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Sentenza — n. 43655/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 43655/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 43655/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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La CORTE di APPELLO di FIRENZE con sentenza in data 4/10/2019 confermava la sentenza con la quale in data 29/10/2018 il GUP del TRIBUNALE di LUCCA, all'esito di un giudizio celebrato nelle forme del rito abbreviato, aveva condannato BARBUTO Cristian alla pena di giustizia per i reati, riuniti per continuazione, di furto con strappo (capo 1), commesso in concorso con altri a FORTE dei MARMI il 23/8/2015, e di rapina aggravata (capo 2), commessa, pure in concorso con altri, a FORTE dei MARMI il 22/5/2016.

Regesto Legislator

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art. 64 cod. proc. pen, art. 616 c.p; Sentenza — n. 43655/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Il BARBUTO, tramite difensore, propone ricorso per cassazione e deduce i seguenti motivi: - come primo, la violazione dell'art. 606 co. 1 lett.

Parole chiave

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testimonianza della vittima false dichiarazioni senza giuramento furto di lieve entità confessione imputazione di furto diritto di non autoincriminarsi

Disposizioni normative citate

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art. 64 cod. proc. pen
279125), sono utilizzabili nella fase procedimentale, e dunque nell'incidente cautelare (...) le dichiarazioni spontanee che la persona sottoposta alle indagini abbia reso - in assenza di difensore ed in difetto degli avvisi di cui all'art. 64 cod. proc. pen.
art. 616 c.p
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: BARBUTO CRISTIAN nato a NAPOLI il 01/08/1987 avverso la sentenza del 04/10/2019 della CORTE APPELLO di FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO FILIPPINI; Giudizio definito con trattazione scritta e

RITENUTO IN FATTO

e

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. La CORTE di APPELLO di FIRENZE con sentenza in data 4/10/2019 confermava la sentenza con la quale in data 29/10/2018 il GUP del TRIBUNALE di LUCCA, all'esito di un giudizio celebrato nelle forme del rito abbreviato, aveva condannato BARBUTO Cristian alla pena di giustizia per i reati, riuniti per continuazione, di furto con strappo (capo 1), commesso in concorso con altri a FORTE dei MARMI il 23/8/2015, e di rapina aggravata (capo 2), commessa, pure in concorso con altri, a FORTE dei MARMI il 22/5/2016.

2. Il BARBUTO, tramite difensore, propone ricorso per cassazione e deduce i seguenti motivi: - come primo, la violazione dell'art. 606 co. 1 lett.

c) in relazione all'art. 350 co. 7 cod. proc. pen., con riferimento esclusivo al reato sub 1, poiché l'affermazione di colpevolezza si era basata principalmente sulla chiamata in reità dell'imputato da parte di ESPOSITO Emanuele, pur se quelle dichiarazioni, rese alla Polizia giudiziaria senza la presenza del difensore, sarebbero state con evidenza l'esito di un interrogatorio la cui lunghezza (il verbale risulta essere stato chiuso alle 4 del mattino, mentre il dichiarante era stato fermato nel pomeriggio) fa sorgere dubbi in ordine alla loro genuinità e spontaneità, apparendo al contrario sollecitate per alleggerire la posizione dello stesso ESPOSITO, che comunque era stato tratto in arresto dopo la chiusura del verbale in questione, alle ore 4.30; - come secondo, la violazione dell'art. 606 co. 1 lett.

e) cod. proc, pen., per mancanza o contraddittorietà della motivazione quanto alla determinazione della pena, la cui entità è elevata nonostante il ricorrente sia incensurato. 2.1. Con conclusioni scritte il PROCURATORE GENERALE di questa S.C. chiede l'inammissibilità del ricorso.

3. Il ricorso è inammissibile a causa della manifesta infondatezza dei motivi proposti. 3.1. Quanto al primo, il ricorrente non evidenzia, né comunque si riscontra, alcuna violazione di legge. Va premesso che, per condiviso orientamento di questa S.C. (cfr. Sez. 1, n. 15197 del 08/11/2019, Rv. 279125), sono utilizzabili nella fase procedimentale, e dunque nell'incidente cautelare (...) le dichiarazioni spontanee che la persona sottoposta alle indagini abbia reso - in assenza di difensore ed in difetto degli avvisi di cui all'art. 64 cod. proc. pen. - alla polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 350, comma 7, cod. proc. pen., purché emerga con chiarezza che la medesima abbia scelto di renderle liberamente, ossia senza alcuna coercizione o sollecitazione.

Nella specie, è certo che il coindagato ESPOSITO abbia reso dichiarazioni alla p.g. e che queste siano state qualificate come spontanee nel relativo verbale del 25.6.2017; il ricorrente non ha documentato se lo stesso dichiarante abbia mai in seguito negato la verità del loro contenuto, o abbia affermato di essere stato sollecitato, o peggio costretto, ad ammettere alcunché in ordine a esse; la difesa dell'odierno ricorrente si limita a una generica contestazione di utilizzabilità su una ipotesi di costrizione da parte della p.g., sorretta solamente da congetture incentrate sull'orario di completamento del verbale, e quindi, come la CORTE territoriale ha precisato, priva di qualsiasi supporto, fondamento o riscontro.

E, comunque, trattandosi di giudizio celebrato nella forma del rito abbreviato, devesi richiamare il condiviso insegnamento (cfr. da ultimo Sez. 1, n. 15197 dell'8/11/2019, Rv. 279125) secondo cui "sono utilizzabili nella fase procedimentale, e dunque nell'incidente cautelare e negli eventuali riti a prova contratta (quale, nella specie, il rito abbreviato), le dichiarazioni spontanee che la persona sottoposta alle indagini abbia reso -in assenza di difensore ed in difetto degli avvisi di cui all'art. 64 cod. proc. pen.- alla polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 350, comma 7, cod. proc. pen., purché emerga con chiarezza che la medesima abbia scelto di renderle liberamente, ossia senza alcuna coercizione o sollecitazione".

Negli stessi termini Sez. 1 sentenza n. 35027 del 04/07/2013 dep. 14/08/2013 Rv. 257213 imputato Voci; Sez. 5 sentenza n. 6346 del 16/01/2014 dep. 10/02/2014 Rv. 258961 imputato Pagone; Sez. 5 sentenza n. 44829 del 12/06/2014 dep. 27/10/2014 Rv. 262192 imputati Fabbri e altro; Sez. 2 sentenza n. 47580 del 23/09/2016 dep. 10/11/2016 Rv. 268509 imputato Martino; Sez. 5 sentenza n. 13917 del 16/02/2017 dep. 22/03/2017 Rv. 269598 imputato Pernicola; Sez. 5, sentenza n. 18048 del 01/02/2018 dep. 23/04/2018 Rv. 273745 imputato S; Sez. 3 sentenza n. 20466 del 3/04/2019 dep. 13/05/2019 Rv. 275752.

4. Quanto al secondo motivo, la Corte fiorentina ha motivato il diniego delle attenuanti generiche correlandolo alla gravità dei fatti e al comportamento processuale dell'imputato non collaborativo: si tratta di una giustificazione congrua e logica, in quanto tale non censurabile in questa sede di legittimità.

5. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle a