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Sentenza — n. 43649/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 43649/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 43649/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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violazione dell'art. 194, comma 3, cod. proc. pen. e mancanza di motivazione quanto alla ritenuta contraffazione (che sarebbe stata desunta da una prova testimoniale fondata su apprezzamenti personali di soggetti facenti parte delle case legittime titolari dei predetti marchi); violazione dell'art. 474 cod. pen. e mancanza di motivazione (quanto all'idoneità infannatoria della contraffazione). I motivi possono essere esaminati congiuntamente, ed appaiono in parte privi della necessaria specificità, in parte manifestamente infondati: la Corte di appello (f. 2 della sentenza impugnata), dopo avere accertato la - per la ver,tità incontestata - falsità di quanto in sequestro, ha osservato che l'asserita grossolanità della falsificazione era priva di rilievo, correttamente conformandosi all'orientamento di questa Corte (Sez. 2, n. 16807 del 11/01/2019, Rv. 275814 - 01), ormai ferma nel ritenere che integra il delitto di cui all'art.474 cod. pen. la detenzione per la vendita di prodotti recanti marchio contraffatto, senza che abbia rilievo la configurabilità della contraffazione grossolana, considerato che l'art. 474 cod. pen. tutela, in via principale e diretta, non già la libera determinazione dell'acquirente, ma la fede pubblica, intesa come affidamento dei cittadini nei marchi e segni distintivi che individuano le opere dell'ingegno ed i prodotti industriali e ne garantiscono la circolazione anche a tutela del titolare del marchio; si tratta, pertanto, di un reato di pericolo per la cui configurazione non occorre la realizzazione dell'inganno, non ricorrendo, quindi, l'ipotesi del reato impossibile qualora la grossolanità della contraffazione e le condizioni di vendita siano tali da escludere la possibilità che gli acquirenti siano tratti in inganno.

Regesto Legislator

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art. 474 cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 43649/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Risulta di conseguenza priva di rilievo la doglianza ulteriore, oggetto del primo motivo, con la quale il ricorrente lamenta che i testimoni avrebbero espresso giudizi sull'idoneità ingannatoria della rilevata e non contestata contraffazione. La declaratoria d'inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali; apparendo evidente che egli ha proposto il ricorso determinando la causa d'inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) e tenuto conto della rilevante entità di detta colpa, egli va anche condannato al pagamento della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende a titolo di sanzione pecuniaria.

Parole chiave

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contraffazione di merci uso di un documento falso frode doganale false indicazioni su attività commerciali perseguimento penale per truffa marchi ingannevoli

Disposizioni normative citate

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art. 474 cod. pen
violazione dell'art. 474 cod. pen.
art. 616 cod. proc. pen
La declaratoria d'inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali; apparendo evidente che egli ha proposto il ricorso determinando la causa d'inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n.
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: THIAM ABDOULAYE nato a Touba (Senegal) il 02/01/1965 avverso la sentenza emessa in data 18/11/2019 dalla CORTE di APPELLO di ROMA. Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere SERGIO BELTRANI; udito il Pubblico Ministero, in persona del sostituto Procuratore Generale ETTORE PEDICINI, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inarnmissibilita del ricorso; udito, per l'imputato, l'avv. LUIGI VINCENZO, che si è riportato ai motivi di ricorso, chidendone l'accoglimento. Svolgimento del processo e motivi della decisione Thiam Abdoulaye ricorre contro la sentenza indicata in epigrafe, con la quale la Corte di appello di Roma ha confermato la sua condanna alla pena di giustizia in ordine al reato di ricettazione di borse con marchio contraffatto, deducendo:

1. violazione dell'art. 194, comma 3, cod. proc. pen. e mancanza di motivazione quanto alla ritenuta contraffazione (che sarebbe stata desunta da una prova testimoniale fondata su apprezzamenti personali di soggetti facenti parte delle case legittime titolari dei predetti marchi);

2. violazione dell'art. 474 cod. pen. e mancanza di motivazione (quanto all'idoneità infannatoria della contraffazione). I motivi possono essere esaminati congiuntamente, ed appaiono in parte privi della necessaria specificità, in parte manifestamente infondati: la Corte di appello (f. 2 della sentenza impugnata), dopo avere accertato la - per la ver,tità incontestata - falsità di quanto in sequestro, ha osservato che l'asserita grossolanità della falsificazione era priva di rilievo, correttamente conformandosi all'orientamento di questa Corte (Sez. 2, n. 16807 del 11/01/2019, Rv. 275814 - 01), ormai ferma nel ritenere che integra il delitto di cui all'art.474 cod. pen. la detenzione per la vendita di prodotti recanti marchio contraffatto, senza che abbia rilievo la configurabilità della contraffazione grossolana, considerato che l'art. 474 cod. pen. tutela, in via principale e diretta, non già la libera determinazione dell'acquirente, ma la fede pubblica, intesa come affidamento dei cittadini nei marchi e segni distintivi che individuano le opere dell'ingegno ed i prodotti industriali e ne garantiscono la circolazione anche a tutela del titolare del marchio; si tratta, pertanto, di un reato di pericolo per la cui configurazione non occorre la realizzazione dell'inganno, non ricorrendo, quindi, l'ipotesi del reato impossibile qualora la grossolanità della contraffazione e le condizioni di vendita siano tali da escludere la possibilità che gli acquirenti siano tratti in inganno.

Risulta di conseguenza priva di rilievo la doglianza ulteriore, oggetto del primo motivo, con la quale il ricorrente lamenta che i testimoni avrebbero espresso giudizi sull'idoneità ingannatoria della rilevata e non contestata contraffazione. La declaratoria d'inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali; apparendo evidente che egli ha proposto il ricorso determinando la causa d'inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) e tenuto conto della rilevante entità di detta colpa, egli va anche condannato al pagamento della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Sentenza con motivazione semplificata. Così deciso, 08/10/2021 Il Cons" liere estensore Il Presid nte Sergio 1rani Geppin DEPO