Sentenza — n. 43658/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IALa CORTE di APPELLO di ANCONA con sentenza in data 13/02/2020 confermava la sentenza con la quale in data 31/05/2018 il TRIBUNALE di MACERATA aveva condannato RICCIARDI Alfio a pena di giustizia per il reato di truffa in danno di BATASSA Adalberto, commesso a GUALDO il 18/01/2014. 1.1. RICCIARDI proponeva ricorso per cassazione lamentando, con il primo motivo, la violazione di legge e il vizio della motivazione in relazione all'affermazione di penale responsabilità fondata su individuazione fotografica e, con il secondo motivo, in relazione al trattamento sanzionatorio e alla mancata concessione delle generiche.
Regesto Legislator
Generato dall'IASentenza — n. 43658/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 1.1. RICCIARDI proponeva ricorso per cassazione lamentando, con il primo motivo, la violazione di legge e il vizio della motivazione in relazione all'affermazione di penale responsabilità fondata su individuazione fotografica e, con il secondo motivo, in relazione al trattamento sanzionatorio e alla mancata concessione delle generiche.
Parole chiave
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: RICCIARDI ALFIO nato a SARNANO il 18/04/1946 avverso la sentenza del 13/02/2020 della CORTE APPELLO di ANCONAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO FILIPPINI; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore FULVIO BALDI che ha concluso per l'annullamento senza rinvio, per estinzione del reato a seguito della morte dell'imputato. RITENUTO IN FATI-0 e
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. La CORTE di APPELLO di ANCONA con sentenza in data 13/02/2020 confermava la sentenza con la quale in data 31/05/2018 il TRIBUNALE di MACERATA aveva condannato RICCIARDI Alfio a pena di giustizia per il reato di truffa in danno di BATASSA Adalberto, commesso a GUALDO il 18/01/2014. 1.1. RICCIARDI proponeva ricorso per cassazione lamentando, con il primo motivo, la violazione di legge e il vizio della motivazione in relazione all'affermazione di penale responsabilità fondata su individuazione fotografica e, con il secondo motivo, in relazione al trattamento sanzionatorio e alla mancata concessione delle generiche.
2. Con requisitoria scritta la Procura generale presso questa Corte chiedeva dichiararsi inammissibile il ricorso.
3. Tuttavia, in data 4.10.2021 il difensore dell'imputato ha trasmesso il certificato di morte del ricorrente , avvenuta il 14.6.2021 . Deve dunque dichiararsi l'estinzione del reato per morte dell'imputato.
4. Va anche disposta la correzione della data di nascita dell'imputato per come risultante nella sentenza d'appello, laddove figura indicata in 6.6.47 piuttosto che 18.4.1946 .
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per morte dell'imputato. Dispone la correzione della data di nascita dell'imputato figurante nella sentenza d'appello indicata per il 6.6.47 invece del 18.4.1946 . Così deciso in Roma, il 19 ottobre 2021 Il consigliere este