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Ordinanza — n. 43689/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 43689/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 43689/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con ordinanza in data 22/07/2021, il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice dell'appello cautelare rigettava l'appello proposto nell'interesse di Emanuele Mario Gallo nei confronti dell'ordinanza pronunciata dalla Corte di appello di Napoli in data 17/06/2020 con la quale era stata respinta la richiesta di sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere con quella degli arresti domiciliari ai sensi dell'art. 89 d.P.R. 309/1990.

Regesto Legislator

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art. 89 d.P.R. 309/1990; Ordinanza — n. 43689/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 89 d.P.R. 309/1990.

Parole chiave

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trattamento residenziale delle dipendenze tossicodipendenza dipendenza da sostanze istituto di disintossicazione ricovero psichiatrico forzato riabilitazione

Disposizioni normative citate

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art. 89 d.P.R. 309/1990
Avverso detta ordinanza, Emanuele Mario Gallo ha proposto ricorso per cassazione per denunciare, quale formale motivo unico, inosservanza o erronea applicazione dell'art. 89 d.P.R. 309/1990 nonché degli artt.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da Gallo Emanuele Mario, n. a Torre del Greco il 03/08/1983, rappresentato ed assistito dall'avv. Fernando Quaranta, di fiducia avverso l'ordinanza n. 2159/2021 del 22/07/2021 del Tribunale di Napoli, decima sezione penale, in funzione di giudice dell'appello cautelare; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Andrea Pellegrino; preso atto che il procedimento è definibile con le forme del giudizio de plano

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con ordinanza in data 22/07/2021, il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice dell'appello cautelare rigettava l'appello proposto nell'interesse di Emanuele Mario Gallo nei confronti dell'ordinanza pronunciata dalla Corte di appello di Napoli in data 17/06/2020 con la quale era stata respinta la richiesta di sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere con quella degli arresti domiciliari ai sensi dell'art. 89 d.P.R. 309/1990.

2. Avverso detta ordinanza, Emanuele Mario Gallo ha proposto ricorso per cassazione per denunciare, quale formale motivo unico, inosservanza o erronea applicazione dell'art. 89 d.P.R. 309/1990 nonché degli artt. 125, comma 3 e 292, comma 2-ter cod. proc. pen. ovvero mancanza o apparente motivazione.

3. In data 05/10/2021 è pervenuta rituale rinuncia al ricorso.

4. Alla pronuncia di inammissibilità del ricorso per avvenuta rinuncia consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro mille in favore della Cassa delle Ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter disp. att. cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro mille in favore della Cassa delle Ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter disp. att. cod. proc. pen. Così deciso in Roma il 04/11/2021. Il Consigliere estensore sidente Andrea Pellegrino Gi • Diotallevi