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Sentenza — n. 43681/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 43681/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 43681/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: LETIZIA VINCENZO nato a CASSINO (FR) il 01/08/1964 avverso l'ordinanza emessa in data 22/03/2021 dal TRIBUNALE di S. MARIA CAPUA VETERE. Dato atto che si procede nelle forme di cui all'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020 conv. in I. n. 176 del 2020; Udita la relazione svolta dal Consigliere SERGIO BELTRANI; lette le conclusioni del sostituto Procuratore Generale ETTORE PEDICINI, che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata Svolgimento del processo Letizia Vincenzo ricorre contro l'ordinanza indicata in epigrafe, con la quale il Tribunale di S. Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del riesame delle misure cautelari reali, ha dichiarato inammissibile l'istanza di riesame presentata nel suo interesse avverso il decreto di sequestro preventivo emesso dal del Tribunale di Napoli Nord in data 11/02/2021, per carenza d'interesse, in difetto della prova dell'esecuzione della predetta misura, deducendo violazione degli artt. 324, comma 3 - 568 - 591, comma 1, lett. a - 373 - 357 cod. proc. pen., e, per analogia, 100 disp. att. cod. proc. pen., poiché non sarebbe onere della difesa dimostrare l'intervenuta esecuzione del sequestro.

Regesto Legislator

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art. 324 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 43681/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Altro orientamento (Sez. 3, n. 13283 del 25/02/2021, Rv. 281241 - 01) ha ritenuto, in senso contrario, che, ai fini della dimostrazione della sussistenza dell'interesse ad impugnare il provvedimento di rigetto dell'istanza, ex art. 324 cod. proc. pen., è onere del soggetto legittimato allegare, a pena di inammissibilità del ricorso, la prova dell'avvenuta esecuzione del decreto dì sequestro ed altresì indicare i beni di cui si chiede la restituzione, la relazione intercorrente con gli stessi, nonché se il loro sequestro sia avvenuto in via diretta o per equivalente, attesa la diversità dei presupposti applicativi dei titoli ablativi.

Parole chiave

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azione di rivocazione del sequestro legittimità della carcerazione preventiva sequestro cautelare procedura di rivendicazione nel pignoramento assenza di persecuzione sequestro investigativo

Disposizioni normative citate

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art. 324 cod. proc. pen
281241 - 01) ha ritenuto, in senso contrario, che, ai fini della dimostrazione della sussistenza dell'interesse ad impugnare il provvedimento di rigetto dell'istanza, ex art. 324 cod.
art. 616 cod. proc. pen
Il rigetto del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
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Testo completo

seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: LETIZIA VINCENZO nato a CASSINO (FR) il 01/08/1964 avverso l'ordinanza emessa in data 22/03/2021 dal TRIBUNALE di S. MARIA CAPUA VETERE. Dato atto che si procede nelle forme di cui all'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020 conv. in I. n. 176 del 2020; Udita la relazione svolta dal Consigliere SERGIO BELTRANI; lette le conclusioni del sostituto Procuratore Generale ETTORE PEDICINI, che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata Svolgimento del processo Letizia Vincenzo ricorre contro l'ordinanza indicata in epigrafe, con la quale il Tribunale di S. Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del riesame delle misure cautelari reali, ha dichiarato inammissibile l'istanza di riesame presentata nel suo interesse avverso il decreto di sequestro preventivo emesso dal del Tribunale di Napoli Nord in data 11/02/2021, per carenza d'interesse, in difetto della prova dell'esecuzione della predetta misura, deducendo violazione degli artt. 324, comma 3 - 568 - 591, comma 1, lett. a - 373 - 357 cod. proc. pen., e, per analogia, 100 disp. att. cod. proc. pen., poiché non sarebbe onere della difesa dimostrare l'intervenuta esecuzione del sequestro.

Motivi della decisione Il ricorso, presentato per un motivo infondato, va rigettato. Secondo un orientamento di questa Corte (Sez. 5, n. 8931 del 18/01/2021, Rv. 280642 - 01), nel procedimento di riesame delle misure cautelarí reali, non è onere del ricorrente produrre l'atto impugnato o copia dello stesso o di quelli connessi, essendo tale acquisizione a carico degli uffici giudiziari; in applicazione del principio, è stata annullata con rinvio l'ordinanza dichiarativa dell'inammissibilità dell'istanza dì riesame di sequestro preventivo per l'omessa allegazione, da parte del ricorrente, del verbale di esecuzione del sequestro, alla cui trasmissione non aveva provveduto il pubblico ministero.

Altro orientamento (Sez. 3, n. 13283 del 25/02/2021, Rv. 281241 - 01) ha ritenuto, in senso contrario, che, ai fini della dimostrazione della sussistenza dell'interesse ad impugnare il provvedimento di rigetto dell'istanza, ex art. 324 cod. proc. pen., è onere del soggetto legittimato allegare, a pena di inammissibilità del ricorso, la prova dell'avvenuta esecuzione del decreto dì sequestro ed altresì indicare i beni di cui si chiede la restituzione, la relazione intercorrente con gli stessi, nonché se il loro sequestro sia avvenuto in via diretta o per equivalente, attesa la diversità dei presupposti applicativi dei titoli ablativi.

Quale che sia la soluzione prescelta, non può negarsi che la parte impugnante sia gravata quanto meno da un onere di allegazione in ordine alla circostanza fattuale della intervenuta esecuzione del provvedimento di sequestro che si intenda impugnare, dalla quale soltanto può derivare il prescritto interesse al ricorso. Nel caso di specie, tuttavia, il ricorrente non ha mai allegato, dinanzi al Tribunale oppure in ricorso, l'intervenuta esecuzione del sequestro, il che inficia irrimediabilmente la specificità delle sue doglianze, ai sensi degli artt. 581, comma 1, e 591, comma 1, lett. C), cod. proc. pen., rendendo irrilevante la soluzione della questione giuridica riguardante l'individuazione della parte gravata dall'onere di documentare la predetta circostanza.

Il rigetto del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 08/10/2021 Il Consiglie e estensore Il Presid Ote