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Sentenza — n. 43664/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 43664/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 43664/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con sentenza in data 13/02/2020, la Corte di appello di L'Aquila, in parziale riforma della pronuncia resa in primo grado dal Tribunale di Chieti in data Il 28/05/2018 che aveva condannato Pietro Borrelli per il reato di truffa, disapplicata la contestata recidiva, rideterminava la pena in mesi nove di reclusione ed euro 300 di multa, con conferma nel resto. Secondo l'accusa, il Borrelli, con artifici e raggiri consistiti nell'offrire falsamente in vendita su un sito internet una stufa a pallet, traeva in inganno sulla serietà dell'offerta Fabiola Pannone che si determinava all'acquisto, facendosi corrispondere la somma di 340 euro mediante ricarica di una carta Poste Pay al medesimo intestata, senza consegnare il bene all'acquirente come pattuito, procurandosi in tal modo un ingiusto profitto con pari danni di quest'ultimo.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 43664/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Il comportamento dell'agente è stato conseguentemente ritenuto ascrivibile, anche dal punto di vista soggettivo, al reato di truffa che, sotto il profilo soggettivo, richiede il dolo generico che può desumersi dalle concrete circostanze e dalle modalità esecutive dell'azione criminosa, attraverso le quali, con processo logico-deduttivo, è possibile risalire alla sfera intellettiva e volitiva del soggetto, in modo da evidenziarne la cosciente volontà e rappresentazione degli elementi oggettivi del reato, quali l'inganno, il profitto ed il danno, anche se preveduti come conseguenze possibili della propria condotta, di cui si sia assunto il rischio di verificazione (cfr., Sez. 5, n. 30726 del 09/09/2020, Giunchiglia, Rv. 279908).

Parole chiave

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accuse di truffa reato economico contraffazione di merci fatture impagate traente frode dello scotto

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
Ne consegue l'inammissibilità del ricorso e, per il disposto dell'art. 616 cod.
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Borrelli Pietro, nato a Pescara il 14/07/1983, rappresentato ed assistito dall'avv. Stefano Sassano, di fiducia avverso la sentenza n. 1660/2020 del 13/02/2020 della Corte di appello di l'Aquila; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Andrea Pellegrino; preso atto della tempestiva richiesta difensiva di discussione in presenza; letta la requisitoria scritta ex art. 23 d.l. n. 137/2020 convertito in I. n. 176/2020, precedente alla richiesta difensiva di discussione in presenza, da valere come memoria, come da precisazione del rappresentante della Pubblica Accusa in udienza; udita la requisitoria con la quale il Sostituto procuratore generale, Domenico A.R. Seccia, ha concluso chiedendo di dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; udito il difensore, avv. Stefano Sassano, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza in data 13/02/2020, la Corte di appello di L'Aquila, in parziale riforma della pronuncia resa in primo grado dal Tribunale di Chieti in data Il 28/05/2018 che aveva condannato Pietro Borrelli per il reato di truffa, disapplicata la contestata recidiva, rideterminava la pena in mesi nove di reclusione ed euro 300 di multa, con conferma nel resto. Secondo l'accusa, il Borrelli, con artifici e raggiri consistiti nell'offrire falsamente in vendita su un sito internet una stufa a pallet, traeva in inganno sulla serietà dell'offerta Fabiola Pannone che si determinava all'acquisto, facendosi corrispondere la somma di 340 euro mediante ricarica di una carta Poste Pay al medesimo intestata, senza consegnare il bene all'acquirente come pattuito, procurandosi in tal modo un ingiusto profitto con pari danni di quest'ultimo.

2. Avverso tale sentenza, nell'interesse di Pietro Borrelli, è stato proposto ricorso per cassazione, per lamentare quanto segue. Primo motivo: erronea applicazione della legge penale in riferimento alla mancata assoluzione perché il fatto non è previsto dalla legge come reato. Secondo motivo: omessa motivazione in merito al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. 2.1. In relazione al primo motivo, si censura la sentenza impugnata che ha ritenuto la ricorrenza del reato di truffa in luogo di illecito civile costituito da un mero inadempimento contrattuale. In realtà, si è seguito un sillogismo probabilistico, piuttosto che dimostrare in termini di certezza la volontà del Borrelli di ledere criminosamente la sfera patrimoniale della persona offesa. 2.2. In relazione al secondo motivo, si censura la decisione dei giudici di merito che hanno inopinatamente disatteso il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche senza tener conto che l'imputato aveva diligentemente partecipato a tutte le udienze del giudizio.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Va evidenziata in premessa la ricorrenza di un'ipotesi di c.d. "doppia conforme" in punto affermazione della penale responsabilità, con la conseguenza che le due sentenze di merito possono essere lette congiuntamente costituendo un unico corpo decisionale, essendo stati rispettati i parametri del richiamo della pronuncia di appello a quella di primo grado e dell'adozione - da parte di entrambe le sentenze - dei medesimi criteri nella valutazione delle prove (cfr., Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595; Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218).3. Aspecifico e comunque manifestamente infondato è il primo motivo. La mancanza di specificità del motivo va valutata e ritenuta non solo per la sua genericità, intesa come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, dal momento che quest'ultima non può ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità che conduce, a norma dell'art. 591, comma 1 lett.

