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Sentenza — n. 43652/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 43652/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 43652/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Firenze, parzialmente riformando, in punto di pena, la sentenza del Tribunale di Lucca, Sezione Distaccata di Viareggio, confermava la responsabilità del ricorrente per il reato di ricettazione di un assegno di provenienza illecita.

Regesto Legislator

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art. 648 cod.pen; Sentenza — n. 43652/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso è manifestamente infondato. Il Tribunale, come ha correttamente specificato la sentenza impugnata, aveva ritenuto sussistente la contestata recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale, sia pure ritenendola subvalente rispetto alla circostanza attenuante di cui all'art. 648, comma secondo, cod.pen.. Ciò comporta, comunque, la considerazione della recidiva per il calcolo della prescrizione (da ultimo, Sez. 1, n. 36258 del 07/10/2020, Lattanzi, Rv. 280059). Tale calcolo, contrariamente a quanto si sostiene in ricorso, va effettuato in relazione alla pena stabilita dalla legge al primo comma dell'art. 648 cod.pen. (Sez. 2, n. 14767 del 21/03/2017, Aquaro, Rv. 269492).

Parole chiave

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rimborso dell'IVA motivi di cassazione rimborso dell'imposta preventiva revoca della sospensione condizionale risarcimento per errore giudiziario difetto di motivazione

Disposizioni normative citate

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art. 648 cod.pen
Tale calcolo, contrariamente a quanto si sostiene in ricorso, va effettuato in relazione alla pena stabilita dalla legge al primo comma dell'art. 648 cod.pen.
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Testo completo

ato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: Vairo Salvatore, nato a Napoli il 15/11/1970, avverso la sentenza del 08/03/2021 della Corte di Appello di Firenze, visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere Giuseppe Sgadari; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale Ettore Pedicini, che ha chiesto l'annullamento con rinvio;

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Firenze, parzialmente riformando, in punto di pena, la sentenza del Tribunale di Lucca, Sezione Distaccata di Viareggio, confermava la responsabilità del ricorrente per il reato di ricettazione di un assegno di provenienza illecita.

2. Ricorre per cassazione Vairo Salvatore, deducendo:1) violazione di legge per non avere la Corte dichiarato l'intervenuta prescrizione del reato prima della sentenza impugnata;

2) vizio della motivazione per non avere la Corte fornito alcuna risposta in ordine ai motivi aggiunti con i quali si era invocata la declaratoria di prescrizione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è manifestamente infondato. Il Tribunale, come ha correttamente specificato la sentenza impugnata, aveva ritenuto sussistente la contestata recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale, sia pure ritenendola subvalente rispetto alla circostanza attenuante di cui all'art. 648, comma secondo, cod.pen.. Ciò comporta, comunque, la considerazione della recidiva per il calcolo della prescrizione (da ultimo, Sez. 1, n. 36258 del 07/10/2020, Lattanzi, Rv. 280059). Tale calcolo, contrariamente a quanto si sostiene in ricorso, va effettuato in relazione alla pena stabilita dalla legge al primo comma dell'art. 648 cod.pen. (Sez. 2, n. 14767 del 21/03/2017, Aquaro, Rv. 269492).

Ne consegue che, tenuto conto della recidiva, il termine di prescrizione del reato, commesso il 26 marzo del 2008, non era maturato alla data della sentenza impugnata e neanche a tutt'oggi, essendo pari, in considerazione della recidiva, a tredici anni ed otto mesi senza tenere conto di proroghe ed interruzioni. Trattandosi di questione di diritto - peraltro dedotta solo come vizio della motivazione - risulta ininfluente la circostanza che su di essa la Corte di merito non si sia pronunciata (Sez. U, n. 29541 del 2020, Filardo: in tema di ricorso per cassazione, i vizi di motivazione indicati dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. non sono mai denunciabili con riferimento alle questioni di diritto, non solo quando la soluzione adottata dal giudice sia giuridicamente corretta, ma anche nel caso contrario, essendo, in tale ipotesi, necessario dedurre come motivo di ricorso l'intervenuta violazione di legge).

Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende, commisurata all'effettivo grado di colpa dello stesso ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Sentenza a motivazione semplificata.Così deliberato in Roma, udienza pubblica del 08.10.2021. Il Consigliere este