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Ordinanza — n. 43544/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 43544/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 43544/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARANO RAFFAELE nato a NAPOLI il 14/01/1984 avverso la sentenza del 08/04/2021 della CORTE APPELLO di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE; 1.La Corte di appello di Milano confermava la responsabilità del ricorrente per il reato di rapina aggravata. 2.Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione l'imputato personalmente in data 14 maggio 2021. 3.11 ricorso è inammissibile in quanto proposto da soggetto non legittimato ai sensi dell'art. 613 cod. proc. pen. nella formulazione introdotta con la legge n. 103 del 2017 entrata in vigore il 3 agosto 2017. 4.Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in C 3000,00.

Regesto Legislator

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art. 613 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 43544/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 2.Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione l'imputato personalmente in data 14 maggio 2021. 3.11 ricorso è inammissibile in quanto proposto da soggetto non legittimato ai sensi dell'art. 613 cod. proc. pen. nella formulazione introdotta con la legge n. 103 del 2017 entrata in vigore il 3 agosto 2017. 4.Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in C 3000,00.

Parole chiave

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commisurazione della pena per rapina errore nella commisurazione della pena aggravamento della pena pena complementare pena sproporzionata reati penali gravi

Disposizioni normative citate

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art. 613 cod. proc. pen
3.11 ricorso è inammissibile in quanto proposto da soggetto non legittimato ai sensi dell'art. 613 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
4.Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in C 3000,00.
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARANO RAFFAELE nato a NAPOLI il 14/01/1984 avverso la sentenza del 08/04/2021 della CORTE APPELLO di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.La Corte di appello di Milano confermava la responsabilità del ricorrente per il reato di rapina aggravata. 2.Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione l'imputato personalmente in data 14 maggio 2021. 3.11 ricorso è inammissibile in quanto proposto da soggetto non legittimato ai sensi dell'art. 613 cod. proc. pen. nella formulazione introdotta con la legge n. 103 del 2017 entrata in vigore il 3 agosto 2017. 4.Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in C 3000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000.00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il giorno 22 ottobre 2021 L'estensore Il P