c) cod. proc. pen., alla inammissibilità della impugnazione (in tal senso, Sez. 2, n. 29108 del 15/07/2011, Cannavacciuolo non mass.; Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568; Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253849; Sez. 2, n. 19951 del 15/05/2008, Lo Piccolo, Rv. 240109; Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 1, n. 39598 del 30/09/2004, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, n. 15497 del 22/02/2002, Palma, Rv. 221693). Fermo quanto precede, evidenzia il Collegio come il ricorrente ometta di confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata che, senza incorrere in alcun vizio logico-giuridico, ha ritenuto di ravvisare gli artifici e raggiri posti in essere dal ricorrente nel fatto di "aver pubblicizzato l'offerta di vendita su apposito sito internet accreditando con la pubblicità la serietà dell'offerta e quindi ... fornendo rassicurazioni sulle modalità di consegna promettendo poi la indicazione del codice identificativo del vettore", rendendosi poi irreperibile, senza addurre alcuna ragione impeditiva alla consegna.

Il comportamento dell'agente è stato conseguentemente ritenuto ascrivibile, anche dal punto di vista soggettivo, al reato di truffa che, sotto il profilo soggettivo, richiede il dolo generico che può desumersi dalle concrete circostanze e dalle modalità esecutive dell'azione criminosa, attraverso le quali, con processo logico-deduttivo, è possibile risalire alla sfera intellettiva e volitiva del soggetto, in modo da evidenziarne la cosciente volontà e rappresentazione degli elementi oggettivi del reato, quali l'inganno, il profitto ed il danno, anche se preveduti come conseguenze possibili della propria condotta, di cui si sia assunto il rischio di verificazione (cfr., Sez. 5, n. 30726 del 09/09/2020, Giunchiglia, Rv. 279908).

4. Aspecifico e comunque manifestamente infondato è anche il secondo motivo. La Corte territoriale ha ritenuto l'inesistenza di qualsivoglia concreto elemento idoneo a giustificare il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Invero, secondo l'orientamento di questa Suprema Corte, condiviso dal Collegio, in tema di circostanze attenuanti generiche, posto che la ragion d'essere della relativa previsione normativa è quella di consentire al giudice un adeguamento, in senso più favorevole all'imputato, della sanzione prevista dalla legge, in considerazione di peculiari e non codificabili connotazioni tanto del fatto quanto del soggetto che di esso si è reso responsabile, ne deriva che la meritevolezza di detto adeguamento non può mai essere data per scontata o per presunta, sì da dar luogo all'obbligo, per il giudice, ove questi ritenga invece di escluderla, di giustificarne sotto ogni possibile profilo, l'affermata insussistenza.

Al contrario, è la suindicata meritevolezza che necessita essa stessa, quando se ne affermi l'esistenza, di apposita motivazione dalla quale emergano, in positivo, gli elementi che sono stati ritenuti atti a giustificare la mitigazione del trattamento sanzionatorio; trattamento la cui esclusione risulta, per converso, adeguatamente motivata alla sola condizione che il giudice, a fronte di specifica richiesta dell'imputato volta all'ottenimento delle attenuanti in questione, indichi delle plausibili ragioni a sostegno del rigetto di detta richiesta, senza che ciò comporti tuttavia la stretta necessità della contestazione o della invalidazione degli elementi sui quali la richiesta stessa si fonda (cfr., Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv. 270986).

Ed un plausibile motivo di diniego è certamente costituito dall'assenza di elementi o circostanze di segno positivo per l'imputato, non potendosi certamente considerare elemento di favorevole valutazione per l'imputato, in tale prospettiva, il suo comportamento processuale (peraltro non provato) di partecipazione a tutte le udienze del giudizio (in entrambe le intestazioni delle sentenze di merito, il Borrelli figura come assente).

5. Ne consegue l'inammissibilità del ricorso e, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in euro tremila

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 27/10/20