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Sentenza — n. 43541/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 43541/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 43541/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: DI BATTISTA CLAUDIO nato a GIULIANOVA il 16/05/1960 avverso l'ordinanza emessa in data 15/07/2021 dal TRIBUNALE di L'AQUILA, sez. riesame misure cautelari. Dato atto che si procede nelle forme di cui all'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020 conv. in I. n. 176 del 2020; udita la relazione svolta dal Consigliere SERGIO BELTRANI; lette le conclusioni del sostituto Procuratore Generale FULVIO BALDI, che ha chiesto il rigetto del ricorso Svolgimento del processo Claudio Di Battista ricorre contro l'ordinanza indicata in epigrafe (con la quale il Tribunale di L'Aquila, in funzione di giudice dei riesame delle misure cautelari, ha confermato l'ordinanza con la quale il g.i.p. del Tribunale di Chieti aveva applicato all'indagato la misura cautelare degli arresti domiciliari, perché gravemente indiziato di colpevolezza dei reati di partecipazione, con ruolo di promotore, ad associazione per delinquere aggravata, autoriciclaggio e dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti), deducendo vizi di motivazione quanto alla ritenuta competenza per territorio ed alle ritenute esigenze cautelari.

Regesto Legislator

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art. 16 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 43541/2021 — snpen · Corte di Cassazione: riesame misure cautelari. Dato atto che si procede nelle forme di cui all'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020 conv. in I. n. 176 del 2020; udita la relazione svolta dal Consigliere SERGIO BELTRANI; lette le conclusioni del sostituto Procuratore Generale FULVIO BALDI, che ha chiesto il rigetto del ricorso Svolgimento del processo Claudio Di Battista ricorre contro l'ordinanza indicata in epigrafe (con la quale il Tribunale di L'Aquila, in funzione di giudice dei riesame delle misure cautelari, ha confermato l'ordinanza con la quale il g.i.p. del Tribunale di Chieti aveva applicato all'indagato la misura cautelare degli arresti domiciliari, perché gravemente indiziato di colpevolezza dei reati di partecipazione, con ruolo di promotore, ad associazione per delinquere aggravata, autoriciclaggio e dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti), deducendo vizi di motivazione quanto alla ritenuta competenza per territorio ed alle ritenute esigenze cautelari.

Parole chiave

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sequestro fiscale inchiesta per frode fiscale esecuzione per crediti fiscali azione di convalida del sequestro criminalità persistente altri capi d'accusa

Disposizioni normative citate

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art. 16 cod. proc. pen
L'ordinanza impugnata ha, infatti, esaurientemente chiarito che, ai fini dell'attribuzione della competenza, in applicazione di quanto disposto dall'art. 16 cod.
art. 616 cod. proc. pen
La declaratoria d'inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali; apparendo evidente che egli ha proposto il ricorso determinando la causa d'inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: DI BATTISTA CLAUDIO nato a GIULIANOVA il 16/05/1960 avverso l'ordinanza emessa in data 15/07/2021 dal TRIBUNALE di L'AQUILA, sez. riesame misure cautelari. Dato atto che si procede nelle forme di cui all'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020 conv. in I. n. 176 del 2020; udita la relazione svolta dal Consigliere SERGIO BELTRANI; lette le conclusioni del sostituto Procuratore Generale FULVIO BALDI, che ha chiesto il rigetto del ricorso Svolgimento del processo Claudio Di Battista ricorre contro l'ordinanza indicata in epigrafe (con la quale il Tribunale di L'Aquila, in funzione di giudice dei riesame delle misure cautelari, ha confermato l'ordinanza con la quale il g.i.p. del Tribunale di Chieti aveva applicato all'indagato la misura cautelare degli arresti domiciliari, perché gravemente indiziato di colpevolezza dei reati di partecipazione, con ruolo di promotore, ad associazione per delinquere aggravata, autoriciclaggio e dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti), deducendo vizi di motivazione quanto alla ritenuta competenza per territorio ed alle ritenute esigenze cautelari.

Motivi della decisione Il ricorso, presentato per motivi privi della specificità necessaria ex artt. 581, comma 1, e 591, comma 1, lett. C), cod. proc. pen., perché meramente reiterativi di doglianze già correttamente disattese dalla Corte di appello, con argomentazioni con le quali il ricorrente in concreto non si confronta, e comunque manifestamente infondati, ex art. 606, comma 3, stesso codice, è inammissibile. L'ordinanza impugnata ha, infatti, esaurientemente chiarito che, ai fini dell'attribuzione della competenza, in applicazione di quanto disposto dall'art. 16 cod. proc. pen., si imponeva il rilievo che il reato quoad poenam più grave tra quelli in contestazione, ovvero l'autoriciclaggio, risultava, secondo la contestazione provvisoria, consumato nel circondario del Tribunale di Chieti (f. 6 dell'ordinanza impugnata).

Per quanto, infine, riguarda le valutazioni riguardanti l'esistenza di esigenze cautelari e la scelta della misura degli arresti domiciliari come misura atta a neutralizzarle, il Tribunale (ff. 9 ss.) ha desunto l'esistenza di un elevato pericolo di recidiva valorizzando la professionalità con la quale erano state reiterate le condotte accertate per un ampio lasso di tempo (almeno a partire dal 2015 e fino al 2019), "mediante la realizzazione di un giro vorticoso di società ed il reperimento di numerosi prestanome", che la misura applicata risultava allo stato a stento idonea a neutralizzare, incensurablimente indicando le ragioni della ritenuta non decisività della documentazione presentata dall'indagato (f. 11 dell'ordinanza impugnata: pur non rivestendo più alcuna carica, esiste il pericolo che l'indagato possa ugualmente intromettersi di fatto nella gestione dell'impresa familiare de qua).

La declaratoria d'inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali; apparendo evidente che egli ha proposto il ricorso determinando la causa d'inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) e tenuto conto della rilevante entità di detta colpa, egli va anche condannato al pagamento della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle f Ammende a titolo di sanzione pecuniaria. i

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Sentenza con motivazione semplificata. Così deciso il 19/10/2021 Il Consigl. re estensore Serg