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Ordinanza — n. 43898/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 43898/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 43898/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Panfili Matteo, a mezzo del proprio difensore, ricorre avverso la sentenza del 15/07/2021 pronunciata dal Tribunale di Perugia ai sensi dell'art. 444, cod.proc.pen. 1.1. Con un unico motivo deduce l'erroneità della qualificazione giuridica, per la violazione dell'art. 629, cod.pen. e l'inosservanza dell'art. 610, cod.pen. Sostiene che il fatto andava più correttamente ricondotto nell'alveo dell'art. 610, cod.pen. e non nel paradigma dell'art. 629, cod.pen. per come ritenuto in sentenza.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 43898/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 444, cod.proc.pen. 1.1. Con un unico motivo deduce l'erroneità della qualificazione giuridica, per la violazione dell'art. 629, cod.pen. e l'inosservanza dell'art. 610, cod.pen. Sostiene che il fatto andava più correttamente ricondotto nell'alveo dell'art. 610, cod.pen. e non nel paradigma dell'art. 629, cod.pen. per come ritenuto in sentenza.

Parole chiave

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censura formulata in modo carente motivi di cassazione azione penale privata risarcimento per atto illecito ricorso per cassazione pena sproporzionata

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
Quanto esposto comporta la declaratoria di inammissibilità ai sensi dell'art. 616 cod.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PANFILI MATTEO nato in LIBIA il 19/03/1997 avverso la sentenza in data 15/07/2021 del TRIBUNALE DI PERUGIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO; a seguito di procedura de plano

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Panfili Matteo, a mezzo del proprio difensore, ricorre avverso la sentenza del 15/07/2021 pronunciata dal Tribunale di Perugia ai sensi dell'art. 444, cod.proc.pen. 1.1. Con un unico motivo deduce l'erroneità della qualificazione giuridica, per la violazione dell'art. 629, cod.pen. e l'inosservanza dell'art. 610, cod.pen. Sostiene che il fatto andava più correttamente ricondotto nell'alveo dell'art. 610, cod.pen. e non nel paradigma dell'art. 629, cod.pen. per come ritenuto in sentenza.

2. Ciò premesso, il ricorso è inammissibile perché propone questioni non consentite in sede di legittimità avverso una sentenza di patteggiamento, ove si osservi che l'art. 448 comma 2 bis cod.proc.pen. dispone che "il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza (ex art. 444) solo per motivi attinenti l'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza";

Con specifico riguardo alla deducibilità di vizi attinenti alla qualificazione giuridica è stato altresì precisato che «in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., l'erronea qualificazione giuridica del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto, configurabile quando tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione», (Sez. 2, Sentenza n. 14377 del 31/03/2021, Paolino, Rv. 281116 -01). 3.1.

Tale immediatezza e tale eccentricità mancano nel caso concreto, dove la censura attinente alla qualificazione giuridica del fatto -in realtà- è solo apparente, in quanto con essa il ricorrente non espone questioni di diritto, ma offre una ricostruzione degli accadimenti alternativa a quella dei giudici di merito, basata su una valutazione degli elementi processuali che non illustrano censure di legittimità.

4. Quanto esposto comporta la declaratoria di inammissibilità ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro alla cassa delle ammende. Così deciso il 15/10/2021 Il Consigliere est. Il Presidente Antonio Saraco LucinpJ