Sentenza — n. 43546/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IALa Corte di appello di Roma rigettava la richiesta di rescissione del giudicato presentata dal ricorrente in data 29 marzo 2021 in relazione alla condanna del 13 gennaio 2020 eseguita (dopo incidente di esecuzione) il 6 dicembre 2021. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva: 2.1. violazione di legge: il ricorrente deduceva che i procedimento era stato celebrato illegittimamente in sua assenza tenuto conto che l'elezione di domicilio fatta nel corso delle indagini presso il difensore di ufficio non era sufficiente a legittimare la regolarità della notifica dell'atto di vocatio in iudicium presso quel difensore.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 43546/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Sez. 2, n. 40816 del 10/07/2014, Abbati Rv. 260359, Sez. 4, n. 16399 del 3 ottobre 1990, Pacetti, rv. 185996). 1.2. Nel caso in esame la sentenza della quale si chiede la revoca veniva eseguita il 6 dicembre 2020, mentre l'istanza di rescissione veniva presentata il 29 marzo 2021, dunque ben oltre i trenta giorni dalla conoscenza del processo, che ne legittimano la proposizione e che, nel caso di specie, devono necessariamente farsi risalire, quantomeno, al provvedimento di esecuzione. 2.Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in € 3000,00.
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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ABBATI DAVID nato a MARINO il 22/08/1972 avverso l'ordinanza del 27/04/2021 della CORTE APPELLO di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE; lette le conclusioni dei PG Pietro Molino che ha concluso per l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di appello di Roma rigettava la richiesta di rescissione del giudicato presentata dal ricorrente in data 29 marzo 2021 in relazione alla condanna del 13 gennaio 2020 eseguita (dopo incidente di esecuzione) il 6 dicembre 2021.
2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva: 2.1. violazione di legge: il ricorrente deduceva che i procedimento era stato celebrato illegittimamente in sua assenza tenuto conto che l'elezione di domicilio fatta nel corso delle indagini presso il difensore di ufficio non era sufficiente a legittimare la regolarità della notifica dell'atto di vocatio in iudicium presso quel difensore.
3. Il procuratore generale con requisitoria scritta concludeva per l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è inammissibile in quanto la originaria istanza di rescissione è stata presentata tardivamente. 1.1. Il collegio ritiene che sono estensibili al procedimento per la rescissione le conclusioni che la Cassazione ha raggiunto in ordine alla rilevabilità in sede di legittimità delle cause di inammissibilità delle impugnazioni, non precedentemente apprezzate dai giudici di merito. E' consolidato in materia l'orientamento secondo cui la inammissibilità dell'impugnazione non rilevata dal giudice di secondo grado deve essere dichiarata dalla Cassazione, quali che siano state le determinazioni cui detto giudice sia pervenuto nella precedente fase processuale, atteso che, non essendo le cause di inammissibilità soggette a sanatoria, esse devono essere rilevate, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del procedimento Sez. 3 - , Sentenza n. 35715 del 17/09/2020, Riccardi, Rv. 280694;
Sez. 2, n. 40816 del 10/07/2014, Abbati Rv. 260359, Sez. 4, n. 16399 del 3 ottobre 1990, Pacetti, rv. 185996). 1.2. Nel caso in esame la sentenza della quale si chiede la revoca veniva eseguita il 6 dicembre 2020, mentre l'istanza di rescissione veniva presentata il 29 marzo 2021, dunque ben oltre i trenta giorni dalla conoscenza del processo, che ne legittimano la proposizione e che, nel caso di specie, devono necessariamente farsi risalire, quantomeno, al provvedimento di esecuzione. 2.Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in € 3000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000.00 in favore della Cassa delle ammende.Così deciso in Roma, il giorno 2 novembre 202