200,00 anziché C 1.000,00, senza quindi operare il medesimo parametro; tra l'altro, la Corte di appello non aveva fornito alcuna motivazione in ordine al percorso logico-argomentativo adottato per partire da una pena base superiore al minimo edittale per quanto riguardava la pena pecuniaria.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 44330/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. La natura non particolarmente complessa della questione e l'applicazione di principi giurisprudenziali consolidati consente di redigere la motivazione della decisione in forma semplificata.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
EMPLAFK;ATA SENTENZA sui ricorsi proposti da: MANFRELLOTTI GENNARO nato a NAPOLI il 02/11/1969 MANFRELLOTTI GUIDO nato a NAPOLI il 03/06/1992 avverso la sentenza del 02/07/2020 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore DOMENICO SECCIA, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di appello di Napoli, con sentenza del 2 luglio 2020rideterminava la pena alla quale Manfrellotti Gennaro e Manfrellotti Guido erano stati condannati per il reato di estorsione. 1.1 Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione il difensore di Manfrellotti Gennaro, osservando che nella determinazione della pena la Corte di appello era partita da una pena base di anni cinque di reclusione ed C 1.200,00 di multa, pervenendo alla pena finale di anni 3 e mesi 4 di reclusione ed C 800,00 di multa una volta operata la riduzione per il rito; tuttavia la Corte di appello, pur partendo dal minimo edittale per la pena detentiva, si era discostata dal minimo per quanto riguardava la pena pecuniaria, partendo da C 1.200,00 anziché C 1.000,00, senza quindi operare il medesimo parametro; tra l'altro, la Corte di appello non aveva fornito alcuna motivazione in ordine al percorso logico-argomentativo adottato per partire da una pena base superiore al minimo edittale per quanto riguardava la pena pecuniaria.
2. Propone ricorso per cassazione il difensore di Manfrellotti Guido, con ricorso identico a quello proposto nell'interesse di Manfrellotti Gennaro.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.1 ricorsi devono essere dichiarati inammissibili. 1.1 Infatti, è principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte quello secondo il quale nel caso di reato punito con pena detentiva congiunta a pena pecuniaria, il giudice di merito non è tenuto a seguire il medesimo criterio nella determinazione della pena base detentiva e di quella pecuniaria, con la conseguenza che la determinazione nel minimo della pena detentiva non comporta che anche la pena pecuniaria debba essere determinata nel minimo (Sez. 4, n. 20228 del 15/03/2012 - dep. 25/05/2012, Lucky, Rv. 252682); solo nel caso in cui la "forbice" tra le due specie di pena tende a divaricarsi, il giudice è tenuto a fornire adeguata motivazione al fine di chiarire le ragioni per le quali ha ritenuto di dover "amplificare" il trattamento sanzionatorio quanto alla pena pecuniaria, ponendo in condizione il destinatario della stessa di seguire il procedimento logico - giuridico che giustifica una più rigorosa reazione dell'ordinamento sotto il profilo sanzionatorio pecuniario, posto che è proprio in consimili ipotesi che la funzione special - preventiva dell'effetto sanzionatorio penale esplica i suoi massimi effetti, incidendo non solo sulla persona ma anche e soprattutto sul patrimonio dell'imputato. (così in motivazione Sez. 3, Sentenza n. 25556 del 05/04/2019, Leone, Rv. 276010 - 01): tale non è il caso in esame, in cui la pena pecuniaria è superiore appena di C 200,00 rispetto al minimo edittale (pari ad C 1.000,00) e notevolmente inferiore al massimo (pari ad C 4.000,00 di multa), non avendo peraltro, contrariamente a quanto affermato in ricorso, mai affermato la Corte di appello di voler partire, nella determinazione della pena base, dal minimo edittale.
2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. La natura non particolarmente complessa della questione e l'applicazione di principi giurisprudenziali consolidati consente di redigere la motivazione della decisione in forma semplificata.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10/11/2021 Il consigliere estensore Il Presidente Giuseppe Coscioni Arnenico Gal