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Sentenza — n. 43669/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 43669/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 43669/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Avverso la sentenza ha proposto ricorso ai sensi dell'art. 625 bis cod. proc. pen. il condannato che, a mezzo del difensore, ha dedotto che la Corte di Cassazione, ritenendo che vi era stata una rinuncia all'impugnazione ovvero a uno dei motivi di appello, sarebbe incorsa in un errore percettivo.

Regesto Legislator

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art. 625 bis cod. proc. pen, art. 616 c.p; Sentenza — n. 43669/2021 — snpen · Corte di Cassazione: All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Parole chiave

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traffico aggravato di stupefacenti possesso illecito di stupefacenti motivi di cassazione reiterazione di reati penali guida recidiva in stato di ebbrezza difetto di legittimazione dell'associazione

Disposizioni normative citate

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art. 625 bis cod. proc. pen
Avverso la sentenza ha proposto ricorso ai sensi dell'art. 625 bis cod. proc. pen.
art. 616 c.p
All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
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Testo completo

seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CALLIPARI ANTONIO nato a LOCRI il 21/06/1993 avverso la sentenza del 15/01/2021 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO; sentite le conclusioni del PG ETTORE PEDICINI per l'accoglimento; uditi i difensori, avvocati ANTONIO RUSSO e GIANLUCA CRUSCO, che insistono per l'accoglimento dei motivi e per l'annullamento della sentenza

RITENUTO IN FATTO

La CORTE SUPREMA di CASSAZIONE, SEZIONE SESTA PENALE, con sentenza in data 15/1/2021, depositata il 25/2/2021, ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto da CALLIPARI ANTONIO avverso la sentenza pronunciata dalla CORTE d'APPELLO di MILANO in data 31/1/2020 in relazione ai reati di cui all'art. 74 e alcune ipotesi di cui all'art. 73 del D.P.R. 309/1990.

1. Avverso la sentenza ha proposto ricorso ai sensi dell'art. 625 bis cod. proc. pen. il condannato che, a mezzo del difensore, ha dedotto che la Corte di Cassazione, ritenendo che vi era stata una rinuncia all'impugnazione ovvero a uno dei motivi di appello, sarebbe incorsa in un errore percettivo.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è inammissibile.1. Nell'unico motivo di ricorso la difesa rileva che la Corte di cassazione sarebbe incorsa in un errore percettivo laddove ha ritenuto che vi fosse stata una rinuncia al motivo di appello ovvero la rinuncia parziale all'impugnazione relativa alla dichiarazione di responsabilità per il reato associativo. La Corte, infatti, avrebbe erroneamente letto e interpretato il verbale d'udienza dal quale, diversamente da quanto indicato, emergerebbe che i difensori, che non erano muniti di procura speciale per rinunciare all'impugnazione, hanno invece insistito per l'accoglimento di tutti i motivi di appello proposti.

La doglianza è manifestamente infondata. Dalla lettura degli atti non risulta che la Corte sia incorsa in alcun errore percettivo. Nel verbale allegato all'atto di ricorso risulta che "la difesa rinuncia ai motivi di appello limitatamente all'esistenza dell'associazione, non rinuncia ai motivi con riguardo alla partecipazione degli imputati alla medesima e sul relativo ruolo". Dichiarazione espressa questa a fronte della quale, diversamente da quanto sostenuto dalla difesa, deve ritenersi che le conclusioni, formulate nei termini del "integrale accoglimento dei motivi", si riferissero ai motivi, rectius agli argomenti, diversi da quelli oggetto di rinuncia.

La questione ora posta con il ricorso straordinario, d'altro canto, a ben vedere, è nella sostanza coincidente a quella sollevata nel primo motivo dell'impugnazione in merito al quale si è correttamente espressa la Sezione Sesta penale. Dalla lettura della motivazione della sentenza, risulta che la Corte ha tenuto conto sia di quanto era riportato sul verbale d'udienza, atto pubblico al quale si deve prestare fede a meno che non ne sia stata dichiarata la falsità, che delle specifiche critiche della difesa quanto al valore da attribuire alla rinuncia a uno dei motivi di impugnazione da parte del solo difensore.

Nella sentenza oggetto di ricorso straordinario, infatti, la Corte, facendo riferimento alla sentenza Sez. U, n. 12603 del 24/11/2015, dep. 2016, Celso, Rv. 266244, ha specificato la differenza esistente tra la rinuncia parziale all'impugnazione e la rinuncia a uno o più motivi, evidenziando come queste operino e quando e in che termini sia necessaria la procura speciale. La rinuncia parziale all'impugnazione rende inammissibile l'impugnazione in parte qua e per la stessa, atto di parte, è necessaria la procura speciale dell'imputato. La rinuncia a un motivo, cioè a un argomento, può essere fatta dal solo difensore e incide esclusivamente sull'onere di motivazione del giudice che, pertanto, può limitarsi a una giustificazione estremamente sintetica della conclusione raggiunta sul punto.

Ragione questa per la quale la Corte, correttamente applicati i principi indicati e senza incorrere in alcun errore percettivo, ha ritenuto che nel caso di specie vi fosse stata la rinuncia della difesa agli argomenti proposti in ordine alla sussistenza del reato associativo e ha pertanto dato atto che la motivazione del giudice dell'appello -con il riferimento al ruolo apicale ricoperto dall'imputato e valorizzando le intercettazioni sul punto- si era comunque adeguatamente espressa quanto all'esistenza dell'associazione, superando così tutte le obiezioni mosse dal ricorrente.

All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 23/9/2021 Il Consig re estensore Marco Il