Sentenza — n. 43677/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Venezia rigettava la richiesta di riesame proposta dalla ricorrente avverso il provvedimento di rigetto dell'istanza di restituzione di denaro ogget.t0' di sequestro preventivo emesso dal Giudice per <, le indagini preliminari del Tribunale di Venezia il 22 dicembre del 2020 nel procedimento - a carico di Arabia Salvatore - rispetto al quale la ricorrente si pone quale terza interessata.
Regesto Legislator
Generato dall'IASentenza — n. 43677/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Venezia rigettava la richiesta di riesame proposta dalla ricorrente avverso il provvedimento di rigetto dell'istanza di restituzione di denaro ogget.t0' di sequestro preventivo emesso dal Giudice per <, le indagini preliminari del Tribunale di Venezia il 22 dicembre del 2020 nel procedimento - a carico di Arabia Salvatore - rispetto al quale la ricorrente si pone quale terza interessata.
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to la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: Dinca Nadia Simona, nata in Romania il 27/02/1977, avverso l'ordinanza del 10/02/2021 del Tribunale di Venezia, visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere Giuseppe Sgadari; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale Paola Mastroberardino, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Venezia rigettava la richiesta di riesame proposta dalla ricorrente avverso il provvedimento di rigetto dell'istanza di restituzione di denaro ogget.t0' di sequestro preventivo emesso dal Giudice per <, le indagini preliminari del Tribunale di Venezia il 22 dicembre del 2020 nel procedimento - a carico di Arabia Salvatore - rispetto al quale la ricorrente si pone quale terza interessata.
2. Il ricorso è inammissibile in quanto non risulta agli atti che il difensore della ricorrente (terza interessata) si sia munito di procura speciale. E', infatti, inammissibile il ricorso per cassazione avverso il provvedimento di rigetto della richiesta di riesame relativa a decreto di sequestro preventivo proposto dal difensore del terzo interessato privo di procura speciale (Sez. 2, n. 310 del 07/12/2017, G.T. Auto, Rv. 271722). Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende, commisurata all'effettivo grado di colpa della stessa ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deliberato in Roma, udienza in camera di consiglio del 07.10.?021 Il Consigliere estensore Il Presidente/ Giuseppe Sgadari Geppino Ra 'o DEPOSITATO IN CANC