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Sentenza — n. 43667/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 43667/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 43667/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Cosenza, in funzione di giudice del riesame cautelare reale, ha confermato il decreto di sequestro disposto dal GIP di Castrovillari con provvedimento 11 dicembre 2020 limitando nell'ammontare alla somma di 141.500 C 2. Propone ricorso per cassazione il pubblico ministero territoriale articolando i seguenti motivi. 2.1. Violazione e falsa applicazione dell'articolo 644 ultimo comma codice penale perché il Tribunale del riesame risulterebbe aver escluso dal profitto confiscabile l'entità degli assegni corrisposti dalla parte offesa all'indagato a titolo di interesse e/o di garanzia rispetto agli interessi. 2.2. Violazione di legge e apparenza della motivazione per omesso esame di punti decisivi per l'accertamento del fatto costituiti dalla consulenza tecnica in atti e dalla presenza degli assegni sopra citati.

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 43667/2021 — snpen · Corte di Cassazione: In relazione a tale ultima finalità, non è possibile comprendere se gli assegni medesimi siano stati in qualche modo oggetto di apprensione all'esito delle perquisizioni ovvero non risultino mai stati individuati. 2.3. Non risulta possibile comprendere se vi siano stati accertamenti o dichiarazioni in ordine alla ulteriore negoziazione dei titoli medesimi.

Parole chiave

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deduzione degli interessi passivi revoca del credito al consumo offesa al credito abbuono d'interesse cedibilità dei crediti credito contestato
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE TRIBUNALE DI COSENZAnei confronti di: MARADEI ANDREA PASQUALE nato a CASTROVILLARI il 16/01/1977 avverso l'ordinanza del 21/01/2021 del TRIB. LIBERTA' di COSENZA udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO TUTINELLI; sentite le conclusioni del PG MARIA GIUSEPPINA FODARONI che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato udito il difensore dell'imputato, Avv. CLARA VENETO, che ha insistito per la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Cosenza, in funzione di giudice del riesame cautelare reale, ha confermato il decreto di sequestro disposto dal GIP di Castrovillari con provvedimento 11 dicembre 2020 limitando nell'ammontare alla somma di 141.500 C 2. Propone ricorso per cassazione il pubblico ministero territoriale articolando i seguenti motivi. 2.1. Violazione e falsa applicazione dell'articolo 644 ultimo comma codice penale perché il Tribunale del riesame risulterebbe aver escluso dal profitto confiscabile l'entità degli assegni corrisposti dalla parte offesa all'indagato a titolo di interesse e/o di garanzia rispetto agli interessi. 2.2. Violazione di legge e apparenza della motivazione per omesso esame di punti decisivi per l'accertamento del fatto costituiti dalla consulenza tecnica in atti e dalla presenza degli assegni sopra citati.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato.

2. Dalla lettera della motivazione del provvedimento impugnato, infatti, non risulta possibile comprendere quale sia stata l'effettiva base di calcolo per determinare il valore del profitto confiscabile posto che, anche a seguire le dichiarazioni riportate letteralmente nel provvedimento stesso, non risulta alcuna corrispondenza tra le somme indicate dalla persona offesa e la determinazione del profitto confiscabile. L'importo del profitto rideterminato dal Tribunale del riesame - infatti - non risulta nemmeno coerente alle somme indicate dalla persona offesa e riportate in motivazione. 2.1 Non è possibile comprendere quali siano le considerazioni giuridiche a fondamento della mancata valutazione degli assegni corrisposti dalla persona offesa. 2.2 Non è possibile capire se di tali assegni venga esclusa la rilevanza ai fini della determinazione del profitto ovvero anche in relazione alle finalità, comunque richiamata nel provvedimento genetico, di evitare che il reato sia portato ad ulteriori conseguenze. 2.2.1.

In relazione a tale ultima finalità, non è possibile comprendere se gli assegni medesimi siano stati in qualche modo oggetto di apprensione all'esito delle perquisizioni ovvero non risultino mai stati individuati. 2.3. Non risulta possibile comprendere se vi siano stati accertamenti o dichiarazioni in ordine alla ulteriore negoziazione dei titoli medesimi.

3. Risulta ulteriormente corretta la prospettazione del pubblico ministero per cui non si comprende quali siano le ragioni che abbiano portato a cristallizzare il profitto nei termini riportati nelle dichiarazioni richiamate nel provvedimento impugnato rispetto ad ulteriori dichiarazioni che lo stesso pubblico ministero enuncia.

4. Le suesposte dichiarazioni impongono l'annullamento del provvedimento impugnato con rinvio al Tribunale di Cosenza in qualità di giudice del riesame delle misure cautelari reali per nuovo giudizio.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Cosenza competente ai sensi d